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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6065/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 853/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H304054.2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio si riporta alle propria controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio scaturisce da un Avviso di accertamento (provvedimento meglio indicato in atti per n. identificativo, importo ed annualità) con il quale l'Agenzia delle entrate di Palermo ha accertato nei confronti del Contribuente epigrafato - socio della società Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s. - un maggior reddito di partecipazione (come meglio quantificato in atti).
L'Avviso di accertamento societario – a sua volta – faceva seguito ad un pvc della Guardia di finanza nei confronti della predetta Società esercente “altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria n.c.a.” dal quale era emerso l'utilizzo di fatture relative ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti” riferite ad acquisti di materiale edile (cfr. documentazione in atti).
La Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s. impugnava il provvedimento di propria competenza dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 852/03/2022 rigettava il ricorso.
Anche il Contribuente (odierno appellante) impugnava il provvedimento di propria competenza dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, la quale con la sentenza epigrafata lo rigettava (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Il contribuente ha versato in atti documentazione insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel corso dell'udienza odierna sono stati esaminati (simultaneus processus) sia l'appello proposto dalla Società (rga n. 6003 del 2022) che quelli proposti dai Soci La Nominativo_1, soci (rispettivamente rr.gg.aa. nn. 6048, 6045 e 6074 tutti del 2025).
L'appello qui in esame non è fondato e va rigettato.
1.- Questo Collegio nel corso dell'udienza odierna ha rigettato l'appello (rga n. 6003 del 2022) proposto dalla
Società in parola avverso la sentenza n. 852 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, così confermando la legittimità della pretesa in contestazione riferita alla Società.
Il primo Giudice, con la sentenza in parola – infatti - aveva riconosciuto la legittimità e la fondatezza della ripresa fiscale che è stata confermata anche in questa sede di gravame.
2.- La recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudicato sulla Società è vincolante nei confronti del Soci: le decisioni rese nei confronti della società riverberavano inevitabilmente sulla posizione dei soci con l'effetto del giudicato esterno (Cassazione n. n1236 del 225).
Ne consegue che va confermata la pretesa riferita al socio: diretta conseguenza di quella riferita alla Società.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello del Socio qui in esame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna il contribuente appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
28/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6065/2022 depositato il 15/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 853/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 3 e pubblicata il 14/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301H304054.2016 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste nei motivi dell'appello.
Resistente/Appellato: l'ufficio si riporta alle propria controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio scaturisce da un Avviso di accertamento (provvedimento meglio indicato in atti per n. identificativo, importo ed annualità) con il quale l'Agenzia delle entrate di Palermo ha accertato nei confronti del Contribuente epigrafato - socio della società Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s. - un maggior reddito di partecipazione (come meglio quantificato in atti).
L'Avviso di accertamento societario – a sua volta – faceva seguito ad un pvc della Guardia di finanza nei confronti della predetta Società esercente “altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria n.c.a.” dal quale era emerso l'utilizzo di fatture relative ad operazioni ritenute “oggettivamente inesistenti” riferite ad acquisti di materiale edile (cfr. documentazione in atti).
La Società_1 di Nominativo_1 e C. s.a.s. impugnava il provvedimento di propria competenza dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la quale, con sentenza n. 852/03/2022 rigettava il ricorso.
Anche il Contribuente (odierno appellante) impugnava il provvedimento di propria competenza dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo, la quale con la sentenza epigrafata lo rigettava (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato la sentenza di primo grado chiedendone la riforma.
L'Agenzia delle entrate si è costituita, ha contro dedotto ed ha concluso per il rigetto.
Il contribuente ha versato in atti documentazione insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nel corso dell'udienza odierna sono stati esaminati (simultaneus processus) sia l'appello proposto dalla Società (rga n. 6003 del 2022) che quelli proposti dai Soci La Nominativo_1, soci (rispettivamente rr.gg.aa. nn. 6048, 6045 e 6074 tutti del 2025).
L'appello qui in esame non è fondato e va rigettato.
1.- Questo Collegio nel corso dell'udienza odierna ha rigettato l'appello (rga n. 6003 del 2022) proposto dalla
Società in parola avverso la sentenza n. 852 del 2022 pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Palermo, così confermando la legittimità della pretesa in contestazione riferita alla Società.
Il primo Giudice, con la sentenza in parola – infatti - aveva riconosciuto la legittimità e la fondatezza della ripresa fiscale che è stata confermata anche in questa sede di gravame.
2.- La recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che il giudicato sulla Società è vincolante nei confronti del Soci: le decisioni rese nei confronti della società riverberavano inevitabilmente sulla posizione dei soci con l'effetto del giudicato esterno (Cassazione n. n1236 del 225).
Ne consegue che va confermata la pretesa riferita al socio: diretta conseguenza di quella riferita alla Società.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello del Socio qui in esame va rigettato. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna il contribuente appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).
Palermo, 28 ottobre 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ NA