CASS
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO GN che si riporta alla memoria in atti e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore della parte civile, avv. LUIGI CANALE, si riporta alla memoria in atti;
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronunzia del Tribunale di Milano del 14.04.2023, di condanna di DO ME per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., consistito nell'avere rilasciato dichiarazioni nella riunione del consiglio di amministrazione della società ZEME IMMOBILIARE s.r.I., ponendo in essere, alla presenza di più persone, una condotta diffamatoria nei confronti dei sigg. AS IO RE e AS ZI, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 628 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 30/10/2024 particolare, facendo scrivere nel verbale di assemblea: "non accetto i soldi provenienti dal sig. AS ZI e dal sig. AS IO, in quanto trattasi di soldi riciclati e frutto di evasione fiscale", offendendo la reputazione dei querelanti, soci della Magistra s.r.l. 2. Avverso l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bognanni, affidato a tre motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 120 cod. pen. quanto alla circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimato (IO AS) diverso dalla persona offesa dal reato (ZI AS), privo di interesse perché non menzionato in nessuno scritto offensivo, deducendo che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea qualificazione del reato ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.595 cod. pen. per effetto della manipolazione del fatto descritto in querela. Deduce la difesa che, a differenza di quanto riportato in querela, il verbale d'assemblea non farebbe genericamente riferimento ai fratelli AS, ma parlerebbe esclusivamente di ZI AS. Le differenze esistenti tra la frase indicata nella querela e quella presente nel verbale sarebbero riconducibili a false dichiarazioni dello stesso querelante, volte a rendere possibile l'esercizio dell'azione penale. Questa manipolazione, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, avrebbe portato ad un'errata qualificazione dei fatti da ritenere improcedibili per carenza di valida querela. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio ed illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela e alla carenza di interesse del querelante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. I motivi proposti sono meramente reiterativi di doglianze già sollevate in sede d'appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla legittimazione del soggetto che ha presentato la querela, alla manipolazione del fatto descritto in querela, alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela, alla carenza di 2 interesse del querelante, e tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal Tribunale, e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso che lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 120 cod. pen. quanto alla circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimato (IO AS) diverso dalla persona offesa dal reato (ZI AS), privo di interesse perché non menzionatO in nessuno scritto offensivo e che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata, è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico - giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti. Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 d& 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 273217 — 01; per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nella specie non sussiste alcun travisamento del fatto in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, lo stesso provvedimento impugnato rileva come il verbale d'assemblea societaria del 18.09.2019 faccia riferimento al solo ZI AS, presumibilmente per via di un errore materiale nella redazione (la frase riportata recita testualmente "Non accetto soldi 3 provenienti dal Sig. AS ZI e dal Sig. AS ZI, in quanto trattasi di soldi riciclati e frutto di evasioni fiscali"), ritenendo la Corte che l'intenzione fosse quella di riportare i nominativi dei due fratelli AS, tra cui anche il querelante e per questo è stata esclusa l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 cod. pen. Tuttavia, a prescindere da quanto trascritto nel verbale, la Corte territoriale ha ritenuto provato che l'imputato abbia citato nel corso della riunione entrambi i fratelli, offendendone la reputazione, con motivazione adeguata e logica, non contraddetta da alcun elemento: si fa infatti riferimento alle dichiarazioni dei testimoni CO e RO che hanno confermato la presenza di IO RE AS presso lo studio del commercialista il giorno 18.09.2019 ed hanno altrettanto confermato che la frase proferita da ME e trascritta nel verbale di assemblea fosse indirizzata a ZI AS e ad IO RE AS. Inoltre, lo stesso imputato sia nel corso dell'esame che nella missiva datata 01.10.2019, indirizzata ad LO PI RO (agli atti), ha confermato esplicitamente di aver pronunciato la frase rivolta ad entrambi i fratelli IO e ZI AS. Le sentenze di primo e secondo grado sono state correttamente motivate e circostanziate, sono conformi al dettato normativo non sussistendo motivi di violazione di legge e/o errata qualificazione del reato. La motivazione della sentenza della Corte d'appello è conforme e lineare rispetto alle risultanze istruttorie e non meritevole di censura. Di fatto, il ricorrente tenta in questa sede di contestare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello e di introdurre una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole alle proprie prospettazioni difensive, operazioni notoriamente non percorribili in sede di legittimità (si veda, ex multis, Sez. 6, sentenza n. 5465 del 4/11/2020, dep. 11/2/2021, Rv. 280601). Va infatti rammentato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito;
le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento dei giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). In conclusione, essendo dimostrato che il prevenuto ha indirizzato le frasi oggetto dell'imputazione anche a AS IO, 4 quest'ultimo era pienamente legittimato a sporgere querela, con conseguente piena procedibilità dell'azione penale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, va condannato alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. a Così deciso in Roma il 30/10/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO GN che si riporta alla memoria in atti e ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore della parte civile, avv. LUIGI CANALE, si riporta alla memoria in atti;
deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronunzia del Tribunale di Milano del 14.04.2023, di condanna di DO ME per il reato di cui all'art. 595 cod. pen., consistito nell'avere rilasciato dichiarazioni nella riunione del consiglio di amministrazione della società ZEME IMMOBILIARE s.r.I., ponendo in essere, alla presenza di più persone, una condotta diffamatoria nei confronti dei sigg. AS IO RE e AS ZI, in Penale Sent. Sez. 5 Num. 628 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MUSCARELLA ANNA MARIA GLORIA Data Udienza: 30/10/2024 particolare, facendo scrivere nel verbale di assemblea: "non accetto i soldi provenienti dal sig. AS ZI e dal sig. AS IO, in quanto trattasi di soldi riciclati e frutto di evasione fiscale", offendendo la reputazione dei querelanti, soci della Magistra s.r.l. 2. Avverso l'anzidetta sentenza, l'imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Bognanni, affidato a tre motivi qui di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 120 cod. pen. quanto alla circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimato (IO AS) diverso dalla persona offesa dal reato (ZI AS), privo di interesse perché non menzionato in nessuno scritto offensivo, deducendo che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta erronea qualificazione del reato ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art.595 cod. pen. per effetto della manipolazione del fatto descritto in querela. Deduce la difesa che, a differenza di quanto riportato in querela, il verbale d'assemblea non farebbe genericamente riferimento ai fratelli AS, ma parlerebbe esclusivamente di ZI AS. Le differenze esistenti tra la frase indicata nella querela e quella presente nel verbale sarebbero riconducibili a false dichiarazioni dello stesso querelante, volte a rendere possibile l'esercizio dell'azione penale. Questa manipolazione, di cui i giudici di merito non avrebbero tenuto conto, avrebbe portato ad un'errata qualificazione dei fatti da ritenere improcedibili per carenza di valida querela. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio ed illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela e alla carenza di interesse del querelante. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. I motivi proposti sono meramente reiterativi di doglianze già sollevate in sede d'appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, essendo volti a sindacare l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in ordine alla legittimazione del soggetto che ha presentato la querela, alla manipolazione del fatto descritto in querela, alla omessa valutazione della falsità inserita nella querela, alla carenza di 2 interesse del querelante, e tendono, attraverso la deduzione di violazioni di legge e di vizi della motivazione, a censurare quanto accertato dal Tribunale, e non sono, pertanto, consentiti nel giudizio di legittimità. 2. Il primo motivo di ricorso che lamenta travisamento dei fatti ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 120 cod. pen. quanto alla circostanza della presentazione della querela da parte di soggetto non legittimato (IO AS) diverso dalla persona offesa dal reato (ZI AS), privo di interesse perché non menzionatO in nessuno scritto offensivo e che nella querela sarebbe stata modificata anche la frase incriminata, è inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di merito con motivazione, corretta ed immune da vizi logico - giuridici, premettendo che le censure formulate non contengono elementi ed argomenti diversi, già disattesi dal giudice di prime cure, alla cui motivazione precisa ed articolata si riportava integralmente, ha fatto buon governo del compendio probatorio valutando in sinergia gli elementi di prova in atti. Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 d& 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque, esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata;
Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata;
Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata;
Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716; Sez. 3, Sentenza n. 18521 del 11/01/2018 Ud. (dep. 02/05/2018 ) Rv. 273217 — 01; per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nella specie non sussiste alcun travisamento del fatto in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, lo stesso provvedimento impugnato rileva come il verbale d'assemblea societaria del 18.09.2019 faccia riferimento al solo ZI AS, presumibilmente per via di un errore materiale nella redazione (la frase riportata recita testualmente "Non accetto soldi 3 provenienti dal Sig. AS ZI e dal Sig. AS ZI, in quanto trattasi di soldi riciclati e frutto di evasioni fiscali"), ritenendo la Corte che l'intenzione fosse quella di riportare i nominativi dei due fratelli AS, tra cui anche il querelante e per questo è stata esclusa l'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 595 cod. pen. Tuttavia, a prescindere da quanto trascritto nel verbale, la Corte territoriale ha ritenuto provato che l'imputato abbia citato nel corso della riunione entrambi i fratelli, offendendone la reputazione, con motivazione adeguata e logica, non contraddetta da alcun elemento: si fa infatti riferimento alle dichiarazioni dei testimoni CO e RO che hanno confermato la presenza di IO RE AS presso lo studio del commercialista il giorno 18.09.2019 ed hanno altrettanto confermato che la frase proferita da ME e trascritta nel verbale di assemblea fosse indirizzata a ZI AS e ad IO RE AS. Inoltre, lo stesso imputato sia nel corso dell'esame che nella missiva datata 01.10.2019, indirizzata ad LO PI RO (agli atti), ha confermato esplicitamente di aver pronunciato la frase rivolta ad entrambi i fratelli IO e ZI AS. Le sentenze di primo e secondo grado sono state correttamente motivate e circostanziate, sono conformi al dettato normativo non sussistendo motivi di violazione di legge e/o errata qualificazione del reato. La motivazione della sentenza della Corte d'appello è conforme e lineare rispetto alle risultanze istruttorie e non meritevole di censura. Di fatto, il ricorrente tenta in questa sede di contestare la valutazione delle prove compiuta dalla Corte d'appello e di introdurre una ricostruzione dei fatti alternativa e più favorevole alle proprie prospettazioni difensive, operazioni notoriamente non percorribili in sede di legittimità (si veda, ex multis, Sez. 6, sentenza n. 5465 del 4/11/2020, dep. 11/2/2021, Rv. 280601). Va infatti rammentato che il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza, e non può esondare dai limiti cognitivi sanciti dagli artt. 606 e 609 cod. proc. pen. mediante una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito;
le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento dei giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767). In conclusione, essendo dimostrato che il prevenuto ha indirizzato le frasi oggetto dell'imputazione anche a AS IO, 4 quest'ultimo era pienamente legittimato a sporgere querela, con conseguente piena procedibilità dell'azione penale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., essendo il ricorrente rimasto soccombente nei confronti della persona offesa, costituitasi parte civile, va condannato alla rifusione in favore di quest'ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si liquidano in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. a Così deciso in Roma il 30/10/2024.