Articolo 2 della Legge 6 luglio 1964, n. 558
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 agosto 1964
Art. 2.
La vendita verra' effettuata con rinuncia da parte dell'acquirente ad ogni e qualsiasi pretesa per gli oneri eventualmente sostenuti per indennizzi corrisposti agli antichi proprietari dei suoli di sedime del compendio e per le trasformazioni, opere e migliorie eseguite, nonche' con accollo allo stesso acquirente di quanto eventualmente dovuto a terzi per tali titoli.
Entrata in vigore il 4 agosto 1964