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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 316/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1620/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mongrassano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5637/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4948 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente Ricorrente_1, dell'avviso di accertamento n. 4948 relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017, con il quale il Comune di Mongrassano rideterminava il valore di alcuni terreni edificabili, richiedendo una maggiore imposta basata su un valore venale di € 18,20 al metro quadrato,,. Il contribuente ricorreva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza eccependo, tra l'altro, il difetto di motivazione e l'infondatezza del valore accertato, ritenuto eccessivo rispetto a quello di mercato e alle caratteristiche dei luoghi, producendo a supporto una perizia giurata di parte che stimava il valore in € 6,00 al metro quadrato,.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5637/2023 oggi impugnata, rigettavano il ricorso. A fondamento della decisione, la Corte territoriale sosteneva che l'atto impositivo fosse legittimo in quanto contenente l'enunciazione dei criteri astratti di determinazione del valore e che il contribuente non avesse assolto all'onere di provare specifici errori di metodo da parte dell'Ente, ritenendo la perizia di parte generica e priva di concreti termini di paragone,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza per violazione dei principi sull'onere della prova e per insufficiente motivazione. In particolare, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per non aver rilevato che il Comune, pur richiamando nell'atto impositivo la Delibera di Consiglio Comunale n. Numero_1 e altri dati tecnici (UTE, Ministero), non aveva prodotto in giudizio né la delibera né la documentazione sottostante, venendo meno all'onere probatorio sancito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992,,. La difesa ha inoltre ribadito l'incongruità del valore accertato
(€ 18,20/mq), evidenziando come una diversa sezione della stessa Corte provinciale (sentenza n. 1849/2022) avesse già accolto il ricorso per l'annualità 2016 fissando il valore a € 6,00/mq sulla base della medesima perizia tecnica. L'appellante ha infine sottolineato la contraddittorietà dell'operato del Comune che, per gli anni successivi (2021), ha ridotto autonomamente il valore accertato a € 11,20/mq, rendendo inverosimile la pretesa per l'anno 2017.
Il Comune di Mongrassano si è attivato richiedendo la visibilità del fascicolo telematico,. La causa è stata discussa in pubblica udienza con collegamento da remoto, come richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente, il Collegio osserva che la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale e probatorio dell'Ente impositore sulla base della mera enunciazione di criteri astratti, senza verificare l'effettiva produzione in giudizio degli atti richiamati a fondamento della pretesa. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate;
il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova emergenti dal giudizio e annullare l'atto se la prova manca o è insufficiente,. Nel caso di specie, come eccepito dalla difesa del contribuente e non smentito dagli atti, il Comune di Mongrassano ha motivato l'avviso di accertamento per relationem alla Delibera di Consiglio Comunale n. Numero_1 e ad altri dati tecnici, ma ha omesso di depositare tale delibera e la documentazione di supporto nel fascicolo processuale,. La distinzione tra motivazione dell'atto (obbligo formale) e prova della pretesa (obbligo sostanziale) è fondamentale: la mera citazione di una delibera nell'avviso non esonera l'Ente dal doverne dimostrare il contenuto e l'applicabilità al caso concreto in sede contenziosa, specialmente a fronte di una specifica contestazione del contribuente,.
Nel merito della valutazione estimativa, le doglianze dell'appellante colgono ugualmente nel segno. La decisione impugnata ha erroneamente svalutato la valenza probatoria della perizia tecnica giurata prodotta dal contribuente, a firma dell'Ing. Nominativo_1, la quale determinava il valore dei terreni in € 6,00 al metro quadrato in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione e della posizione periferica,. Tale stima appare corroborata da elementi oggettivi e logici che la Corte di prime cure ha trascurato. Innanzitutto, per i medesimi terreni e per l'annualità contigua (2016), la stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
(Sezione 7, sentenza n. 1849/2022) ha già accertato la congruità del valore di € 6,00/mq, annullando la pretesa maggiore del Comune,. In secondo luogo, risulta dagli atti che l'Ente impositore ha adottato una condotta ondivaga e contraddittoria, riducendo progressivamente il valore accertato per le annualità successive (fino a € 11,20/mq nel 2021), circostanza che mina la credibilità del valore di € 18,20/mq attribuito per l'anno 2017 e conferma l'eccessività della pretesa qui contestata.
Pertanto, in assenza di prova contraria fornita dall'Ente e alla luce della perizia di parte e dei precedenti giurisprudenziali specifici sul medesimo compendio immobiliare, il valore imponibile delle aree edificabili oggetto di causa deve essere rideterminato nella misura di € 6,00 al metro quadrato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Si liquidano in complessivi Euro 270,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato pari a Euro 30,00,, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%). Le spese sono distratte in favore dei difensori antistatari, Dott.ssa Difensore_1 e Dott. Difensore_2, che ne hanno fatto espressa richiesta dichiarando di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE ON GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1620/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mongrassano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5637/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 6 e pubblicata il 06/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4948 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 217/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente Ricorrente_1, dell'avviso di accertamento n. 4948 relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2017, con il quale il Comune di Mongrassano rideterminava il valore di alcuni terreni edificabili, richiedendo una maggiore imposta basata su un valore venale di € 18,20 al metro quadrato,,. Il contribuente ricorreva innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza eccependo, tra l'altro, il difetto di motivazione e l'infondatezza del valore accertato, ritenuto eccessivo rispetto a quello di mercato e alle caratteristiche dei luoghi, producendo a supporto una perizia giurata di parte che stimava il valore in € 6,00 al metro quadrato,.
I giudici di prime cure, con la sentenza n. 5637/2023 oggi impugnata, rigettavano il ricorso. A fondamento della decisione, la Corte territoriale sosteneva che l'atto impositivo fosse legittimo in quanto contenente l'enunciazione dei criteri astratti di determinazione del valore e che il contribuente non avesse assolto all'onere di provare specifici errori di metodo da parte dell'Ente, ritenendo la perizia di parte generica e priva di concreti termini di paragone,.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza per violazione dei principi sull'onere della prova e per insufficiente motivazione. In particolare, l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per non aver rilevato che il Comune, pur richiamando nell'atto impositivo la Delibera di Consiglio Comunale n. Numero_1 e altri dati tecnici (UTE, Ministero), non aveva prodotto in giudizio né la delibera né la documentazione sottostante, venendo meno all'onere probatorio sancito dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992,,. La difesa ha inoltre ribadito l'incongruità del valore accertato
(€ 18,20/mq), evidenziando come una diversa sezione della stessa Corte provinciale (sentenza n. 1849/2022) avesse già accolto il ricorso per l'annualità 2016 fissando il valore a € 6,00/mq sulla base della medesima perizia tecnica. L'appellante ha infine sottolineato la contraddittorietà dell'operato del Comune che, per gli anni successivi (2021), ha ridotto autonomamente il valore accertato a € 11,20/mq, rendendo inverosimile la pretesa per l'anno 2017.
Il Comune di Mongrassano si è attivato richiedendo la visibilità del fascicolo telematico,. La causa è stata discussa in pubblica udienza con collegamento da remoto, come richiesto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare e assorbente, il Collegio osserva che la sentenza di primo grado appare viziata nella parte in cui ha ritenuto assolto l'obbligo motivazionale e probatorio dell'Ente impositore sulla base della mera enunciazione di criteri astratti, senza verificare l'effettiva produzione in giudizio degli atti richiamati a fondamento della pretesa. Ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare in giudizio le violazioni contestate;
il giudice deve fondare la decisione sugli elementi di prova emergenti dal giudizio e annullare l'atto se la prova manca o è insufficiente,. Nel caso di specie, come eccepito dalla difesa del contribuente e non smentito dagli atti, il Comune di Mongrassano ha motivato l'avviso di accertamento per relationem alla Delibera di Consiglio Comunale n. Numero_1 e ad altri dati tecnici, ma ha omesso di depositare tale delibera e la documentazione di supporto nel fascicolo processuale,. La distinzione tra motivazione dell'atto (obbligo formale) e prova della pretesa (obbligo sostanziale) è fondamentale: la mera citazione di una delibera nell'avviso non esonera l'Ente dal doverne dimostrare il contenuto e l'applicabilità al caso concreto in sede contenziosa, specialmente a fronte di una specifica contestazione del contribuente,.
Nel merito della valutazione estimativa, le doglianze dell'appellante colgono ugualmente nel segno. La decisione impugnata ha erroneamente svalutato la valenza probatoria della perizia tecnica giurata prodotta dal contribuente, a firma dell'Ing. Nominativo_1, la quale determinava il valore dei terreni in € 6,00 al metro quadrato in ragione dell'assenza di opere di urbanizzazione e della posizione periferica,. Tale stima appare corroborata da elementi oggettivi e logici che la Corte di prime cure ha trascurato. Innanzitutto, per i medesimi terreni e per l'annualità contigua (2016), la stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
(Sezione 7, sentenza n. 1849/2022) ha già accertato la congruità del valore di € 6,00/mq, annullando la pretesa maggiore del Comune,. In secondo luogo, risulta dagli atti che l'Ente impositore ha adottato una condotta ondivaga e contraddittoria, riducendo progressivamente il valore accertato per le annualità successive (fino a € 11,20/mq nel 2021), circostanza che mina la credibilità del valore di € 18,20/mq attribuito per l'anno 2017 e conferma l'eccessività della pretesa qui contestata.
Pertanto, in assenza di prova contraria fornita dall'Ente e alla luce della perizia di parte e dei precedenti giurisprudenziali specifici sul medesimo compendio immobiliare, il valore imponibile delle aree edificabili oggetto di causa deve essere rideterminato nella misura di € 6,00 al metro quadrato, con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Si liquidano in complessivi Euro 270,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso del Contributo Unificato versato pari a Euro 30,00,, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%). Le spese sono distratte in favore dei difensori antistatari, Dott.ssa Difensore_1 e Dott. Difensore_2, che ne hanno fatto espressa richiesta dichiarando di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.