Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 316
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e difetto di prova dell'Ente impositore

    Il Collegio rileva che l'Amministrazione ha omesso di depositare la delibera e la documentazione di supporto, elemento fondamentale per provare la pretesa erariale in sede contenziosa, nonostante la motivazione per relationem dell'atto impositivo.

  • Accolto
    Eccessività del valore accertato

    La Corte ritiene che la perizia di parte sia corroborata da elementi oggettivi, come la precedente decisione favorevole per l'annualità 2016 con lo stesso valore e la condotta contraddittoria del Comune che ha ridotto il valore negli anni successivi, rendendo inverosimile la pretesa per il 2017.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 316
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 316
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo