Ordinanza collegiale 23 maggio 2025
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01302/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1302 del 2019, proposto da
GI AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rosafio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Comune San Cesario di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera commissariale n. 5 del 14 giugno 2019, pubblicata sul B.U.R.P. n.74 del 4 luglio 2019, di approvazione del P.U.G. del Comune di San Cesario di Lecce;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e presupposto e in particolare della deliberazione del medesimo commissario n. 3 del 30 settembre 2016 con cui si è determinato sulle osservazioni al PUG;
- ove occorra, nei limiti dell'interesse, degli atti della conferenza di servizi, delle delibere della Regione Puglia e delle delibere commissariali numeri 1 e 2 del 2015 di adozione del Piano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Cesario di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL UC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è proprietaria di un terreno sito nel Comune di San Cesario di Lecce, originariamente con destinazione edilizia e successivamente classificato, a seguito dell’adozione del Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla delibera n. 35/1984, come zona E4 agricola speciale.
1.2. La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso innanzi a questo TAR, il quale, con sentenza n. 247 del 27 gennaio 2001, accoglieva l’impugnativa in ragione della manifesta illogicità della classificazione disposta dal Comune a fronte delle caratteristiche dell’area.
1.3. Ciò premesso, a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) disposta con deliberazione commissariale n. 5 del 14 gennaio 2019, pubblicata sul BURP n. 74 del 4 luglio 2019, il terreno è stato classificato per la maggior parte in zona CR4 agricola e per la restante porzione in zona Cu5 residenziale.
2. La ricorrente, quindi, ritenendo anche siffatta classificazione illegittima, con atto notificato in data 27 settembre 2019 e depositato in data 14 ottobre 2019, ha proposto ricorso innanzi a questo TAR, chiedendo l’annullamento per quanto di interesse della delibera di approvazione del PUG, unitamente agli atti connessi, sulla scorta delle seguenti ragioni di censura:
- “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.2909 COD.CIV. – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA - SVIAMANTO DI POTERE ”.
A mezzo del primo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto la scelta pianificatoria operata dall’amministrazione si porrebbe in violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 247/200, in quanto la nuova destinazione assegnata dal PUG al terreno di sua proprietà costituirebbe l’esatta reiterazione di quella di cui al procedente atto pianificatorio e la cui illegittimità era stata già sancita in via giudiziale. Inoltre, la ricorrente ha evidenziato che, anche qualora dovesse escludersi che la sentenza in questione possa spiegare gli effetti del giudicato in relazione alla presente vicenda, quanto evidenziato dal TAR avrebbe comunque dovuto essere preso specificamente in considerazione da parte dell’amministrazione ai fini della motivazione della scelta di tipizzazione in concreto effettuata.
- “ ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ”.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i profili del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria e motivazione, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto, ai fini delle valutazioni per l’adozione del nuovo strumento urbanistico, del fatto che, alla data di approvazione del PUG, l’area di sua proprietà era da ritenersi classificata come zona “ B13 nuclei residenziali con giardini ” in ragione degli effetti della sentenza n. 247/2001.
- “ ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI – TRAVISAMENTO DEI FATTI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO DIFFERENTE PROFILO ”.
Con il terzo motivo di ricorso, è censurato l’illegittimità delle considerazioni espresse nella delibera n. 3 del 30 settembre 2016, con cui l’amministrazione procedente ha rigettato le osservazioni endoprocedimentali presentate della ricorrente, sostenendo che anche in questo caso sarebbe stata omessa la valutazione della classificazione edilizia dell’area derivante dagli effetti della sentenza n. 247/2001 e, più in generale, la portata motivazionale di tale pronuncia.
2.1. Il Comune di San Cesario di Lecce si è costituito in giudizio in data 31 gennaio 2020 per resistere al ricorso.
2.2. Ad esito dell’udienza del 27 febbraio 2025, questo TAR ha pronunciato l’ordinanza istruttoria n. 960/2025, con la quale, rilevata la mancata produzione in atti della documentazione di causa, ha onerato l’Amministrazione di provvedere al deposito nel termine di trenta giorni.
2.3. Sia il Comune che la ricorrente hanno provveduto al deposito dei documenti richiesti in data 21 luglio 2025.
2.4. Ad esito dell’udienza straordinaria del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. I tre motivi formulati a sostegno del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto recanti censure strettamente connesse tra loro, avendo la ricorrente, in sintesi, contestato l’illegittimità della destinazione assegnata all’area di sua proprietà nel nuovo strumento urbanistico comunale, in quanto adottata in violazione del giudicato di cui alla sentenza precedente di questo TAR n. 247/2001 e comunque per difetto di istruttoria e motivazione, non avendo l’amministrazione tenuto conto dei rilievi motivazionali operati dalla suddetta sentenza, come anche della tipizzazione dell’area risultante dal precedente contenzioso.
3.1. Le censure sono infondate.
3.2. Deve, in primo luogo, rilevarsi che, diversamente da quanto eccepito nel primo motivo di ricorso, la sentenza di questo TAR n. 247/2001 non può assumere diretto rilievo di giudicato nella presente vicenda avendo ad oggetto un procedimento del tutto diverso da quello relativo all’approvazione del nuovo strumento urbanistico.
3.3. L’adozione del PUG di cui alla deliberazione commissariale n. 5 del 14 gennaio 2019 non è intervenuta, infatti, in funzione di mera riedizione del potere inciso dalla sentenza di annullamento, ma ha comportato l’esercizio ex novo dell’attività pianificatoria per l’intero territorio comunale, non sussistendo, pertanto, alcun diretto effetto conformativo derivante dalla sentenza n. 247/2001.
3.4. La pronuncia in questione, infatti, si è limitata a concludere per l’illegittimità della classificazione assegnata al terreno di proprietà della ricorrente in occasione dell’adozione del PRG del 1984, in ragione dell’incoerenza di tale scelta rispetto allo stato di fatto dell’area all’epoca, ma non ha vincolato in nessun modo l’attività pianificatoria futura e, quindi, non ha escluso la possibilità di una diversa classificazione.
3.5. A tale proposito, deve rilevarsi che, nell’ambito dell’esercizio dell’attività pianificatoria, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, avendo le scelte di destinazione urbanistica carattere anche programmatico e non meramente ricognitivo dello stato dei luoghi; per tale ragione i privati non vantano alcuna aspettativa giuridicamente rilevante al mantenimento della classificazione urbanistica precedentemente impressa ad aree di proprietà o all’ottenimento di una classificazione più favorevole ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 6359 del 18.7.2025: “ Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico". In senso analogo, cfr. anche Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731, secondo cui: "Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa di fatto alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano regolatore ”).
3.6. A fronte di tali presupposti, deve rilevarsi che:
- il nuovo PUG non ha semplicemente riprodotto la destinazione urbanistica oggetto di annullamento della precedente sentenza n. 247/2001, in quanto ad una porzione dell’area di proprietà della ricorrente è stata inclusa in zona Cu5 residenziale;
- la scelta pianificatoria operata a mezzo del nuovo PUG è stata appositamente motivata, in quanto l’amministrazione ha replicato alle osservazioni endo-procedimentali formulate dalla ricorrente, precisando che “ la perimetrazione … operata nel PUG risponde alla ricognizione dello stato dei luoghi e al rilevamento delle caratteristiche proprie e riconosciute in loco sia per il contesto CU5 sia per l’adiacente contestato CR4) ”;
- la ricorrente non ha operato alcune effettiva contestazione in ordine alle suddette affermazioni, non avendo dedotto né dimostrato che la tipizzazione disposta a mezzo del PUG sarebbe del tutto incoerente e incompatibile con lo stato attuale dei luoghi, avendo unicamente richiamato le considerazioni contenute nella procedente sentenza del 2001, il cui accertamento, tuttavia, si fonda sulle previsioni di un diverso strumento urbanistico e sullo stato dai luoghi riscontrato all’epoca – ormai risalente – dell’esercizio della precedente attività pianificatoria.
3.7. Per quanto evidenziato, conclusivamente, i motivi di ricorso sono infondati, non potendosi ritenere la scelta pianificatoria operata nel nuovo PUG del Comune di San Cesario in contrasto con il giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 247/2001, né emerge alcun travisamento dei fatti o difetto di istruttoria e motivazione nei termini dedotti con il ricorso, il quale, pertanto, deve essere rigettato.
4. La peculiarità delle questioni sottese alla decisione, vertenti, in particolare, sull’esame della portata del precedente di questo TAR in ordine al successivo esercizio dell’attività pianificatoria, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON CA, Presidente
EL BA, Primo Referendario
EL UC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL UC | ON CA |
IL SEGRETARIO