CASS
Sentenza 17 maggio 2021
Sentenza 17 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/05/2021, n. 19288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19288 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL DO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 1/10/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. DO LL aveva sollecitato un intervento del Magistrato di sorveglianza di Sassari lamentando la lesione del diritto alla salute, asseritamente violato dal mancato rilascio, a titolo gratuito, di una protesi dentaria da parte dell'Amministrazione penitenziaria (rectius da parte del Servizio sanitario regionale). Il Magistrato di sorveglianza adito, dopo aver interpellato la Direzione del carcere, secondo la quale i livelli essenziali di assistenza regionali (LEA) non prevedevano l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta, qualificò il reclamo Penale Sent. Sez. 1 Num. 19288 Anno 2021 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/04/2021 del detenuto come generico ex art. 35 Ord. pen. e, con provvedimento de plano, dichiarò non luogo a provvedere sulla relativa istanza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, investito in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., lo ha dichiarato inammissibile con ordinanza in data 1/10/2020, rilevando la non impugnabilità del primo provvedimento, in quanto assunto ai sensi del citato art. 35 Ord. pen. 2. DO LL ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35 Ord. pen., 127, comma 5, cod. proc. pen., 24, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU), nonché 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il reclamo proposto davanti al Magistrato di sorveglianza sia inerente al diritto soggettivo del detenuto di ricevere cure sanitarie, le quali, secondo l'art. 32, primo comma, Cost., dovrebbero essere prestate agli indigenti in modo gratuito da parte dello Stato;
sicché facendosi 'questione di diritti soggettivi, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto qualificare il reclamo come giurisdizionale, consentendo l'esercizio delle facoltà connesse a tale giudizio e, in primis, la partecipazione del detenuto all'udienza al fine di esercitare il diritto al contraddittorio, con la possibilità di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza e di presentare, avverso la decisione dell'Organo collegiale, ricorso per cassazione. 3. In data 19/2/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In argomento, va osservato che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un 2 comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.). Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile. 3. Nel caso di specie, il primo Giudice, ha ritenuto non configurabile una situazione di diritto soggettivo correlata alla condotta dell'Amministrazione penitenziaria e ha, quindi, qualificato il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. 3.1. Osserva, tuttavia, il Collegio come non sia revocabile in dubbio che le cure odontoiatriche rientrino nell'ambito delle cure sanitarie e che, pertanto, la situazione di interesse sostanziale oggetto della richiesta attenesse, quantomeno secondo la prospettazione del detenuto, alla tutela del suo diritto alla salute. Per tale ragione, il reclamo proposto da LL avrebbe dovuto essere qualificato come giurisdizionale e non come generico, secondo quanto ritenuto, in casi analoghi, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 31032 del 25/9/2020, Rv. 279992, secondo cui va qualificato come reclamo giurisdizionale, e non come generico, quello proposto dal detenuto avverso il diniego opposto dalla direzione dell'istituto penitenziario alla richiesta di somministrazione di un farmaco attraverso il Servizio sanitario nazionale, atteso che un tale provvedimento determina una concreta e attuale lesione del diritto alla salute del medesimo, prevedendo la legge 30 novembre 1998, n. 419 e il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 230, che i detenuti e gli internati debbano ricevere le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno alle stesse condizioni delle persone in stato di libertà, non rilevando l'essere la prospettata violazione del diritto del 3 detenuto eventualmente imputabile alla ASL territoriale, atteso che l'art. 35-bis Ord. pen. individua, quale contraddittore necessario del reclamo giurisdizionale, qualunque amministrazione interessata dalla denunziata violazione e non soltanto quella penitenziaria). 4. Sotto altro profilo, il Magistrato di sorveglianza, dopo avere qualificato il reclamo come giurisdizionale, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio onde consentire al detenuto e all'Amministrazione interessata di prospettare le rispettive posizioni, considerato che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente di decidere de plano soltanto nei casi in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge;
situazione non ricorrente nel caso in esame. Del pari, anche il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha errato nel ritenere il reclamo del detenuto come proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., sicché anche l'ordinanza impugnata deve ritenersi adottata illegittimamente. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata e il provvedimento presupposto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 15/1/2020, devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento presupposto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 15/01/2020 e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso in data 9/4/2021
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. DO LL aveva sollecitato un intervento del Magistrato di sorveglianza di Sassari lamentando la lesione del diritto alla salute, asseritamente violato dal mancato rilascio, a titolo gratuito, di una protesi dentaria da parte dell'Amministrazione penitenziaria (rectius da parte del Servizio sanitario regionale). Il Magistrato di sorveglianza adito, dopo aver interpellato la Direzione del carcere, secondo la quale i livelli essenziali di assistenza regionali (LEA) non prevedevano l'erogazione della prestazione sanitaria richiesta, qualificò il reclamo Penale Sent. Sez. 1 Num. 19288 Anno 2021 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 09/04/2021 del detenuto come generico ex art. 35 Ord. pen. e, con provvedimento de plano, dichiarò non luogo a provvedere sulla relativa istanza. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, investito in sede di reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., lo ha dichiarato inammissibile con ordinanza in data 1/10/2020, rilevando la non impugnabilità del primo provvedimento, in quanto assunto ai sensi del citato art. 35 Ord. pen. 2. DO LL ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Antonia Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, commi 2, 3, 4 e 5, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 35 Ord. pen., 127, comma 5, cod. proc. pen., 24, primo e secondo comma, 111, secondo comma, 113, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 3, 6 e 13 CEDU), nonché 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il reclamo proposto davanti al Magistrato di sorveglianza sia inerente al diritto soggettivo del detenuto di ricevere cure sanitarie, le quali, secondo l'art. 32, primo comma, Cost., dovrebbero essere prestate agli indigenti in modo gratuito da parte dello Stato;
sicché facendosi 'questione di diritti soggettivi, il Magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto qualificare il reclamo come giurisdizionale, consentendo l'esercizio delle facoltà connesse a tale giudizio e, in primis, la partecipazione del detenuto all'udienza al fine di esercitare il diritto al contraddittorio, con la possibilità di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza e di presentare, avverso la decisione dell'Organo collegiale, ricorso per cassazione. 3. In data 19/2/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In argomento, va osservato che mentre il reclamo generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen. è rivolto alla tutela di un mero interesse del detenuto alla corretta esecuzione della pena, il reclamo giurisdizionale di cui agli artt. 35- bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ha, invece, ad oggetto la verifica di un pregiudizio concreto e attuale sofferto dal medesimo in conseguenza di un 2 comportamento dell'Amministrazione penitenziaria lesivo di una sua posizione di diritto soggettivo, che, pur in difetto di un espresso riconoscimento di legge, ben può consistere nella proiezione di un diritto intangibile della persona (Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, Costa, Rv. 271905). In questa prospettiva, il magistrato di sorveglianza è chiamato, a fronte del reclamo proposto dal detenuto, a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra la tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria;
e in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, Ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile (così ancora Sez. 1, n. 54117 del 14/6/2017, paragrafi 3.5 e ss.). Viceversa, quando la suddetta verifica consenta di configurare un diritto soggettivo, il quale sia, secondo la prospettazione difensiva, rimasto inciso da un atto o un comportamento dell'Amministrazione penitenziaria, il rimedio esperibile è quello dell'art. 35-bis Ord. pen.; e il provvedimento emesso risulta, conseguentemente, pienamente impugnabile. 3. Nel caso di specie, il primo Giudice, ha ritenuto non configurabile una situazione di diritto soggettivo correlata alla condotta dell'Amministrazione penitenziaria e ha, quindi, qualificato il reclamo come generico ai sensi dell'art. 35 Ord. pen. 3.1. Osserva, tuttavia, il Collegio come non sia revocabile in dubbio che le cure odontoiatriche rientrino nell'ambito delle cure sanitarie e che, pertanto, la situazione di interesse sostanziale oggetto della richiesta attenesse, quantomeno secondo la prospettazione del detenuto, alla tutela del suo diritto alla salute. Per tale ragione, il reclamo proposto da LL avrebbe dovuto essere qualificato come giurisdizionale e non come generico, secondo quanto ritenuto, in casi analoghi, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 31032 del 25/9/2020, Rv. 279992, secondo cui va qualificato come reclamo giurisdizionale, e non come generico, quello proposto dal detenuto avverso il diniego opposto dalla direzione dell'istituto penitenziario alla richiesta di somministrazione di un farmaco attraverso il Servizio sanitario nazionale, atteso che un tale provvedimento determina una concreta e attuale lesione del diritto alla salute del medesimo, prevedendo la legge 30 novembre 1998, n. 419 e il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 230, che i detenuti e gli internati debbano ricevere le prestazioni sanitarie di cui hanno bisogno alle stesse condizioni delle persone in stato di libertà, non rilevando l'essere la prospettata violazione del diritto del 3 detenuto eventualmente imputabile alla ASL territoriale, atteso che l'art. 35-bis Ord. pen. individua, quale contraddittore necessario del reclamo giurisdizionale, qualunque amministrazione interessata dalla denunziata violazione e non soltanto quella penitenziaria). 4. Sotto altro profilo, il Magistrato di sorveglianza, dopo avere qualificato il reclamo come giurisdizionale, avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio onde consentire al detenuto e all'Amministrazione interessata di prospettare le rispettive posizioni, considerato che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente di decidere de plano soltanto nei casi in cui la richiesta appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge;
situazione non ricorrente nel caso in esame. Del pari, anche il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha errato nel ritenere il reclamo del detenuto come proposto ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., sicché anche l'ordinanza impugnata deve ritenersi adottata illegittimamente. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l'ordinanza impugnata e il provvedimento presupposto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 15/1/2020, devono essere annullati senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento presupposto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 15/01/2020 e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso in data 9/4/2021