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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 31/07/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 555/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott. Riccardo De Vito Presidente
Dott. Paolo Dau Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 555 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale nata a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. PAOLO RAFFAELE TUFFU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Piazza Crispi n. 4;
e nato a [...] il [...], C.F. , con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. PAOLO RAFFAELE TUFFU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Piazza Crispi n. 4;
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti, come rassegnate nel ricorso congiunto, depositato il g.
6.06.2025, e integrate all'udienza del g. 15.07.2025:
«I. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo di separazione consensuale.
II. I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro, i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti i figli, anche da parte di terzi (istituzioni scolastiche o altro).
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III. La GN , unitamente ai minori figli, mantiene la propria residenza in Nuoro, Parte_1 nella casa coniugale ubicata nella via della Resistenza n. 35.
IV. Il signor di comune accordo con la GN , si è già trasferito in CP_1 Parte_1 un'altra unità immobiliare, ubicata in Nuoro nella via Cagliari n. 39, ed entro e non oltre 60 giorni dall'omologa del presente accordo si obbliga a trasferire la propria residenza presso il predetto luogo di abitazione.
V. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 Per_3 stabilendo che siano collocati prevalentemente e domiciliati presso la madre, nell'attuale casa coniugale ubicata nella via della Resistenza n. 35 di Nuoro (di proprietà di soggetti terzi e concessa in locazione ai ricorrenti), ove i minori hanno sempre abitato, la quale viene assegnata alla GN
unitamente agli arredi ivi presenti. Parte_1
VI. I genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, allo sport e alla salute dei figli nell'assoluto rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperanno con l'età.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
VII. I coniugi rappresentano che i minori figli e frequentano la scuola dell'obbligo, Per_2 Per_3 ed in particolare, la 1° media (dal lunedì al sabato ore 8:30/13:30), e la 3° Per_2 Per_3 elementare (dal lunedì al venerdì orario dalle 8:30/16:30), mentre frequenta un corso di Per_1 ristorazione nella Scuola Professionale Arte e Mestieri di Nuoro (dal Lunedì al Venerdì, ore
8:30/13:30, con due rientri settimanali il Martedì e Giovedì dalle ore 14:30 alle 16:30) e si è iscritto al Centro per l'Impiego di Nuoro. Oltre agli impegni scolastici frequenta gli allenamenti Per_3 di calcio presso il campo della società sportiva Atletico Nuoro in Zona Città Giardino di Nuoro due volte a settimana (il lunedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 18:30) e frequenta anche il catechismo (il mercoledì dalle ore 16:45 alle 17:30).
VIII. I coniugi concordano le modalità di accudimento e gestione dei figli minori secondo il piano genitoriale di cui appresso:
1) i minori e , compatibilmente alle esigenze di studio e/o di svago e/o Per_1 Per_2 Per_3 ricreative degli stessi, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avranno la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta cadauno di loro lo vorrà e/o lo vorranno, anche dormendo presso la casa dello stesso Padre, ubicata in Nuoro, nella via Cagliari n. 39;
2) il Padre terrà con sé i minori figli e settimanalmente, CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 anche a dormire, presso la casa dello stesso Padre, ubicata in Nuoro, via Cagliari n. 39, secondo il 2
N. R.G. V.G. 555/2025 seguente calendario: una settimana nelle giornate di martedì, giovedì e domenica, dalle ore 19:30 sino alla mattina successiva quando gli stessi minori verranno portati a scuola, dove poi, alla fine delle lezioni, saranno presi dalla GN;
la settimana successiva nelle giornate di Parte_1 martedì, giovedì, sabato e domenica, dalle ore 19:30 sino alla mattina successiva, quando gli stessi minori verranno portati a scuola, dove poi, alla fine delle lezioni, saranno presi dalla GN
; e così, si seguito, alternativamente, nelle successive settimane;
in tali occasioni il Parte_1 padre si fa carico di prenderli dalla casa ove i minori risiedono con la Madre;
3) il Padre , in ogni caso, terrà con sé i minori figli e anche CP_1 Per_1 Per_2 Per_3 il fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio dalle ore 18:30 alla domenica alle
21:30, precisandosi che in tali occasioni il Padre si farà carico di prenderli dalla casa ove i minori risiedono con la Madre per poi ivi riportarli;
4) i minori figli trascorreranno le festività natalizie, di capodanno, dell'Epifania, le festività Pasquali, le vacanze patronali e la giornata di ferragosto, con le seguenti modalità: la giornata di Natale e
Santo Stefano con un genitore e quella della vigilia di Capodanno e di Capodanno con l'altro, ad anni alterni;
la giornata di Pasqua e di Pasquetta con uno dei genitori, sempre ad anni alterni, ed egualmente per le altre festività e giornate di vacanza, ferma restando la possibilità per i genitori di concordare, ove possibile, eventuali pernottamenti presso il Padre anche per più giornate consecutive;
5) i genitori si accorderanno di volta in volta per l'individuazione e la fissazione delle date per le ferie annuali di durata pari a 15 giorni anche non consecutivi in cui i minori verranno tenuti dal
Padre, che potranno svolgersi anche in periodo non estivo;
il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. È comunque sempre necessaria la previa comunicazione tra i genitori sulla destinazione della vacanza nel caso di viaggi all'estero e/o nella Penisola per i quali, comunque, i coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, anche all'espatrio ed al rilascio del passaporto. Resta inteso che durante la permanenza dei minori dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore;
6) Ognuno dei genitori si impegna a garantire che i minori figli svolgano le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive concordate durante il periodo in cui ne sono collocatari, collaborando reciprocamente per garantirne, ove possibile, il corretto svolgimento anche nell'eventualità di impegni concomitanti;
7) I coniugi potranno essere presenti alle feste di compleanno dei minori figli, al primo giorno di scuola, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa dei minori figli;
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8) I coniugi si scambieranno tempestivamente informazioni sugli eventuali problemi di salute dei minori figli, sulle necessità di controlli e visite mediche, sulle situazioni e sugli obblighi vaccinali, nonché su qualsiasi altro impegno che possa ritardarne o impedirne la consegna all'altro genitore, onde consentire a quest'ultimo di potervi provvedere in maniera adeguata durante il periodo di loro collocazione presso di sé;
9) Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo tempestivo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo;
10) I signori e nei casi di proprio impedimento e/o assenza, con Parte_1 CP_1 conseguente impossibilità ad attendere all'esecuzione degli impegni scolastici, extrascolastici.
Ludico, sportivi dei minori fissati nel presente piano genitoriale, nessuno escluso, delegano alla loro esecuzione i e e le Signore e la CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
e/o eventuali altre diverse persone di fiducia i cui nominativi Controparte_6 verranno comunicati senza indugio l'un l'altro dalle parti del presente accordo.
IX. L'intero assegno unico familiare, di importo pari ad euro € 800,00, verrà integralmente percepito dalla GN , con espressa rinuncia da parte del alla ½ di sua Parte_1 CP_1 spettanza, fermo restando che il medesimo corrisponderà altresì alla SI CP_1 Parte_1
l'importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento dei minori i figli, rivalutabile
[...] annualmente ex lege, da versarsi entro il giorno diciotto di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI (acceso presso il Banco Poste di Nuoro, Postepay Parte_1
[...]).
X. Saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che dovranno essere sostenute per i minori figli, le quali dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori, tranne quelle mediche urgenti, fermo restando che i medesimi coniugi, per l'individuazione del novero delle spese ordinarie e straordinarie, fanno integrale riferimento alle linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense.
XI. La casa coniugale di proprietà di terzi e condotta in locazione dai ricorrenti, unitamente agli arredi ed al mobilio ivi contenuti, viene definitivamente assegnata alla GN , che Parte_1 continuerà a viverci ed abitarci con i minori figli.
XII. Il Signor e la GN specificano che fatta eccezione di quanto CP_1 Parte_1 regolato con le clausole e condizioni che precedono, non esistono ulteriori beni mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti e neppure esistono conti correnti bancari e/o postali cointestati, dichiarando, al contempo, di non avere a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, l'uno dall'altro. 4
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XIII. I Signori e rinunciano espressamente l'un l'altro al reciproco CP_1 Parte_1 mantenimento, quest'ultima nonostante ed indipendentemente dalla propria situazione lavorativa precaria.
XIV. I Signori e si obbligano l'uno verso l'altro al rispetto delle CP_1 Parte_1 condizioni di separazione consensuale sin dalla sottoscrizione della procura apposta a calce presente atto, nelle more della definizione del radicando procedimento di separazione presso il Tribunale
Civile di Nuoro».
All'udienza del 15.7.2025, le parti hanno integrato consensualmente le conclusioni come segue:
«Le parti personalmente e concordemente convengono che, nel caso in cui l'assegno unico dovesse diminuire, la differenza rispetto agli 800 euro attuali, percepiti integralmente dalla SI a Pt_1
CP_ titolo di assegno unico per i figli, verrà integrata dal sig. in misura integrale fintanto che la SI non avrà un'attività lavorativa. Rimane fermo l'assegno di mantenimento ordinario stabilito dalle parti».
Conclusioni del PM:
«V° esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il g. 6.06.2025, e hanno esposto di Parte_1 CP_1 aver contratto matrimonio in Nuoro il g. 9.09.2006; che dall'unione sono nati tre figli: nato Per_1 il g. 8.08.2008; nata il g. 18.02.2012; e , nato il g. 12.06.2016; che nel tempo è venuta Per_2 Per_3 meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione CP_ della convivenza e che , di comune accordo, il si è trasferito in un'altra unità immobiliare.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto, depositato il g. 6.06.2025, e riportate in epigrafe.
2. All'udienza del g. 15.07.2025, le parti, presenti personalmente, sono state sentite: la ha Pt_1 dichiarato di pagare un canone di locazione di € 450 mensili, di avere la professionalità di OSS ma di essere attualmente disoccupata e di svolgere qualche lavoretto saltuario, sostituendo le colleghe in CP_ assistenza domiciliare;
il ha, invece, dichiarato di sostenere un canone di locazione di € 650 mensili e di essere un operaio con contratto a tempo indeterminato, con un reddito che oscilla tra €
1500 - € 1700 mensili.
Nell'ambito della stessa udienza, le parti hanno convenuto che, nel caso in cui l'assegno unico dovesse diminuire, la differenza rispetto agli 800 euro attuali, percepiti integralmente dalla a Pt_1
CP_ titolo di assegno unico per i figli, verrà integrata dal in misura integrale, fintanto che la non Pt_1 avrà un'attività lavorativa.
I ricorrenti hanno, altresì, confermato il ricorso e dichiarato di non volersi riconciliare. 5
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3. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli minori della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
4. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico;
pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
5. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo, corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento sia congrua, tenuto conto dei chiarimenti offerti all'udienza del 15.7.2025.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni ex art. 473 bis.4 c.p.c.
6. Le spese di lite, stante l'accordo delle parti, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], (matrimonio contratto il g.
9.09.2006 in CP_1
Nuoro e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Nuoro, atto n. 83, parte II, serie A, anno 2006) alle condizioni riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 29.7.2025
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott. Riccardo De Vito
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