Sentenza 25 settembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 25/09/2019, n. 39251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39251 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di: Di NT EN, nato a San Marco in [...] il [...], NE AZ, nato a [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Bari del 9.10.2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito l'Avv. Giuseppe Maria Toscano, in difesa di EN Di NT, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avv. Simone Moffa, in difesa di AZ NE, che ha insistito per l'annullamento del ricorso ovvero, comunque, perché fosse dichiarata la intervenuta estinzione per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23.9.2015, il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto EN Di NT e AZ NE responsabili, in concorso tra loro, dei reati di falso in atto pubblico e truffa in danno di ente pubblico in quanto, li primo, quale titolare dell'omonima azienda agricola e, il secondo, responsabile del Centro Assistenza Agricola di Sannicandro Garganico, avrebbero formato ed inoltrato le domande per l'ottenimento dei contributi agricoli da Agea, domande tuttavia sottoscritte (con autentica dello NE) in data incompatibile con lo stato di detenzione del Di NT che, proprio in quanto detenuto, non era in ogni caso legittimato a percepire quei contributi che, invece, erano stati erogati e ricevuti in data 3.12.2009 quanto all'anno 2009 e in data 8.2.2012 per l'anno 2011; ritenuto il vincolo della continuazione tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di truffa aggravata, il Tribunale aveva di conseguenza condannato il Di NT alla pena di anni 2 di reclusione e lo NE, per il quale aveva ritenuto sussistere le circostanze attenuanti generiche, alla minor pena di mesi 10 di reclusione;
2. la Corte di Appello di Bari ha preso atto della intervenuta prescrizione, quanto al solo NE, dei reati di falso e di truffa relativi all'anno 2009; ha pertanto rideterminato la pena inflitta al prevenuto per i fatti relativi all'anno 2011-2012 in mesi 8 di reclusione;
ha confermato nel resto l'impugnata sentenza considerando la recidiva contestata al Di NT che aveva a suo avviso impedito il maturarsi, nei confronti di quest'ultimo, della medesima causa estintiva;
3. ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difensori:
3.1 l'Avv. Giuseppe Maria Toscano, nell'interesse di EN Di NT lamenta:
3.1.1 vizio di motivazione con riferimento agli artt. 110, 81, 640bis e 476 cod. pen.; difetto di motivazione su una prova decisiva: rileva, infatti, che la Corte di Appello è pervenuta a confermare la condanna inflitta dal Tribunale senza in alcun modo considerare la deposizione resa in primo grado dal teste BE limitandosi a prendere atto che le domande di cui all'imputazione recavano la firma del ricorrente e la data del 15.5.2009 e del 9.5.2011, giorni in cui egli era stato pacificamente impossibilito ad apporle in quanto detenuto;
osserva che, non essendo mai stato contestato che quelle firme fossero state apposte in data successiva a quella indicata, era invece rilevante la deposizione dello BE che aveva potuto riferire in merito alla normativa comunitaria concernente i contributi erogati dal FEAGA, alle modalità di ricezione e trasmissione delle domande per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola attraverso il sistema informatico (SIAN) sul quale venivano automaticamente caricate prima ancora di essere materialmente sottoscritte dai produttori agricoli interessati, in forza di una prassi consolidata ed avallata in considerazione del fatto che si trattava dell'unico modo per evadere tempestivamente le stesse;
di qui la impossibilità di ascrivere al Di NT, sotto il profilo soggettivo, le ipotesi di reato contestate dalla pubblica accusa non avendo egli agito con la coscienza e volontà di commettere un falso ovvero di porre in essere una truffa in danno dell'ente pubblico;
né, aggiunge, alla stregua della normativa comunitaria, sarebbe stato ostativo alla acquisizione del contributo il fatto che il ricorrente non avesse personalmente coltivato i terreni atteso, per l'appunto, il suo stato di detenzione;
3.2 l'Avv. Simone Moffa, nell'interesse di AZ NE:
3.2.1 violazione di legge per inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.: rileva che, prescindendo da ogni considerazione circa la natura di atto pubblico delle domande di cui si discute, è pacifico che esse non vennero in alcun modo alterate o modificate e, dunque, che fossero state oggetto del falso materiale contestato laddove, al contrario, i giudici di merito hanno ritenuto configurabile il diverso reato di falso ideologico;
in tal modo, già il Tribunale aveva operato una inammissibile e sostanziale immutazione del fatto che avrebbe imposto la restituzione degli atti al PM;
osserva, a tal proposito, che la motivazione della Corte di Appello sul punto ha cercato di ricondurre il fatto nella ipotesi del falso ideologico in contrasto con il chiaro ed inequivoco contenuto della contestazione;
ribadisce che, in ogni caso, era stato accertato che le domande in forma cartacea non erano mai state trasmesse ad AGEA (cui erano state trasmesse quelle predisposte in via telematica) ed erano state invece conservate presso la CAA né, per altro verso, era stato mai contestato il falso ex art. 491bis cod. pen.; 3.2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 479 e 640 cod. pen.: vizio di motivazione: ricostruisce i fatti sottolineando la prassi consolidata ed avallata anche da circolari interne di AGEA, della predisposizione delle domande da parte dei Centri di Assistenza Agricola in tempi utili al loro tempestivo inoltro in via telematica con la possibilità degli interessati di sottoscrivere il documento cartaceo anche in data successiva;
sottolinea il carattere a dir poco reticente della deposizione del teste Vulpes, escusso dalla Corte di Appello, a sua volta timoroso di incorrere in personali responsabilità per aver autorizzato o comunque avallato una prassi siffatta;
richiama la documentazione prodotta ed acquisita dalla Corte di Appello ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. cui, tuttavia, come anche per quanto concerne la deposizione del teste BE (e le sit pure acquisite dalla Corte territoriale), i giudici di secondo grado non hanno dato alcun conto e che non hanno in alcun modo valutato;
sottolinea che, in questo contesto, il delitto di falso non avrebbe comunque potuto essere ravvisato se non altro sotto il profilo dell'elemento soggettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I giudici di merito, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie e, in sostanza, a fronte della omogenea prospettazione difensiva, hanno ricostruito il fatto nel senso che il Di NT, titolare della omonima azienda agricola, tramite il CAA di Sannnicandro Garganico, aveva inoltrato ad AGEA le domande per l'ottenimento dei contributi erogati dal FEAGA per gli anni 2009 e 2011; se non ché, in entrambi i casi, le domande recavano la data del 15 maggio, termine ultimo per la loro presentazione e per il loro inoltro ad AGEA essendo nel contempo pacifico, e non contestato, che la loro effettiva sottoscrizione ad opera del Di NT fosse intervenuta in data successiva atteso che in quel periodo (ovvero nel maggio del 2009 e nel maggio del 2011) il ricorrente era ristretto in carcere. Sulla scorta di questa premessa in fatto, al Di NT, quale titolare dell'omonima azienda agricola ed allo NE, responsabile del Centro Assistenza Agricola di Sannicandro Garganico, erano stati contestati i reati di truffa in danno di ente pubblico (art. 640bis cod. pen.) e di falso materiale in atto pubblico (art. 476 cod. pen.).
1.2 Il Tribunale aveva riconosciuto entrambi gli imputati responsabili dei reati loro ascritti sul rilievo fattuale, incontroverso, secondo cui il Di NT, alla date in cui risultavano sottoscritte le domande a suo nome, era ristretto in carcere e, dunque, materialmente impossibilito ad apporre la propria firma su quei documenti. Con l'atto di appello, le difese avevano censurato la sentenza di primo grado segnalando come il Tribunale non avesse in alcun modo considerato quanto emerso nel corso della istruttoria e, in particolare, quanto riferito dal teste BE, impiegato presso il locale CAA, in ordine alla prassi, invalsa e consolidata, oltre che nota ed avallata da AGEA, secondo cui le domande inviate telematicamente venivano inoltrate nei termini mentre quelle in forma cartacea, che rimanevano conservate in ufficio, poteva accadere fossero sottoscritte anche in data successiva al 15 maggio.
1.3 La Corte di Appello, dopo aver acquisito la documentazione prodotta dalla difesa dello NE e, inoltre, ritenuto di dover sentire, quale teste, Giovanni Vulpes, all'epoca direttore di AGEA, ha confermato la impostazione della sentenza di primo grado nel contempo prendendo atto della intervenuta estinzione dei reati ascritti allo NE con riferimento ai fatti di falso e di truffa aggravata perfezionatisi nel 2009. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di AZ NE con il quale la difesa dell'imputato ha denunziato violazione di legge con riferimento al disposto di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. rilevando come la stessa Corte di Appello, a fronte della medesima eccezione sollevata con l'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, abbia dovuto prendere atto che, a fronte della contestazione di un falso "materiale", l'istruttoria dibattimentale aveva fatto emergere un fatto chiaramente riconducibile al falso "ideologico" e per il quale si era pervenuti ad una sentenza di condanna laddove, al contrario, il Tribunale avrebbe dovuto restituire gli atti al PM.
2.1 E' opportuno allora ed in primo luogo ribadire il principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, in tal modo, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa. Nel caso di specie, la Corte di Appello, ha sottolineato la sostanziale riconducibilità del "fatto" descritto nella imputazione all'interno dello schema tipico del delitto di falso ideologico in tal senso valorizzando il riferimento operato, in quel contesto, alle modalità con le quali sarebbe stata realizzata la truffa, ovvero "simulando" la presenza del Di NT presso gli uffici della CAA alle date indicate nelle rispettive domande laddove, come è ormai noto, egli era allora detenuto. Al di là di qualche incertezza lessicale, quindi, non par dubbio che la contestazione fosse sin dall'inizio quella di aver formato delle domande con data diversa da quella reale piuttosto che quella di aver alterato materialmente l'atto sostituendo la data effettiva a quella posticcia. Va dunque riaffermato il principio sopra richiamato e più volte ribadito anche con specifico riferimento alla tematica dei delitti di falso (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 6, 11.11.2014 n. 899, Isolan, che, per l'appunto, ha escluso la violazione del principio nel caso di un appartenente alla Polizia municipale che era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. in relazione ad una falsa attestazione dell'avvenuto pagamento di una multa apparentemente sottoscritta da un collega, mentre la sentenza d'appello ha ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 476 cod. pen., avendo l'imputato predisposto la ricevuta di pagamento apponendovi anche la falsa firma dell'altro operante;
cfr., anche, Cass. Pen., 5, 24.5.2005 n. 28.137, PM in proc. Savo, che ha considerato abnorme il provvedimento con cui il tribunale - rilevato all'esito dell'attività dibattimentale la configurabilità dell'ipotesi di falso materiale (art. 476 cod. pen.) e ritenuto il fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione a giudizio nel quale era stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 48 e 479 cod. pen.) - aveva disposto, in applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione degli atti al P.M. in ordine al reato di cui all'art. 476 cod. pen., in quanto la regressione alla fase antecedente, che è istituto eccezionale e applicabile nei soli casi tassativamente previsti, non può essere disposta per imporre al P.M. di procedere per il medesimo fatto utilizzando una diversa qualificazione giuridica senza sovvertire lo schema tipico dell'art. 521 cod. proc. pen. che non prevede un potere in tal senso del giudice dibattimentale e che è, pertanto, assolutamente estraneo al vigente ordinamento processuale).
3. Non può dirsi invece manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del Di NT ed il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse dello NE con cui entrambe le difese lamentano la omessa motivazione sui motivo di appello che era stato articolato nei confronti della sentenza di primo grado per avere totalmente ignorato le risultanze della istruttoria dibattimentale e, in particolare, la deposizione del teste BE, che aveva riferito in merito alla prassi, invalsa presso la CAA di Sannicandro, nota ed avallata da AGEA, di predisporre e trasmettere telennaticamente le domande in formato elettronico mentre quelle predisposte in forma cartacea poteva accadere fossero in realtà sottoscritte dagli interessati soltanto successivamente alla data di scadenza del termine entro il quale era intervenuto l'invio telematico. In effetti, la sentenza impugnata si è piuttosto soffermata sulle dichiarazioni del teste Vulpes, sentito ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., pur, in realtà, dando atto della prospettazione difensiva che, in punto di fatto, era stata ancorata alle dichiarazioni dello BE;
è vero che, in tal modo, la Corte di Appello ha implicitamente disatteso la ricostruzione proposta dal predetto teste e, tuttavia, il mancato richiamo alla contenuto di quella deposizione non consente di ritenere il motivo (fondato sul difetto di motivazione sulla censura difensiva) manifestamente infondato.
4. Questa considerazione impone, allora, di prendere atto della intervenuta estinzione dei reati ascritti agli odierni ricorrenti (quelli ascritti per l'anno 2009 allo NE erano stati dichiarati tali già dalla Corte di Appello): dallo stesso capo di imputazione risulta, infatti, che i contributi per l'anno 2009 furono erogati ed incassati dal Di NT il 3.12.2009 mentre quelli per l'anno 2011 furono erogati ed incassati in data 8.2.2012. Ed infatti si deve ritenere che la truffa sia stata consumata - al più tardi, e con riferimento al secondo episodio - alla data predetta laddove la (falsa, quanto alla data) sottoscrizione della relativa domanda era intervenuta necessariamente in data antecedente a quella di erogazione del contributo quand'anche, come si è detto, successiva al 15.5.2011. Ed è da quella data, e non già da quella dell'accertamento, che decorre il termine di prescrizione dei reati che, come risulta dall'esame degli atti, non ha subito alcun periodo di sospensione. Il termine massimo di prescrizione è, per entrambi i reati, quello di anni sette e mesi sei essendo appena il caso di precisare che il falso non è stato contestato, nemmeno in via di fatto ed implicitamente, nella ipotesi di cui al capoverso dell'art. 476 cod. pen. (cfr., in ogni caso, quanto chiarito da Cass. SS.UU., 18.4.2019 n. 24.906, Sorge, secondo cui non può ritenersi legittimamente contestata, e non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma). Come accennato, la Corte di Appello, proprio su tale premessa, ha giudicato prescritti i fatti di reato contestati allo NE con riferimento alla domanda inoltrata per l'anno 2009 ed ha invece escluso di potere fare altrettanto per la posizione del Di NT che, a differenza dello NE, era gravato da recidiva. A tal proposito, se è vero che al Di NT è stata contestata la recidiva reiterata è anche vero anche che il Tribunale - con valutazione non gravata da impugnazione del PM, e dunque sin da allora coperta da giudicato e, comunque, non modificata dalla Corte di Appello - non ha fatto menzione alcuna della contestata recidiva omettendo di tenerne conto e di considerarla, nemmeno indirettamente, ai fini del calcolo della pena e della valutazione e comparazione delle circostanze. Ed è allora appena il caso di ribadire quanto recentemente affermato dalle SS.UU. (cfr., Cass. SS.UU., 25.10.2018 n. 20.808, Schettino), secondo cui nemmeno la valorizzazione da parte del giudice dei precedenti penali dell'imputato ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche può implicare il riconoscimento della recidiva contestata laddove non sia stato disposto un di aumento della pena a tale titolo ovvero non sia intervenuta la esplicita sua considerazione nell'ambito del giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee, attesa la diversità dei giudizi riguardanti i due istituti, sicché di essa non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato.
5. La sentenza impugnata va dunque annulla senza rinvio essendo tutti i reati ascritti ad entrambi gli odierni ricorrenti, ormai estinti per intervenu