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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 930/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5895/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 D.r. Calabria - Corso Garibaldi 635 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 IMPOSTA SOST 2015
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2010
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2011 - PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2012
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2008
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2009
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2015
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato SO SI, a mezzo difensore, impugnava, limitatamente ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi indicato in epigrafe deducendo:
1) l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
2) il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in considerazione della mancata notifica degli atti prodromici e della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
3) nullità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di INAIL, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come sussista la giurisdizione della Corte adita secondo il recente insegnamento della Suprema Corte per cui "in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992" Cass. 11900/2019.
Nel merito vale rilevare quanto segue.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e, ancora dell'intimazione di pagamento 09420259007895574 sottesa all'atto di pignoramento impugnato.
Tale, ultima, intimazione di pagamento veniva notificata a mezzo pec all'indirizzo jessica.
Email_4.
La produzione documentale di ADER non risulta contestata.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è infondata.
Parimenti infondata è la contestazione in ordine al difetto di motivazione per la mancata notifica (insussistente per quanto appena detto) degli atti prodromici.
In ordine alle ulteriori contestazioni, peraltro infondate, le stesse, in considerazione dell'insegnamento della
Suprema Corte sopra evidenziato, non riantrano nella giurisdizione della Corte adita.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione nei limiti di cui in parte motiva;
· rigetta nel resto il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di INAIL non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5895/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_1 D.r. Calabria - Corso Garibaldi 635 89100 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 IMPOSTA SOST 2015
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2010
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2011 - PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 TARI 2012
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2008
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2009
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2015
- PIGNORAMENTO n. 94 2025 54740 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato SO SI, a mezzo difensore, impugnava, limitatamente ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento prodromiche espressamente indicate, l'atto di pignoramento di crediti presso terzi indicato in epigrafe deducendo:
1) l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati stante la mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche;
2) il difetto di motivazione dell'atto impugnato anche in considerazione della mancata notifica degli atti prodromici e della mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
3) nullità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi.
Non vi era costituzione in giudizio di INAIL, pur ritualmente citato.
Vi era costituzione in giudizio di ADER che evidenziava la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vale rilevare come sussista la giurisdizione della Corte adita secondo il recente insegnamento della Suprema Corte per cui "in materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992" Cass. 11900/2019.
Nel merito vale rilevare quanto segue.
Costituendosi in giudizio ADER forniva prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento prodromiche e, ancora dell'intimazione di pagamento 09420259007895574 sottesa all'atto di pignoramento impugnato.
Tale, ultima, intimazione di pagamento veniva notificata a mezzo pec all'indirizzo jessica.
Email_4.
La produzione documentale di ADER non risulta contestata.
L'eccezione di mancata notifica degli atti prodromici è infondata.
Parimenti infondata è la contestazione in ordine al difetto di motivazione per la mancata notifica (insussistente per quanto appena detto) degli atti prodromici.
In ordine alle ulteriori contestazioni, peraltro infondate, le stesse, in considerazione dell'insegnamento della
Suprema Corte sopra evidenziato, non riantrano nella giurisdizione della Corte adita.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione nei limiti di cui in parte motiva;
· rigetta nel resto il ricorso;
· nulla sulle spese nei confronti di INAIL non costituito;
· pone le spese del giudizio a carico del ricorrente che liquida, in favore di ADER, nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Reggio Calabria – Sez.
10 del 9 febbraio 2026.