Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 930
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti azionati

    L'eccezione è infondata in quanto l'Agente di Riscossione ha fornito prova della rituale notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sottesa all'atto di pignoramento.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto impugnato

    La contestazione è infondata in quanto la notifica degli atti prodromici è risultata rituale e le ulteriori contestazioni non rientrano nella giurisdizione della Corte adita.

  • Altro
    Nullità dell'atto impugnato per carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito

    Tali contestazioni, in considerazione dell'insegnamento della Suprema Corte, non rientrano nella giurisdizione della Corte adita.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 930
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 930
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo