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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2026, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CQ DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro il 19/06/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Raffaele Brunetti, difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzione dell'Avv. Giovanni Mazzei, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei confronti di CQ DO, condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di ad anni 14, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 173) e 2 - 7 I. 2 ottobre 1967, n. 865 (capo 293), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2564 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 14/11/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità; il tema attiene al giudizio sulla gravità indiziaria e si assume che gli atti posti a fondamento della titolo cautelare sarebbero riferibili non al ricorrente ma ad altro soggetto, e cioè all'omonimo, classe 1981. Sul punto vi è una ampia ricostruzione alternativa che, secondo il ricorrente, sarebbe dimostrativa dell' errato coinvolgimento del ricorrente. 2.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione. Il tema è conseguente alla prospettazione del primo motivo di ricorso, cioè alla riferibilità dei gravi indizi ad altro soggetto e alle conseguenze derivanti in tema di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile perché generico. L'intera costruzione difensiva muove da un presupposto costitutivo e cioè, come detto, che i gravi indizi di colpevolezza, posti a fondamento del titolo cautelare, siano riferibili ad altro soggetto e non all'odierno ricorrente. La Corte di cassazione, tuttavia, in più occasioni ha chiarito che, in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza, come nel caso in esame, di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, nella specie non sussistenti, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2021, Gagliardi, Rv. 272598; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209). Nel caso di specie, nulla è stato dedotto sulla esistenza di elementi sopravvenuti favorevoli né rispetto a quelli oggetto della cognizione posta a fondamento della sentenza di condanna e neppure rispetto a quelli esistenti al momento della adozione del titolo cautelare. (Ark,9~444. Anche il tema delle esigenze cautelari, dedotto proprio in ragione della ranecorcza di gravi indizi di colpevolezza, è assorbito. 2 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
udito il Sostituto Procuratore Generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Raffaele Brunetti, difensore di fiducia dell'imputato, anche in sostituzione dell'Avv. Giovanni Mazzei, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con cui è stata rigettata la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia in carcere disposta nei confronti di CQ DO, condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di ad anni 14, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, perché ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 173) e 2 - 7 I. 2 ottobre 1967, n. 865 (capo 293), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2564 Anno 2026 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 14/11/2025 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale prevista a pena di inutilizzabilità; il tema attiene al giudizio sulla gravità indiziaria e si assume che gli atti posti a fondamento della titolo cautelare sarebbero riferibili non al ricorrente ma ad altro soggetto, e cioè all'omonimo, classe 1981. Sul punto vi è una ampia ricostruzione alternativa che, secondo il ricorrente, sarebbe dimostrativa dell' errato coinvolgimento del ricorrente. 2.2. Con il secondo si deduce vizio di motivazione. Il tema è conseguente alla prospettazione del primo motivo di ricorso, cioè alla riferibilità dei gravi indizi ad altro soggetto e alle conseguenze derivanti in tema di esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile perché generico. L'intera costruzione difensiva muove da un presupposto costitutivo e cioè, come detto, che i gravi indizi di colpevolezza, posti a fondamento del titolo cautelare, siano riferibili ad altro soggetto e non all'odierno ricorrente. La Corte di cassazione, tuttavia, in più occasioni ha chiarito che, in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale;
pertanto la sopravvenienza, come nel caso in esame, di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi, nella specie non sussistenti, suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2021, Gagliardi, Rv. 272598; Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209). Nel caso di specie, nulla è stato dedotto sulla esistenza di elementi sopravvenuti favorevoli né rispetto a quelli oggetto della cognizione posta a fondamento della sentenza di condanna e neppure rispetto a quelli esistenti al momento della adozione del titolo cautelare. (Ark,9~444. Anche il tema delle esigenze cautelari, dedotto proprio in ragione della ranecorcza di gravi indizi di colpevolezza, è assorbito. 2 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.