CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 27/01/2026, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 514/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7514/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 30.4.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria il
3.4.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria c.da Saracinello 129/ A, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n.2733 del
12/12/2024, notificato via PEC in data 03- 06/02/2025, per un importo complessivo di €10.272,00, per la
TARI – anni 2019-2023, invocando carenza di legittimazione passiva in quanto l'atto è statao notificato a soggetto non proprietario nè possessore/detentore, mancanza di motivazione, erronea applicazione di sanzioni;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando la legittimità dell'azione, l'errore materiale nell'indicazione nell'atto del foglio 0109, la particella 01600 e la categoria catastale A/10, sub 29 (di proprietà della signora Nominativo_1) invece del sub 87 di proprietà dell'odierno ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie illustrative del ricorrente che, ribadiva le argomentazioni del ricorso integrandole alla luce della costituzione dell'Ente.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il Comune di Reggio Calabria nella costituzione in giudizio, rispetto alla contestazione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente per non essere nè detentore/possessore nè proprietario dell'immobile come indicato nell'avviso, evidenziava che per mero errore materiale è statao riportato il foglio 0109, la particella 01600 e la categoria catastale A/10, sub 29 (di proprietà della signora Nominativo_1) invece del sub 87 di proprietà dell'odierno ricorrente;
evidenziava altresì che, in ogni caso, dall'atto era possible per il contribuente comprendere i motyivi della pretesa tributaria, e che al sub 87 corrisponderebbe lo studio odontoiatrico del ricorrente. Orbene, risulta fondato il motive di ricorso principale, atteso che -come ammesso dall'Ente- l'avviso è riferito ad altra unità immobiliare e ad altro soggetto proprietario. Trattasi di vizio sostanziale dell'atto, atteso che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte , a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani le cui superfici dichiarate dal possessore/proprietario o accertate dall'Ente, siano assoggettabili a TARI in misura percentuale rispetto alla superficie catastale secondo determinazione del regolamento di cui al DPR 138/1998. Non soddisfa evidentemente il riferimento ad altra unità immobiliare posta nello stesso stabile ma diversamente indicate in catasta (sub 87) di proprietà del ricorrente atteso che proprio in relazione all'immobile, alla sua destinazione e alla sua superficie viene stabilita l'entità della tassa e il contribuente può verificare la fondatezza o meno della pretesa.
Per quanto concerne poi l'argomentazione secondo cui nel sub 87 parte ricorrnete esercita l'attività di odontoiatra, la Corte osserva che nell'avviso viene richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023, tuttavia il ricorrente allega che il subalterno n.87 non esisteva rispetto agli anni
2019, 2020, 2021, 2022, in quanto nato a [...] fusione di due distinte unità immobiliari, i subalterni n.85 e n.86, giusta variazione del 30/10/2023 - Pratica n.RC0132854 in atti dal 30/10/2023 (vds visura catastale del subalterno n.87); pertanto l'erronea indicazione del subalterno comporta l'incertezza sulla annualità dovuta. In ogni caso, con riferimento corretto al sub 87 la parte avrebbe potuto verificare la possible esenzione/riduzione (art 32 del regolamento TARI) proprio per lo svolgimento dell'attività professionale di odontoiatra la cui produzione e smaltimento di rifiuti speciali prevede una diffferente forma con pagamento a carico del professionista.
La domanda va dunque accolta, per le motivazioni sopra riprodotte.
Attesa la soccombenza, il Comune di Reggio Calabria va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia TRibutaria di primo grado di REggio Calabria sezione V^, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 460,00 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2947/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2733 TARI 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7514/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 30.4.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria il
3.4.2025, Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria c.da Saracinello 129/ A, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n.2733 del
12/12/2024, notificato via PEC in data 03- 06/02/2025, per un importo complessivo di €10.272,00, per la
TARI – anni 2019-2023, invocando carenza di legittimazione passiva in quanto l'atto è statao notificato a soggetto non proprietario nè possessore/detentore, mancanza di motivazione, erronea applicazione di sanzioni;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando la legittimità dell'azione, l'errore materiale nell'indicazione nell'atto del foglio 0109, la particella 01600 e la categoria catastale A/10, sub 29 (di proprietà della signora Nominativo_1) invece del sub 87 di proprietà dell'odierno ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie illustrative del ricorrente che, ribadiva le argomentazioni del ricorso integrandole alla luce della costituzione dell'Ente.
All'udienza del 12 dicembre 2025, la Corte verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Il Comune di Reggio Calabria nella costituzione in giudizio, rispetto alla contestazione del difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente per non essere nè detentore/possessore nè proprietario dell'immobile come indicato nell'avviso, evidenziava che per mero errore materiale è statao riportato il foglio 0109, la particella 01600 e la categoria catastale A/10, sub 29 (di proprietà della signora Nominativo_1) invece del sub 87 di proprietà dell'odierno ricorrente;
evidenziava altresì che, in ogni caso, dall'atto era possible per il contribuente comprendere i motyivi della pretesa tributaria, e che al sub 87 corrisponderebbe lo studio odontoiatrico del ricorrente. Orbene, risulta fondato il motive di ricorso principale, atteso che -come ammesso dall'Ente- l'avviso è riferito ad altra unità immobiliare e ad altro soggetto proprietario. Trattasi di vizio sostanziale dell'atto, atteso che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte , a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani le cui superfici dichiarate dal possessore/proprietario o accertate dall'Ente, siano assoggettabili a TARI in misura percentuale rispetto alla superficie catastale secondo determinazione del regolamento di cui al DPR 138/1998. Non soddisfa evidentemente il riferimento ad altra unità immobiliare posta nello stesso stabile ma diversamente indicate in catasta (sub 87) di proprietà del ricorrente atteso che proprio in relazione all'immobile, alla sua destinazione e alla sua superficie viene stabilita l'entità della tassa e il contribuente può verificare la fondatezza o meno della pretesa.
Per quanto concerne poi l'argomentazione secondo cui nel sub 87 parte ricorrnete esercita l'attività di odontoiatra, la Corte osserva che nell'avviso viene richiesto il pagamento della TARI per gli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023, tuttavia il ricorrente allega che il subalterno n.87 non esisteva rispetto agli anni
2019, 2020, 2021, 2022, in quanto nato a [...] fusione di due distinte unità immobiliari, i subalterni n.85 e n.86, giusta variazione del 30/10/2023 - Pratica n.RC0132854 in atti dal 30/10/2023 (vds visura catastale del subalterno n.87); pertanto l'erronea indicazione del subalterno comporta l'incertezza sulla annualità dovuta. In ogni caso, con riferimento corretto al sub 87 la parte avrebbe potuto verificare la possible esenzione/riduzione (art 32 del regolamento TARI) proprio per lo svolgimento dell'attività professionale di odontoiatra la cui produzione e smaltimento di rifiuti speciali prevede una diffferente forma con pagamento a carico del professionista.
La domanda va dunque accolta, per le motivazioni sopra riprodotte.
Attesa la soccombenza, il Comune di Reggio Calabria va condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e 147/2022, in base all'oggetto, al valore e alle fasi della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia TRibutaria di primo grado di REggio Calabria sezione V^, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente in p.l.r.p.t. al pagamento della somma di euro 460,00 in favore del ricorrente, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.