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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/05/2025, n. 17819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17819 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL EN nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 17 ottobre 2024 della Corte d'appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso, inammissibile nel resto;
udito l'avv. Federico Bagattini, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto EN LL responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli quale amministratore di fatto della società Geo Toscana s.r.I., dichiarata fallita il 20 novembre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17819 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2025 Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati in termini di vizio di motivazione ed afferenti, il primo, alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato e, il secondo, all'accertamento del relativo elemento psicologico. La difesa deduce, sotto il primo profilo, che, a fronte della ritenuta incompletezza della documentazione, desunta dalle sole dichiarazioni del curatore, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto, parallelamente, riferito dal teste AR circa l'avvenuta consegna nelle mani del curatore dei documenti dei quali era depositario, che solo per la parte "avanzata" (e quindi irrilevante) erano stati restituiti all'imputato o alla di lei madre. Quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo, la difesa contesta la logicità delle argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico, desunto, si sostiene, da elementi equivoci ed inconferenti: la mancanza di liquidità della società, le ritenute consuetudini dell'ultimo periodo di attività (elementi, invece, fisiologici per una società immobiliare inattiva da tempo sottoposta a sequestro preventivo), le dimensioni dell'impresa, l'esperienza professionale e la nomina di un prestanome (elementi inconferenti rispetto all'accertamento del dolo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Va premesso che al capo A) della rubrica è contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due forme descritte (entrambe) al n. 2 dell'art. 216 I. fall.: la sottrazione delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Contestazione duplice che si spiega in un contesto di parziale esistenza della documentazione contabile (Sez. 5, n. 47535 del 05/010/2023, Montanino, mm.), ma che si è poi concentrata in quella di bancarotta fraudolenta documentale specifica, concordemente ritenuta dai giudici di merito. Ebbene, per come costantemente ritenuto da questa Corte, tale ultima fattispecie si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sottratte, appunto, alla disponibilità degli organi fallimentari;
condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni 2 creditorie, a prescindere dall'essersi verificato o meno l'evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione aliunde della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588). Ebbene, i giudici di merito hanno dato atto di quanto esplicitamente evidenziato dal curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. e della rilevata assenza del libro giornale 2013, dei mastrini e di tutti i documenti di supporto. A fronte di ciò, il ricorrente invoca una rivalutazione delle dichiarazioni rese dal curatore (che, si ricorda, è un pubblico ufficiale: art. 30 I. fall., oggi 127 CCI), asseritamente incompatibili con quelle rese dal teste SA. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell'apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Tanto più che l'asserita incompatibilità è comunque insussistente, atteso che il curatore ha dato atto della presenza di parte della documentazione e che, parallelamente, il teste AR ha riferito di una parte "avanzata" rimessa nella disponibilità, appunto, dell'imputato. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la necessità che la condotta di fisica sottrazione delle scritture sia assistita dal dolo specifico, inteso, appunto, quale scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della intenzionale direzionalità della condotta, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). 3 Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento non può che essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto la specifica intenzionalità della condotta da una pluralità di elementi: il periodo (ultimo) di vita della società nel quale erano state sottratte le scritture contabili (ritenuto quello più delicato in cui spesso vengono compiuti atti distrattivi e pagamenti preferenziali); le dimensioni della società, che rendevano necessarie la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
l'esperienza imprenditoriale dell'imputato; l'utilizzo di un prestanome. Circostanze tutte eccentriche e prive di forza inferenziale rispetto al coefficiente soggettivo che, in ipotesi, avrebbe in concreto mosso l'amministratore, tanto più in assenza di contestazioni di tipo distrattivo, astrattamente evidenziabili sulla base della documentazione acquisita fino al 2012. Si impone, pertanto, sotto tale profilo, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo di ricorso, inammissibile nel resto;
udito l'avv. Federico Bagattini, nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto EN LL responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, contestatogli quale amministratore di fatto della società Geo Toscana s.r.I., dichiarata fallita il 20 novembre 2013. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17819 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 14/04/2025 Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi d'impugnazione, entrambi formulati in termini di vizio di motivazione ed afferenti, il primo, alla sussistenza dell'elemento materiale del reato contestato e, il secondo, all'accertamento del relativo elemento psicologico. La difesa deduce, sotto il primo profilo, che, a fronte della ritenuta incompletezza della documentazione, desunta dalle sole dichiarazioni del curatore, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di quanto, parallelamente, riferito dal teste AR circa l'avvenuta consegna nelle mani del curatore dei documenti dei quali era depositario, che solo per la parte "avanzata" (e quindi irrilevante) erano stati restituiti all'imputato o alla di lei madre. Quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo, la difesa contesta la logicità delle argomentazioni offerte dalla Corte a sostegno della ritenuta sussistenza del dolo specifico, desunto, si sostiene, da elementi equivoci ed inconferenti: la mancanza di liquidità della società, le ritenute consuetudini dell'ultimo periodo di attività (elementi, invece, fisiologici per una società immobiliare inattiva da tempo sottoposta a sequestro preventivo), le dimensioni dell'impresa, l'esperienza professionale e la nomina di un prestanome (elementi inconferenti rispetto all'accertamento del dolo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Va premesso che al capo A) della rubrica è contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale nelle sue due forme descritte (entrambe) al n. 2 dell'art. 216 I. fall.: la sottrazione delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. Contestazione duplice che si spiega in un contesto di parziale esistenza della documentazione contabile (Sez. 5, n. 47535 del 05/010/2023, Montanino, mm.), ma che si è poi concentrata in quella di bancarotta fraudolenta documentale specifica, concordemente ritenuta dai giudici di merito. Ebbene, per come costantemente ritenuto da questa Corte, tale ultima fattispecie si perfeziona, sotto il profilo oggettivo, con la sola distruzione, sottrazione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, sottratte, appunto, alla disponibilità degli organi fallimentari;
condotte che sono sanzionate in quanto tali, per il solo fatto di essere ritenute idonee a creare pericolo per le ragioni 2 creditorie, a prescindere dall'essersi verificato o meno l'evento della concreta impossibilità di ricostruire la consistenza patrimoniale o il movimento degli affari (Sez. 5, n. 2493 del 17/12/1982, dep. 1983, Rv. 158016) o dalla ricostruzione aliunde della documentazione stessa (Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Rv. 262588). Ebbene, i giudici di merito hanno dato atto di quanto esplicitamente evidenziato dal curatore nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I. fall. e della rilevata assenza del libro giornale 2013, dei mastrini e di tutti i documenti di supporto. A fronte di ciò, il ricorrente invoca una rivalutazione delle dichiarazioni rese dal curatore (che, si ricorda, è un pubblico ufficiale: art. 30 I. fall., oggi 127 CCI), asseritamente incompatibili con quelle rese dal teste SA. Tanto, però, significa censurare la valutazione della prova, non la motivazione che di essa ne danno i giudici di merito;
significa chiedere a questa Corte una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, articolata sulla base dei diversi parametri di ricostruzione e valutazione, dimenticando i limiti propri del sindacato riservato a questa Corte, che non è chiamata a verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni offerte dal giudice di merito, scegliendo tra diverse possibili ricostruzioni, ma al solo riscontro dell'esistenza, della non manifesta illogicità e della coerenza dell'apparato argomentativo, valutato nel suo complesso, sui vari punti della decisione impugnata (ex multis, Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841). Tanto più che l'asserita incompatibilità è comunque insussistente, atteso che il curatore ha dato atto della presenza di parte della documentazione e che, parallelamente, il teste AR ha riferito di una parte "avanzata" rimessa nella disponibilità, appunto, dell'imputato. 3. Il secondo motivo è invece fondato. Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica si caratterizza, sotto il profilo soggettivo, per la necessità che la condotta di fisica sottrazione delle scritture sia assistita dal dolo specifico, inteso, appunto, quale scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali;
un profilo, quello della intenzionale direzionalità della condotta, che distingue le figure delittuose di bancarotta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. dalle ipotesi, che ne sono prive, di bancarotta semplice, previste dal successivo art. 217, il cui secondo comma incrimina, parimenti, l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, sia essa volontaria o dovuta a mera negligenza (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630). 3 Sotto il profilo probatorio, lo scopo fraudolento non può che essere desunto (in ragione della natura psicologica del dato da apprezzare) dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che la caratterizzano, evidenziando gli elementi dai quali dedurre la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983). Ciò considerato, la Corte territoriale ha desunto la specifica intenzionalità della condotta da una pluralità di elementi: il periodo (ultimo) di vita della società nel quale erano state sottratte le scritture contabili (ritenuto quello più delicato in cui spesso vengono compiuti atti distrattivi e pagamenti preferenziali); le dimensioni della società, che rendevano necessarie la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili;
l'esperienza imprenditoriale dell'imputato; l'utilizzo di un prestanome. Circostanze tutte eccentriche e prive di forza inferenziale rispetto al coefficiente soggettivo che, in ipotesi, avrebbe in concreto mosso l'amministratore, tanto più in assenza di contestazioni di tipo distrattivo, astrattamente evidenziabili sulla base della documentazione acquisita fino al 2012. Si impone, pertanto, sotto tale profilo, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. Così deciso il 14 aprile 2025 Il Presidente