Sentenza breve 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00613/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 613 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ruotolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Pavia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
del decreto della Prefettura di Pavia recante la revoca del nulla osta notificato in data 12/12/2025 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. IO RN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- in relazione agli elementi di causa, sussistono i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata, adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio e l’avvenuta esaustiva trattazione delle questioni oggetto di giudizio, nonché il decorso del termine di 20 giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
Ritenuta, in via preliminare, l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto:
- dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che il ricorso depositato è diverso da quello notificato all’Avvocatura distrettuale, perché riguarda una differente parte ricorrente e un diverso provvedimento;
- la mancata notificazione alla parte resistente del ricorso depositato determina l’inammissibilità dell’impugnazione;
- le spese sono irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
1) dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe;
2) spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HA GO, Presidente
IO RN, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RN | HA GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.