Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 87
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità della produzione documentale per tardiva costituzione

    La Corte ha ritenuto tardiva la costituzione dell'Agente della Riscossione, poiché avvenuta in data antecedente all'udienza ma non nei termini previsti, e ha dichiarato inammissibile la documentazione prodotta, in violazione del diritto di difesa delle altre parti e del principio del giusto processo.

  • Accolto
    Nullità derivata dell'intimazione per omessa notifica atti presupposti e prescrizione

    La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l'Agente della Riscossione non abbia provato la rituale notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione impugnata, con conseguente nullità dell'atto e prescrizione del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 87
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 87
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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