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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' FA NA GA IU, Presidente
LI SA IN, TO
CAPIZZI IUPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002691072000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29420259002691072/000, per un importo totale di €. 15.394,94, riferita alla cartella esattoriale n.
29420150002172888/000, afferente a IVA, per l'anno 2011.
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla omessa notifica degli atti presupposti e della sopravvenuta prescrizione decennale per tributi erariali e quinquennale per le sanzioni.
Si costituisce l'AD che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente riteneva tardiva la costituzione dell'agente della riscossione , e per tale riteneva inammissibile la produzione documentale in violazione dell' art. 32 del D. Lgs. 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la costituzione tardiva di AD dedotta da parte ricorrente.
Sul punto va verificata la data di costituzione dell'Ufficio che agli atti di causa risulta avvenuta il 4.12.2025
e trattandosi che l'udienza era fissata il 15.12.2025, la costituzione è tardiva, deducendo che la documentazione prodotta dalla parte resistente è inammissibile in violazione dei termini di cui all'art. 32 del
D. Lgs. 546/92.
Invero, la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria le parti del processo”.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che la cartella di pagamento N. 29420150002172888/000, afferente a IVA, per l'anno 2011, che costituisce atto presupposto dell'intimazione impugnata, è stata ritualmente notificata.
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 700,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
OR CR FI AB Di ST AE TA IN
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BERNABO' FA NA GA IU, Presidente
LI SA IN, TO
CAPIZZI IUPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420259002691072000 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29420259002691072/000, per un importo totale di €. 15.394,94, riferita alla cartella esattoriale n.
29420150002172888/000, afferente a IVA, per l'anno 2011.
Deduceva la illegittimità dell'atto impugnato affidandosi ai motivi di ricorso indicati e che afferiscono alla omessa notifica degli atti presupposti e della sopravvenuta prescrizione decennale per tributi erariali e quinquennale per le sanzioni.
Si costituisce l'AD che insiste nella legittimità dell'atto impugnato con vittoria e spese di giudizio.
Con memoria integrativa parte ricorrente riteneva tardiva la costituzione dell'agente della riscossione , e per tale riteneva inammissibile la produzione documentale in violazione dell' art. 32 del D. Lgs. 546/92.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente viene esaminata la costituzione tardiva di AD dedotta da parte ricorrente.
Sul punto va verificata la data di costituzione dell'Ufficio che agli atti di causa risulta avvenuta il 4.12.2025
e trattandosi che l'udienza era fissata il 15.12.2025, la costituzione è tardiva, deducendo che la documentazione prodotta dalla parte resistente è inammissibile in violazione dei termini di cui all'art. 32 del
D. Lgs. 546/92.
Invero, la costituzione tardiva della parte resistente nel processo tributario determina l'inammissibilità della produzione documentale della stessa in quanto cagiona violazione del diritto di difesa delle altre parti.
Ciò in base al principio del giusto processo, sancito dall'art. 111 della Carta Costituzionale, che pone in una posizione del tutto paritaria le parti del processo”.
Nel merito
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione per il motivo assorbente con il quale parte ricorrente sostiene la nullità derivata della intimazione e dei sottesi atti, con conseguente prescrizione del credito preteso, per le ragioni e doglianze ivi riportate,
Sul punto va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui "la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria" è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità.
L'agente della riscossione, non ha provato che la cartella di pagamento N. 29420150002172888/000, afferente a IVA, per l'anno 2011, che costituisce atto presupposto dell'intimazione impugnata, è stata ritualmente notificata.
Le spese di giudizio, vanno a carico dell'agente della riscossione e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 700,00, oltre spese generali in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
IL GIUDICE estensore IL PRESIDENTE
OR CR FI AB Di ST AE TA IN
Firmato digitalmente Firmato digitalmente.