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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 03/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice relatore
Dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel ricorso iscritto al n.2341/2023 del R.G.A.C., vertente tra
, (c.f. ), nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. IAno Migliorati che lo rappresenta come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e
(c.f. , nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Viterbo, Via Gargana n. 40, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo Ascenzi e IA
Gradellini, i quali la rappresentano e difendono come da atto di costituzione dei nuovi difensori resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 premessa la rottura della relazione Parte_1 more uxorio con la sig.ra da cui nasceva (21.8.2009), e il decreto n. Controparte_1 Persona_1
3761/2018 del Tribunale di Viterbo, il quale regolava la responsabilità genitoriale delle odierne parti in ordine alla minore, ha chiesto, previa audizione di quest'ultima, la modifica del menzionato provvedimento giurisdizionale al fine di ottenere il collocamento prevalente della minore presso di sé, con diritto di visita per la resistente secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo, e la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento già determinato in € 350,00 mensili.
A sostegno, ha dedotto: il rapporto sentimentale intercorso con la resistente tra il 2003 e il 2018; la nascita di IA avvenuta il 21 agosto 2009; la crisi del rapporto sentimentale e il giudizio r.g. 1114/2018 che si concludeva con il decreto del Tribunale di Viterbo n. 3761/2018 il quale recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso di IA, con collocamento presso la madre;
il successivo peggioramento dei rapporti madre – figlia che induceva la minore a trascorrere più tempo con il padre, presso la sua abitazione;
la volontà di formalizzare tale cambiamento già avvenuto in via di fatto;
l'impossibilità di raggiungere con la sig.ra un accordo in via CP_1 stragiudiziale;
la decisioni di entrambe le parti di rivolgersi ad una psicoterapeuta affinché IA potesse, con quest'ultima, esprimere il proprio malessere ed essere aiutata a recuperare la propria serenità, rendendo più semplice, per le parti stesse, la conclusione di un accordo volto alla modifica dei provvedimenti già in essere;
lo svolgimento del percorso psicologico da parte di IA all'esito del quale la psicoterapeuta decideva di non dare particolare credito alla volontà manifestata dalla minore di intensificare il rapporto con il padre, finendo per mettere in discussione anche il ruolo assunto da quest'ultimo nella vita della figlia, mentre IA, a causa della frustrazione accumulata nei mesi, riportava il 18 agosto 2023 una crisi di nervi sfociata in atto di autolesionismo consistito nel mordersi reiteratamente le labbra fino a farsi uscire il sangue;
la necessità di prevedere, quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé, la revoca del proprio obbligo di contribuire al mantenimento di IA.
Ritenuto opportuno procedere nel contraddittorio tra le parti, sul rilievo che il collocamento prevalente del minore è disposizione che non possa essere adottato inaudita altera parte, è stata fissata l'udienza di comparizione personale dei genitori, con onere per la resistente del deposito di una memoria difensiva.
Costituitasi, la sig.ra ha chiesto il rigetto delle pretese del ricorrente, nonché una Controparte_1 diversa articolazione del diritto di visita paterno, con vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: l'interruzione del rapporto more uxorio intrattenuto fino al 2014 con il ricorrente a cui seguiva un periodo in cui il sig. più volte l'aveva minacciata;
la circostanza di Pt_1 non aver mai denunciato tali gravi condotte per non pregiudicare al ricorrente lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo quest'ultimo dipendente presso una società di vigilanza;
l'accordo raggiunto con il sig. dinanzi al Tribunale di Viterbo, in ordine alle modalità di affido di IA e Pt_1 all'obbligo, per il resistente, di contribuire al mantenimento della minore con la somma di € 150,00 mensili;
il successivo accordo intervenuto tra le parti recepito con il decreto del Tribunale di Viterbo
n. 3761/2018, a definizione del giudizio indicato al r.g. 1114/2018, il quale prevedeva l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo, per il ricorrente, di corrispondere un contributo al mantenimento mensile per € 350,00; le rate mensili, per € 570,00, pagate esclusivamente dalla stessa e inerenti ad un mutuo fondiario, per il complessivo importo di €
69.920,58, presso l'istituto “Credito Emiliano s.p.a.”; l'aver avviato un'azienda agricola per la vendita di prodotti biologici per poter stare vicino e occuparsi della figlia;
le diverse difficoltà affrontate nel corso degli anni, derivanti tanto dall'emergenza pandemica quanto dalla necessità di stare vicino alla propria madre, affetta da gravi problemi di salute;
il vivere, anche all'attualità, una forte preoccupazione per la crescita di IA anche in considerazione del forte condizionamento subito dal ricorrente;
l'essersi rivolta, in accordo con il sig. alla psicoterapeuta dott.ssa al fine Pt_1 CP_2 di far emergere le ragioni della crisi adolescenziale attraversata dalla figlia;
l'interruzione arbitraria di tale percorso da parte del ricorrente il quale non permetteva neanche di proseguire con un altro professionista;
la mancata corresponsione da parte del a decorrere dal mese di maggio 2023, Pt_1 salva la corresponsione di € 200,00 nel mese di giugno, di alcun contributo al mantenimento, eccezion fatta per il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
il fatto che il ricorrente, vivendo con i propri genitori e lavorando tutto il giorno, non sarebbe in grado di occuparsi della figlia personalmente;
l'essere ella stessa un punto di riferimento per la figlia per quanto attiene l'andamento scolastico e le relazioni sociali e amicali;
la circostanza del 18 agosto 2023 quando il sig. al termine del Pt_1 colloquio con la dott.ssa non rispettava le modalità del diritto di visita e portava la minore CP_2 presso la propria abitazione;
il rifiuto del ricorrente di firmare affinché l'assegno unico al 100 % venisse riscosso esclusivamente dalla stessa, pur dichiarandosi al contempo favorevole in tal senso;
gli sforzi intrapresi, nel corso degli anni, per placare il più possibile gli animi;
il potenziale pregiudizio derivante a IA a fronte di un cambiamento di abitudini;
il timore per la propria persona cagionato dall'atteggiamento ingiurioso, aggressivo ed intimidatorio tenuto nei propri confronti dal ricorrente;
l'abitudine di quest'ultimo di inviarle messaggi dal contenuto altamente offensivo ed intimidatorio, mai denunciata dalla resistente;
la querela sporta, in data 11.11.2023, nei confronti del sig. Pt_1 per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
l'atteggiamento ansiogeno e controllante del ricorrente in grado di influenzare la figlia inducendola a vedere, con negatività e sfiducia, il mondo, il futuro e la madre;
la cattiva educazione impartita dal padre alla figlia, estesa, ad esempio, alla preparazione di cocktail e sigarette;
il proprio impegno, al contrario, a garantire alla figlia un percorso di crescita sano ed equilibrato;
la parzialità e le numerose incongruenze contenute negli scritti autografi di IA, depositati dal ricorrente;
il non avere la sufficiente capacità economica per provvedere autonomamente alle esigenze economiche della figlia, godendo di un reddito annuo di €
5.000,00 come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mentre il svolgeva lavoro di carrozziere;
Pt_1
l'essere gravata da due mutui, contratti per l'acquisto di un immobile e di un veicolo, per complessivi
€ 923,00 mensili;
la necessità di modificare il diritto di visita paterno così da ridurre il numero dei pernotti e trasferimenti infrasettimanali sostenuti quasi quotidianamente da IA;
Disposta l'audizione di IA, all'udienza del 20.12.2023, la stessa ha riferito: “frequento il primo anno di liceo artistico e sono brava, ho tanti 8 e qualche 6. Attualmente ho una fidanzata e lo sanno sia mamma che papà. Quando ho detto che mi piacevano le ragazze né mamma né papà hanno detto nulla. Sono più in sintonia con papà che non con mamma. Con papà parlo di tutto e non litighiamo mentre con mamma ci sono spesso discussioni in cui lei urla e io resto zitta. Mi sentirei più tranquilla
a vivere con papà anche perché nell'ultimo periodo quando sono a casa di mamma mi prendono spesso degli attacchi d'ansia.” (verbale udienza del 20.12.2023), a seguito della quale il giudice ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo, a parziale modifica del decreto n. 3761/2018: il collocamento prevalente di IA presso il padre, con diritto di visita per la resistente di vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera nonché tutti i mercoledì dall'uscita di scuola e fino alle 21:30, revocando, infine,
l'obbligo per il ricorrente di contribuire il mantenimento.
Alla successiva udienza, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, è stato modificato il diritto di visita materno, riconoscendo alla resistente anche il diritto di vedere e tenere con sé la minore tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al rientro a scuola il giorno dopo, onerando, al contempo, l'Asl di Viterbo della presa in carico di entrambe le parti per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Acquisita la relazione dei servizi sociali, è stata disposta nuovamente l'audizione della minore per l'udienza del 13 marzo 2025 in cui IA dichiarava: “io vivo con mio padre e vado da mia madre il mercoledì, con il pernotto, e a we alternati, sto bene in questa situazione e non vorrei cambiarla;
con mia madre vado d'accordo e mi fa piacere fare delle cose con lei e le faccio anche vivendo con papà”
(cfr. verbale di udienza del 13.3.2025) a seguito della quale, disposto l'obbligo per le parti del deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, il giudice istruttore rinviava per la decisione all'udienza del 5 novembre 2025 quando la causa è stata riservata la Collegio per la decisione.
Orbene, in materia di responsabilità genitoriale l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora vi siano gravi ragioni che lo sconsiglino in quanto contrario agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
Ciò corrisponde alla ratio che informa l'intera legislazione del diritto di famiglia che, sulla spinta delle sollecitazioni sociali, ha registrato un'evoluzione tale per cui, per effetto della modifica dell'art. 316
c.c. ad opera della legge n. 154 del 2013, la potestà genitoriale è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale, il che non implica una mera sostituzione terminologica, ma evoca un concetto di genitorialità che pone al centro il minore, quale soggetto titolare di un diritto soggettivo perfetto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, non solo per il periodo della vigenza della relazione affettiva tra loro, ma anche dopo la disgregazione di detta relazione, giusto il disposto dell'art. 337 ter c.c.
In coerenza con tale prospettiva, che pone al centro i minore e le sue esigenze, viene individuato un genitore collocatario per garantire la continuità dell'ambiente di vita del figlio e ciò avviene “all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cassazione civile sez. I, n. 3913 del 2018).
Nella concreta fattispecie IA, ancorché minore, ha ormai 16 anni ovvero un'età in cui il suo ascolto e l'attenzione alle sue richieste si impone all'attenzione del collegio e la stessa ha manifestato prima stragiudizialmente, presso la psicoterapeuta, e poi in entrambe le audizioni, avvenute alle udienze del 20 dicembre 2023 e 13 marzo 2025, la volontà di vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna pur volendo continuare a frequentare la resistente, con la quale ha piacere a svolgere insieme delle attività (“con mia madre vado d'accordo e mi fa piacere fare delle cose con lei” udienza del 13 marzo 2025).
Più precisamente, all'udienza del 13 marzo 2025, la stessa ha espressamente chiesto di mantenere le condizioni già in essere, in ordine al suo collocamento prevalente e al diritto di visita del genitore non collocatario, ossia la possibilità di vivere presso l'abitazione paterna con il sig. e di vedere Pt_1 la madre a fine settimana alternati oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, pernottando presso l'abitazione della sig.ra CP_1
Tali desideri vanno prioritariamente considerati infatti nello sviluppo evolutivo del minore la ricorrenza di fasi di crisi adolescenziale e di conflitto con entrambi o con una delle figure genitoriali di riferimento, frequentemente individuata nella madre da parte delle figlie femmine, costituisce una fase fisiologica che ben può essere transitoria, ristabilendosi i rapporti nel corso della crescita e con la maturità e l'acquisizione di consapevolezza dei propri bisogni, ma che nel momento in cui si manifesta non va osteggiata.
Dalla relazione della dottoressa Mari in atti emerge che IA, attraverso un percorso terapeutico che evidentemente ritiene maggiormente adeguato rispetto a quello inizialmente intrapreso con la dottoressa verso cui aveva manifestato dell'insofferenza, sta acquisendo consapevolezza CP_2 dei propri bisogni e pur essendo stata, in passato, molto coinvolta nel conflitto genitoriale, che le ha causato sofferenza e difficoltà, ora sta imparando a gestire i propri vissuti emotivi e ad individuare relazioni disfunzionali dalle quali non lasciarsi coinvolgere.
In tale situazione, l'alterazione dell'assetto di vita e dell'equilibrio emotivo che la ragazza ha dichiarato di aver raggiunto nella convivenza con il padre e nella frequentazione costante con la madre, che emerge anche dal continuo scambio di affettuosi messaggi e fotografie prodotti dalla resistente, non corrisponde all'interesse del minore.
Al contrario ritiene il collegio di mantenere l'attuale collocamento onde consentire a IA di completare il proprio percorso di crescita e di recuperare in autonomia, considerata l'età che via via si fa sempre più adeguata, una dimensione di vita e di rapporto con la figura materna che sia il frutto di una scelta libera e consapevole, non coartata da provvedimenti che la ragazza vivrebbe come costrizioni delle proprie scelte e noncuranza delle esigenze che ha chiaramente rappresentato di fronte al giudice istruttore.
Le ragioni esposte, pertanto, inducono il Collegio a mantenere il collocamento prevalente di IA presso il padre con il diritto di visita materno a fine-settimana alternati oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, con pernotto presso l'abitazione della sig.ra CP_1
Con riferimento, invece, alla determinazione del contribuito al mantenimento posto in capo al ricorrente, il Collegio rileva che il decreto n.3761/2018, reso dal Tribunale di Viterbo il 4 ottobre 2018, prevede, in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € Pt_1
350,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il
Protocollo adottato in materia presso il Tribunale di Viterbo.
Giova premettere che, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, avente fondamento costituzionale nell'art. 30 della Costituzione ed espressamente sancito dall'art. 337 ter 2°c. c.c., grava sempre su un entrambi i genitori, non potendosi concepire una sua estinzione in ragione delle difficoltà economiche del soggetto obbligato.
Quest'ultime, dunque, possono valere esclusivamente a determinare il quantum del contributo, il quale deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori, ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020).
A fronte di ciò, va considerata la circostanza del collocamento prevalente della minore presso il padre unitamente alle attuali condizioni reddituali delle parti.
Deve, quindi, accogliersi la domanda, avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento di IA con la somma di € 350,00 mensili, essendo lo stesso divenuto genitore collocatario della minore.
Può, infine, trovare accoglimento anche la domanda, avanzata dal sig. di porre in capo alla Pt_1 sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia per la somma di € 150,00 mensili. CP_1
Difatti, in ragione del divario economico di risorse esistente tra le parti a favore del ricorrente, il quale gode di un reddito superiore ad € 20.000 annui (cfr. Certificazione unica 2025) a fronte delle minori risorse della resistente che, imprenditrice agricola, nel 2025 ha dichiarato operazioni imponibili IVA per € 13.453, nonché i dei diversi tempi di permanenza di IA con i rispettivi genitori, prevalente quello presso il padre con il quale la figlia convive, appare congruo porre a carico della sig.ra CP_1 un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, che deve parimente riconoscersi.
I rapporti tra le parti e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica del decreto n. 3761/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 4.10.2018, salvo diverso accordo, così provvede:
− Conferma l'affidamento congiunto della minore IA in capo ad entrambe i genitori
− Dispone il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione paterna;
− Dispone che la sig.ra ossa vedere e tenere con sé la figlia IA a week end alternati, CP_1 oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, pernottando presso l'abitazione della sig.ra CP_1
− Revoca l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia IA, la somma mensile di € 350,00 oltre rivalutazione, con effetti decorrenti dal deposito del ricorso;
− Pone in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia IA, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con effetti decorrenti dal deposito del ricorso;
− Pone le spese straordinarie occorrenti per IA, da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo, a carico di nella misura del 50%; Controparte_1
− Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. - così composto
Dott. Eugenio Maria Turco Presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice relatore
Dott. Davide Palmieri Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel ricorso iscritto al n.2341/2023 del R.G.A.C., vertente tra
, (c.f. ), nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Saragat n. 22, presso lo studio dell'avv. IAno Migliorati che lo rappresenta come da procura in calce al ricorso introduttivo ricorrente e
(c.f. , nata a [...] in data [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Viterbo, Via Gargana n. 40, presso lo studio degli avv.ti Guglielmo Ascenzi e IA
Gradellini, i quali la rappresentano e difendono come da atto di costituzione dei nuovi difensori resistente
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 ottobre 2023 premessa la rottura della relazione Parte_1 more uxorio con la sig.ra da cui nasceva (21.8.2009), e il decreto n. Controparte_1 Persona_1
3761/2018 del Tribunale di Viterbo, il quale regolava la responsabilità genitoriale delle odierne parti in ordine alla minore, ha chiesto, previa audizione di quest'ultima, la modifica del menzionato provvedimento giurisdizionale al fine di ottenere il collocamento prevalente della minore presso di sé, con diritto di visita per la resistente secondo le modalità indicate nell'atto introduttivo, e la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento già determinato in € 350,00 mensili.
A sostegno, ha dedotto: il rapporto sentimentale intercorso con la resistente tra il 2003 e il 2018; la nascita di IA avvenuta il 21 agosto 2009; la crisi del rapporto sentimentale e il giudizio r.g. 1114/2018 che si concludeva con il decreto del Tribunale di Viterbo n. 3761/2018 il quale recepiva l'accordo raggiunto dalle parti in ordine all'affidamento condiviso di IA, con collocamento presso la madre;
il successivo peggioramento dei rapporti madre – figlia che induceva la minore a trascorrere più tempo con il padre, presso la sua abitazione;
la volontà di formalizzare tale cambiamento già avvenuto in via di fatto;
l'impossibilità di raggiungere con la sig.ra un accordo in via CP_1 stragiudiziale;
la decisioni di entrambe le parti di rivolgersi ad una psicoterapeuta affinché IA potesse, con quest'ultima, esprimere il proprio malessere ed essere aiutata a recuperare la propria serenità, rendendo più semplice, per le parti stesse, la conclusione di un accordo volto alla modifica dei provvedimenti già in essere;
lo svolgimento del percorso psicologico da parte di IA all'esito del quale la psicoterapeuta decideva di non dare particolare credito alla volontà manifestata dalla minore di intensificare il rapporto con il padre, finendo per mettere in discussione anche il ruolo assunto da quest'ultimo nella vita della figlia, mentre IA, a causa della frustrazione accumulata nei mesi, riportava il 18 agosto 2023 una crisi di nervi sfociata in atto di autolesionismo consistito nel mordersi reiteratamente le labbra fino a farsi uscire il sangue;
la necessità di prevedere, quale conseguenza del collocamento prevalente presso di sé, la revoca del proprio obbligo di contribuire al mantenimento di IA.
Ritenuto opportuno procedere nel contraddittorio tra le parti, sul rilievo che il collocamento prevalente del minore è disposizione che non possa essere adottato inaudita altera parte, è stata fissata l'udienza di comparizione personale dei genitori, con onere per la resistente del deposito di una memoria difensiva.
Costituitasi, la sig.ra ha chiesto il rigetto delle pretese del ricorrente, nonché una Controparte_1 diversa articolazione del diritto di visita paterno, con vittoria di spese.
A fondamento, ha dedotto: l'interruzione del rapporto more uxorio intrattenuto fino al 2014 con il ricorrente a cui seguiva un periodo in cui il sig. più volte l'aveva minacciata;
la circostanza di Pt_1 non aver mai denunciato tali gravi condotte per non pregiudicare al ricorrente lo svolgimento dell'attività lavorativa, essendo quest'ultimo dipendente presso una società di vigilanza;
l'accordo raggiunto con il sig. dinanzi al Tribunale di Viterbo, in ordine alle modalità di affido di IA e Pt_1 all'obbligo, per il resistente, di contribuire al mantenimento della minore con la somma di € 150,00 mensili;
il successivo accordo intervenuto tra le parti recepito con il decreto del Tribunale di Viterbo
n. 3761/2018, a definizione del giudizio indicato al r.g. 1114/2018, il quale prevedeva l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo, per il ricorrente, di corrispondere un contributo al mantenimento mensile per € 350,00; le rate mensili, per € 570,00, pagate esclusivamente dalla stessa e inerenti ad un mutuo fondiario, per il complessivo importo di €
69.920,58, presso l'istituto “Credito Emiliano s.p.a.”; l'aver avviato un'azienda agricola per la vendita di prodotti biologici per poter stare vicino e occuparsi della figlia;
le diverse difficoltà affrontate nel corso degli anni, derivanti tanto dall'emergenza pandemica quanto dalla necessità di stare vicino alla propria madre, affetta da gravi problemi di salute;
il vivere, anche all'attualità, una forte preoccupazione per la crescita di IA anche in considerazione del forte condizionamento subito dal ricorrente;
l'essersi rivolta, in accordo con il sig. alla psicoterapeuta dott.ssa al fine Pt_1 CP_2 di far emergere le ragioni della crisi adolescenziale attraversata dalla figlia;
l'interruzione arbitraria di tale percorso da parte del ricorrente il quale non permetteva neanche di proseguire con un altro professionista;
la mancata corresponsione da parte del a decorrere dal mese di maggio 2023, Pt_1 salva la corresponsione di € 200,00 nel mese di giugno, di alcun contributo al mantenimento, eccezion fatta per il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
il fatto che il ricorrente, vivendo con i propri genitori e lavorando tutto il giorno, non sarebbe in grado di occuparsi della figlia personalmente;
l'essere ella stessa un punto di riferimento per la figlia per quanto attiene l'andamento scolastico e le relazioni sociali e amicali;
la circostanza del 18 agosto 2023 quando il sig. al termine del Pt_1 colloquio con la dott.ssa non rispettava le modalità del diritto di visita e portava la minore CP_2 presso la propria abitazione;
il rifiuto del ricorrente di firmare affinché l'assegno unico al 100 % venisse riscosso esclusivamente dalla stessa, pur dichiarandosi al contempo favorevole in tal senso;
gli sforzi intrapresi, nel corso degli anni, per placare il più possibile gli animi;
il potenziale pregiudizio derivante a IA a fronte di un cambiamento di abitudini;
il timore per la propria persona cagionato dall'atteggiamento ingiurioso, aggressivo ed intimidatorio tenuto nei propri confronti dal ricorrente;
l'abitudine di quest'ultimo di inviarle messaggi dal contenuto altamente offensivo ed intimidatorio, mai denunciata dalla resistente;
la querela sporta, in data 11.11.2023, nei confronti del sig. Pt_1 per violazione degli obblighi di assistenza familiare;
l'atteggiamento ansiogeno e controllante del ricorrente in grado di influenzare la figlia inducendola a vedere, con negatività e sfiducia, il mondo, il futuro e la madre;
la cattiva educazione impartita dal padre alla figlia, estesa, ad esempio, alla preparazione di cocktail e sigarette;
il proprio impegno, al contrario, a garantire alla figlia un percorso di crescita sano ed equilibrato;
la parzialità e le numerose incongruenze contenute negli scritti autografi di IA, depositati dal ricorrente;
il non avere la sufficiente capacità economica per provvedere autonomamente alle esigenze economiche della figlia, godendo di un reddito annuo di €
5.000,00 come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi mentre il svolgeva lavoro di carrozziere;
Pt_1
l'essere gravata da due mutui, contratti per l'acquisto di un immobile e di un veicolo, per complessivi
€ 923,00 mensili;
la necessità di modificare il diritto di visita paterno così da ridurre il numero dei pernotti e trasferimenti infrasettimanali sostenuti quasi quotidianamente da IA;
Disposta l'audizione di IA, all'udienza del 20.12.2023, la stessa ha riferito: “frequento il primo anno di liceo artistico e sono brava, ho tanti 8 e qualche 6. Attualmente ho una fidanzata e lo sanno sia mamma che papà. Quando ho detto che mi piacevano le ragazze né mamma né papà hanno detto nulla. Sono più in sintonia con papà che non con mamma. Con papà parlo di tutto e non litighiamo mentre con mamma ci sono spesso discussioni in cui lei urla e io resto zitta. Mi sentirei più tranquilla
a vivere con papà anche perché nell'ultimo periodo quando sono a casa di mamma mi prendono spesso degli attacchi d'ansia.” (verbale udienza del 20.12.2023), a seguito della quale il giudice ha adottato i provvedimenti provvisori disponendo, a parziale modifica del decreto n. 3761/2018: il collocamento prevalente di IA presso il padre, con diritto di visita per la resistente di vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti, a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera nonché tutti i mercoledì dall'uscita di scuola e fino alle 21:30, revocando, infine,
l'obbligo per il ricorrente di contribuire il mantenimento.
Alla successiva udienza, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori, è stato modificato il diritto di visita materno, riconoscendo alla resistente anche il diritto di vedere e tenere con sé la minore tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al rientro a scuola il giorno dopo, onerando, al contempo, l'Asl di Viterbo della presa in carico di entrambe le parti per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità.
Acquisita la relazione dei servizi sociali, è stata disposta nuovamente l'audizione della minore per l'udienza del 13 marzo 2025 in cui IA dichiarava: “io vivo con mio padre e vado da mia madre il mercoledì, con il pernotto, e a we alternati, sto bene in questa situazione e non vorrei cambiarla;
con mia madre vado d'accordo e mi fa piacere fare delle cose con lei e le faccio anche vivendo con papà”
(cfr. verbale di udienza del 13.3.2025) a seguito della quale, disposto l'obbligo per le parti del deposito della documentazione reddituale e patrimoniale, il giudice istruttore rinviava per la decisione all'udienza del 5 novembre 2025 quando la causa è stata riservata la Collegio per la decisione.
Orbene, in materia di responsabilità genitoriale l'affidamento condiviso costituisce la prioritaria modalità che il giudice è tenuto a valutare, potendosene discostare qualora vi siano gravi ragioni che lo sconsiglino in quanto contrario agli interessi del minore (artt. 337 ter co. 2 e 337 quater).
Ciò corrisponde alla ratio che informa l'intera legislazione del diritto di famiglia che, sulla spinta delle sollecitazioni sociali, ha registrato un'evoluzione tale per cui, per effetto della modifica dell'art. 316
c.c. ad opera della legge n. 154 del 2013, la potestà genitoriale è stata sostituita dalla responsabilità genitoriale, il che non implica una mera sostituzione terminologica, ma evoca un concetto di genitorialità che pone al centro il minore, quale soggetto titolare di un diritto soggettivo perfetto ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, non solo per il periodo della vigenza della relazione affettiva tra loro, ma anche dopo la disgregazione di detta relazione, giusto il disposto dell'art. 337 ter c.c.
In coerenza con tale prospettiva, che pone al centro i minore e le sue esigenze, viene individuato un genitore collocatario per garantire la continuità dell'ambiente di vita del figlio e ciò avviene “all'esito di un giudizio prognostico che il giudice compie, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, tenendo conto, in base a elementi concreti, del modo in cui il padre e la madre hanno in precedenza svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità di ciascun genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.” (Cassazione civile sez. I, n. 3913 del 2018).
Nella concreta fattispecie IA, ancorché minore, ha ormai 16 anni ovvero un'età in cui il suo ascolto e l'attenzione alle sue richieste si impone all'attenzione del collegio e la stessa ha manifestato prima stragiudizialmente, presso la psicoterapeuta, e poi in entrambe le audizioni, avvenute alle udienze del 20 dicembre 2023 e 13 marzo 2025, la volontà di vivere prevalentemente presso l'abitazione paterna pur volendo continuare a frequentare la resistente, con la quale ha piacere a svolgere insieme delle attività (“con mia madre vado d'accordo e mi fa piacere fare delle cose con lei” udienza del 13 marzo 2025).
Più precisamente, all'udienza del 13 marzo 2025, la stessa ha espressamente chiesto di mantenere le condizioni già in essere, in ordine al suo collocamento prevalente e al diritto di visita del genitore non collocatario, ossia la possibilità di vivere presso l'abitazione paterna con il sig. e di vedere Pt_1 la madre a fine settimana alternati oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, pernottando presso l'abitazione della sig.ra CP_1
Tali desideri vanno prioritariamente considerati infatti nello sviluppo evolutivo del minore la ricorrenza di fasi di crisi adolescenziale e di conflitto con entrambi o con una delle figure genitoriali di riferimento, frequentemente individuata nella madre da parte delle figlie femmine, costituisce una fase fisiologica che ben può essere transitoria, ristabilendosi i rapporti nel corso della crescita e con la maturità e l'acquisizione di consapevolezza dei propri bisogni, ma che nel momento in cui si manifesta non va osteggiata.
Dalla relazione della dottoressa Mari in atti emerge che IA, attraverso un percorso terapeutico che evidentemente ritiene maggiormente adeguato rispetto a quello inizialmente intrapreso con la dottoressa verso cui aveva manifestato dell'insofferenza, sta acquisendo consapevolezza CP_2 dei propri bisogni e pur essendo stata, in passato, molto coinvolta nel conflitto genitoriale, che le ha causato sofferenza e difficoltà, ora sta imparando a gestire i propri vissuti emotivi e ad individuare relazioni disfunzionali dalle quali non lasciarsi coinvolgere.
In tale situazione, l'alterazione dell'assetto di vita e dell'equilibrio emotivo che la ragazza ha dichiarato di aver raggiunto nella convivenza con il padre e nella frequentazione costante con la madre, che emerge anche dal continuo scambio di affettuosi messaggi e fotografie prodotti dalla resistente, non corrisponde all'interesse del minore.
Al contrario ritiene il collegio di mantenere l'attuale collocamento onde consentire a IA di completare il proprio percorso di crescita e di recuperare in autonomia, considerata l'età che via via si fa sempre più adeguata, una dimensione di vita e di rapporto con la figura materna che sia il frutto di una scelta libera e consapevole, non coartata da provvedimenti che la ragazza vivrebbe come costrizioni delle proprie scelte e noncuranza delle esigenze che ha chiaramente rappresentato di fronte al giudice istruttore.
Le ragioni esposte, pertanto, inducono il Collegio a mantenere il collocamento prevalente di IA presso il padre con il diritto di visita materno a fine-settimana alternati oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, con pernotto presso l'abitazione della sig.ra CP_1
Con riferimento, invece, alla determinazione del contribuito al mantenimento posto in capo al ricorrente, il Collegio rileva che il decreto n.3761/2018, reso dal Tribunale di Viterbo il 4 ottobre 2018, prevede, in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di € Pt_1
350,00 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il
Protocollo adottato in materia presso il Tribunale di Viterbo.
Giova premettere che, l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore, avente fondamento costituzionale nell'art. 30 della Costituzione ed espressamente sancito dall'art. 337 ter 2°c. c.c., grava sempre su un entrambi i genitori, non potendosi concepire una sua estinzione in ragione delle difficoltà economiche del soggetto obbligato.
Quest'ultime, dunque, possono valere esclusivamente a determinare il quantum del contributo, il quale deve essere individuato in base alle rispettive sostanze dei genitori, ma anche in ragione delle attuali esigenze della prole, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura assunti da ciascun genitore. In particolare, l'obbligo di mantenimento a carico del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. n. 16739/2020).
A fronte di ciò, va considerata la circostanza del collocamento prevalente della minore presso il padre unitamente alle attuali condizioni reddituali delle parti.
Deve, quindi, accogliersi la domanda, avanzata dal ricorrente, volta ad ottenere la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento di IA con la somma di € 350,00 mensili, essendo lo stesso divenuto genitore collocatario della minore.
Può, infine, trovare accoglimento anche la domanda, avanzata dal sig. di porre in capo alla Pt_1 sig.ra l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia per la somma di € 150,00 mensili. CP_1
Difatti, in ragione del divario economico di risorse esistente tra le parti a favore del ricorrente, il quale gode di un reddito superiore ad € 20.000 annui (cfr. Certificazione unica 2025) a fronte delle minori risorse della resistente che, imprenditrice agricola, nel 2025 ha dichiarato operazioni imponibili IVA per € 13.453, nonché i dei diversi tempi di permanenza di IA con i rispettivi genitori, prevalente quello presso il padre con il quale la figlia convive, appare congruo porre a carico della sig.ra CP_1 un contributo per il mantenimento della figlia pari a € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al concorso paritario nelle spese straordinarie da individuarsi secondo il Protocollo assunto dal Tribunale di Viterbo in materia in data 11.9.2018, che deve parimente riconoscersi.
I rapporti tra le parti e la natura degli interessi coinvolti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a parziale modifica del decreto n. 3761/2018 emesso dal Tribunale di Viterbo in data 4.10.2018, salvo diverso accordo, così provvede:
− Conferma l'affidamento congiunto della minore IA in capo ad entrambe i genitori
− Dispone il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione paterna;
− Dispone che la sig.ra ossa vedere e tenere con sé la figlia IA a week end alternati, CP_1 oltreché tutti i mercoledì, dall'uscita di scuola e fino al giorno dopo, pernottando presso l'abitazione della sig.ra CP_1
− Revoca l'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere alla resistente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia IA, la somma mensile di € 350,00 oltre rivalutazione, con effetti decorrenti dal deposito del ricorso;
− Pone in capo alla resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento per la figlia IA, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con effetti decorrenti dal deposito del ricorso;
− Pone le spese straordinarie occorrenti per IA, da individuarsi secondo il Protocollo assunto in materia dal Tribunale di Viterbo, a carico di nella misura del 50%; Controparte_1
− Compensa integralmente le spese di lite
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Francesca Capuzzi dott. Eugenio Maria Turco