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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. VOL. 9097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 9097/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI Parte_1 C.F._1 UR e dell'avv. CERA STEFANO ( elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. VERONESI UR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Parte_2 C.F._3
SC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIAGINI SC
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio delle parti nasceva il 04 gennaio 2022 a Bologna il figlio minore della coppia la predetta relazione si interrompeva a febbraio 2024; col ricorso introduttivo CP_1 depositato il 27.6.2025, le parti chiedevano che la cessazione della loro convivenza fosse disciplinata pagina 1 di 4 secondo le condizioni ivi congiuntamente formulate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.11.2025, le parti confermavano le condizioni concordate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse del figlio minore. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A - dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo CP_1 la residenza presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
3) ex art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà nel reperire il soggetto;
4) sulla frequentazione del figlio minore con il padre, le parti pattuiscono un calendario CP_1 essenzialmente paritetico (12 pernotti ogni 4 settimane, ovvero 12/28 giorni) così definito:
a) il padre terrà con sé il minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.30 sino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà il minore a scuola (o presso la madre nei periodi di chiusura della scuola); ciascun genitore si occuperà degli spostamenti del minore quando presso di sé;
b) durante la settimana, il Sig. terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì CP_1 CP_1 dall'uscita da scuola quando il padre si recherà a prenderlo sino alla mattina successiva. Nei periodi di chiusura della scuola il padre terrà il figlio dalle 9,30 del martedì e giovedì sino al giorno successivo.
c) le parti danno atto che attualmente dorme dal padre 8 giorni ogni quattro settimane (28 CP_1 giorni), e precisamente una settimana il martedì e il sabato, la settimana successiva il martedì e il pagina 2 di 4 giovedì; dal momento che il comune obbiettivo è che i pernotti presso il padre divengano 'a regime' 12
(su 28 giorni), da settembre a dicembre 2025 e comunque entro la fine del corrente anno 2025 verranno progressivamente inseriti prima tutti i giovedì (fra settembre e ottobre) e infine la Domenica sera (fra novembre e dicembre);
d) previo accordo con la madre sarà possibile per il padre tenere il figlio nei propri week end dal venerdì al lunedì mattina, rinunciando in questa evenienza al giovedì; tale diritto verrà esercitato eccezionalmente, nel caso in cui vi siano esigenze particolari e comunque sempre e solo previo accordo fra i genitori;
e) per quanto attiene alle vacanze natalizie a partire dall'anno 2026 il minore trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre (comprendendo il Natale), e dal 31 dicembre al 6 gennaio
(comprendendo il Capodanno) con l'altro genitore;
i genitori si alterneranno di anno in anno i suddetti periodi, sempre fatto salvo ogni differente accordo. Il compleanno, che cade il 4 gennaio, salvo diverso accordo fra i genitori, starà a pranzo con uno e a cena con l'altro. Eccezionalmente per il corrente CP_1
Natale anno 2025 i genitori trascorreranno a testa tre giorni e due notti consecutivamente per ciascuno dividendosi così il periodo di festività.
f) durante le vacanze scolastiche pasquali il minore, a far tempo dall'anno 2026, trascorrerà, invece, presso ciascun genitore tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il
Natale);
g) durante le vacanze estive, trascorrerà presso ciascun genitore complessivamente 3 settimane, CP_1 anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di mancato accordo la priorità di scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Per il corrente anno 2025 il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni (e due notti). Per
l'anno 2026 una settimana con ciascuno e per l'anno 2027 due settimane con ciascuno, arrivando così a regime nell'estate 2028. Il tutto sempre allo scopo di garantire la gradualità e fatti salvi diversi accordi.
h) i ponti e le festività scolastiche finora non indicate saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, nello specifico, con la madre negli anni dispari, con il padre negli anni pari;
5) Il Sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore , verserà, CP_1 CP_1 entro il 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra la somma Pt_1 mensile di euro 150,00.
Con decorrenza dal mese di gennaio 2026, in virtù dei tempi essenzialmente paritetici che il minore trascorrerà con ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di , ognuno CP_1 provvedendo a soddisfare le esigenze del figlio quando presso di sé. pagina 3 di 4 6) le spese per il mantenimento straordinario del figlio saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna.
Le parti pattuiscono che, in deroga al predetto Protocollo, le spese per la mensa scolastica saranno qualificate come straordinarie e suddivise al 50% tra i genitori con decorrenza dall'inizio della frequenza di presso la scuola materna;
CP_1
7) l'assegno unico continuerà a esser percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra sino a Pt_1 dicembre 2025 compreso. Da gennaio 2026, ovverossia da quando si andrà a regime con il diritto di visita e subentrerà il mantenimento in forma c.d. diretta, l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, così come saranno equamente suddivise tra le parti le detrazioni fiscali previste ex lege;
8) le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico pendente tra di loro e che nulla, dunque, sarà reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti;
9) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti d'identità per il figlio minore.
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.vol. 9097/2025 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c., promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VERONESI Parte_1 C.F._1 UR e dell'avv. CERA STEFANO ( elettivamente domiciliato in Indirizzo C.F._2 Telematico presso il difensore avv. VERONESI UR
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIAGINI Parte_2 C.F._3
SC elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BIAGINI SC
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione more uxorio delle parti nasceva il 04 gennaio 2022 a Bologna il figlio minore della coppia la predetta relazione si interrompeva a febbraio 2024; col ricorso introduttivo CP_1 depositato il 27.6.2025, le parti chiedevano che la cessazione della loro convivenza fosse disciplinata pagina 1 di 4 secondo le condizioni ivi congiuntamente formulate;
con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.11.2025, le parti confermavano le condizioni concordate.
Le condizioni concordate vanno integralmente recepite col presente provvedimento in quanto conformi a legge e all'interesse del figlio minore. Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A - dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1) il figlio minore sarà affidato in regime condiviso ad entrambi i genitori, mantenendo CP_1 la residenza presso la madre;
2) la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo dalle parti tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice;
3) ex art. 337 sexies c.c. ciascuno dei genitori dovrà comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o del figlio per la difficoltà nel reperire il soggetto;
4) sulla frequentazione del figlio minore con il padre, le parti pattuiscono un calendario CP_1 essenzialmente paritetico (12 pernotti ogni 4 settimane, ovvero 12/28 giorni) così definito:
a) il padre terrà con sé il minore a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.30 sino al lunedì mattina, quando riaccompagnerà il minore a scuola (o presso la madre nei periodi di chiusura della scuola); ciascun genitore si occuperà degli spostamenti del minore quando presso di sé;
b) durante la settimana, il Sig. terrà con sé nelle giornate di martedì e giovedì CP_1 CP_1 dall'uscita da scuola quando il padre si recherà a prenderlo sino alla mattina successiva. Nei periodi di chiusura della scuola il padre terrà il figlio dalle 9,30 del martedì e giovedì sino al giorno successivo.
c) le parti danno atto che attualmente dorme dal padre 8 giorni ogni quattro settimane (28 CP_1 giorni), e precisamente una settimana il martedì e il sabato, la settimana successiva il martedì e il pagina 2 di 4 giovedì; dal momento che il comune obbiettivo è che i pernotti presso il padre divengano 'a regime' 12
(su 28 giorni), da settembre a dicembre 2025 e comunque entro la fine del corrente anno 2025 verranno progressivamente inseriti prima tutti i giovedì (fra settembre e ottobre) e infine la Domenica sera (fra novembre e dicembre);
d) previo accordo con la madre sarà possibile per il padre tenere il figlio nei propri week end dal venerdì al lunedì mattina, rinunciando in questa evenienza al giovedì; tale diritto verrà esercitato eccezionalmente, nel caso in cui vi siano esigenze particolari e comunque sempre e solo previo accordo fra i genitori;
e) per quanto attiene alle vacanze natalizie a partire dall'anno 2026 il minore trascorrerà con un genitore dal 24 dicembre al 30 dicembre (comprendendo il Natale), e dal 31 dicembre al 6 gennaio
(comprendendo il Capodanno) con l'altro genitore;
i genitori si alterneranno di anno in anno i suddetti periodi, sempre fatto salvo ogni differente accordo. Il compleanno, che cade il 4 gennaio, salvo diverso accordo fra i genitori, starà a pranzo con uno e a cena con l'altro. Eccezionalmente per il corrente CP_1
Natale anno 2025 i genitori trascorreranno a testa tre giorni e due notti consecutivamente per ciascuno dividendosi così il periodo di festività.
f) durante le vacanze scolastiche pasquali il minore, a far tempo dall'anno 2026, trascorrerà, invece, presso ciascun genitore tre giorni alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo (trascorrendo la Pasqua con il genitore con il quale quell'anno non hanno trascorso il
Natale);
g) durante le vacanze estive, trascorrerà presso ciascun genitore complessivamente 3 settimane, CP_1 anche non consecutive, da concordare preventivamente tra le parti entro il 31 marzo di ogni anno;
in caso di mancato accordo la priorità di scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre. Per il corrente anno 2025 il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni (e due notti). Per
l'anno 2026 una settimana con ciascuno e per l'anno 2027 due settimane con ciascuno, arrivando così a regime nell'estate 2028. Il tutto sempre allo scopo di garantire la gradualità e fatti salvi diversi accordi.
h) i ponti e le festività scolastiche finora non indicate saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore, nello specifico, con la madre negli anni dispari, con il padre negli anni pari;
5) Il Sig. a titolo di contributo ordinario al mantenimento del figlio minore , verserà, CP_1 CP_1 entro il 30 di ogni mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Sig.ra la somma Pt_1 mensile di euro 150,00.
Con decorrenza dal mese di gennaio 2026, in virtù dei tempi essenzialmente paritetici che il minore trascorrerà con ciascun genitore, le parti pattuiscono il mantenimento diretto di , ognuno CP_1 provvedendo a soddisfare le esigenze del figlio quando presso di sé. pagina 3 di 4 6) le spese per il mantenimento straordinario del figlio saranno sostenute al 50% da entrambe le parti, secondo quanto individuato dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna.
Le parti pattuiscono che, in deroga al predetto Protocollo, le spese per la mensa scolastica saranno qualificate come straordinarie e suddivise al 50% tra i genitori con decorrenza dall'inizio della frequenza di presso la scuola materna;
CP_1
7) l'assegno unico continuerà a esser percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra sino a Pt_1 dicembre 2025 compreso. Da gennaio 2026, ovverossia da quando si andrà a regime con il diritto di visita e subentrerà il mantenimento in forma c.d. diretta, l'assegno unico verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori, così come saranno equamente suddivise tra le parti le detrazioni fiscali previste ex lege;
8) le parti dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico pendente tra di loro e che nulla, dunque, sarà reciprocamente dovuto a qualsiasi titolo in relazione ai pregressi rapporti;
9) Le parti prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e documenti d'identità per il figlio minore.
B – nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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