Sentenza 23 dicembre 2022
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01183/2026REG.PROV.COLL.
N. 04468/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4468 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Altavilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune TO CI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- Guccinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Simone Nocentini, Elena Chiellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Simone Nocentini in Roma, corso Vittorio Emanuelle II n. 18;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01510/2022, resa tra le parti, ordinanza 17.9.2019, n. 86, recante l'ordine di demolizione e ripristino di alcune opere e di apertura al pubblico di un passo campestre, oltrechè di tutti gli atti del procedimento, connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune TO CI e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il Cons. VI NT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna controversia ha ad oggetto l’ordinanza n. 86/2019, del Comune appellato di TO CI, con cui la ridetta amministrazione ingiungeva agli appellanti la demolizione e ripristino di alcune opere da questi eseguite in asserita violazione di antecedente CILA, specificamente costituite da una piscina e dalla modifica di tracciato di strada denominata “San Giusto”.
2. Avverso tale provvedimento agivano innanzi al TAR Toscana gli oggi appellanti, come emarginati in epigrafe, deducendo la violazione degli artt. 134 e 196 della L.R. Toscana n. 65/2014, nonché per eccesso di potere sub specie di difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti.
Specificamente, secondo i ricorrenti, il provvedimento gravato si sarebbe basato sugli erronei assunti di pubblica proprietà della strada poderale interessata dalle opere, nonché di qualificabilità quale piscina della vasca di raccolta delle acque realizzata.
3. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 1510/2022, respingeva il ricorso per infondatezza, compensando le spese di lite.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado, adducendo un unico motivo di gravame, rubricato “ Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione degli artt. 134 e 196 della legge regionale della Toscana 10.11.2014, n. 65 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e mancanza dei presupposti. ”. Specificamente ivi reiterano le deduzioni di cui al giudizio di primo grado, con riguardo alla natura privata e non pubblica del sentiero poderale interessato dalle opere assentite, nonché la sufficienza, sulla base della L.R. n. 65/2014, della CILA per le opere di reinterro e scavo non connesse all’attività edilizia.
Altresì, in occasione del medesimo unico motivo, deducono che il TAR avrebbe omesso di pronunciarsi con riguardo all’ordine di demolizione della piscina.
5. Si sono costituiti in giudizio il Comune appellato e il controinteressato -OMISSIS-, con atti di depositati rispettivamente il 31.05.2023 e il 12.03.2024.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
7. L’appello è fondato.
8. Dall’analisi degli atti di causa emerge come le opere in contestazione abbiano ad oggetto i seguenti due autonomi interventi: sistemazione e pavimentazione di strada che ha comportato trasformazione territoriale, opere non ultimate; realizzazione di piscina, anziché vasca per la raccolta delle acque meteoriche, opere non ultimate.
9. Premesso che lo stesso atto impugnato riconosce come la zona non sia soggetta a vincoli (cfr. primo alinea pagina 3), in ordine al primo intervento, erra il Comune nel ritenere che l’onere probatorio faccia capo solo al privato, oltre che a ritenere tale onere non adempiuto.
9.1 In linea generale, la strada vicinale è pubblica allorché sussistano determinati elementi di fatto, consistenti nell’esistenza di un effettivo passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale, nella concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale (quale il collegamento con la pubblica via), nonché nella esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto ad uso pubblico (Cons. Stato, V, n. 8026 del 2023).
9.2 Nel caso di specie, se per un verso parte odierna appellante ha fornito indizi e deduzioni in ordine alla natura del tratto stradale sterrato in questione, coerente alla situazione dei luoghi, per un altro verso l’amministrazione non ha fornito alcun elemento comprovante i predetti presupposti, anche solo in termini di spese per la manutenzione pubblica. Pertanto, il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla presupposta natura pubblica della strada è evidente. Peraltro, l’intervento, oltre ad essere di limitato impatto, ha solo effetto migliorativo dell’esistente.
9.3 In definitiva, la stessa contestazione circa la presunta illecita trasformazione del territorio appare carente e genericamente individuata nel provvedimento, pur a fronte degli elementi forniti da parte appellante già in sede procedimentale.
9.4 Peraltro, l’attuale stato dello stesso tratto – evidenziato dalle parti nelle memorie finali – evidenzia il carattere limitato e meramente manutentivo delle opere che, se la strada fosse di rilievo pubblico, spetterebbero al Comune stesso.
10. In ordine al secondo intervento, il motivo di appello è prima di tutto fondato a fronte della palese omissione di pronuncia da parte del Tar sul punto.
11. Nel merito, poi, è parimenti evidente il difetto di approfondimento istruttorio e valutativo. Infatti, diversamente da quanto rilevato dalle parti appellate, è pacifica la preesistenza di una vasca, cioè della trasformazione del territorio, risultando solo contestate le finiture che l’avrebbero resa una piscina, quindi utilizzabile anche oltre la mera funzione di raccolte acque. In proposito, anche alla luce della pacifica assenza di vincoli non risulta quindi accertata la trasformazione abusiva del territorio, se non attraverso interventi accessori, tali da solo modificare quanto già esistente in loco.
12. In proposito va altresì ribadito che l’installazione di una piscina di non rilevanti dimensioni, realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della stessa, non possedendo un'autonomia immobiliare, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza dell'immobile principale esistente, essendo destinata a servizio dello stesso. La vasca, così realizzata, non integra violazione né degli indici di copertura né degli standard, atteso che non aumenta il carico urbanistico della zona e che i vani per impianti tecnologici sono sempre e comunque consentiti (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VII, 18/02/2025, n. 1376).
13. Peraltro, va dato atto della sopravvenienza per cui, successivamente all’adozione dell’ordinanza n. 86/2019, il Comune ha rilasciato attestazione di conformità in sanatoria n. 415 del 13.11.2020 in relazione alla vasca, regolarizzandone la disciplina edilizia.
14. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto per l’effetto, in rifirma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
15. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU CO, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
VI NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI NT | AU CO |
IL SEGRETARIO