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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2024, n. 17335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17335 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL IN DE nato a [...] il [...] IA LI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. DA LI VI e di EL EC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti in primo grado dal Tribunale di Verona in ordine ai reati di rapina impropria aggravata e di lesioni personali, e nei confronti del DE LI altresì in ordine al reato minaccia aggravata, anche dalla finalità di odio etnico e razziale nei confronti della persona offesa. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del DA LI ha sollevato due motivi di impugnazione con riferimento ad una molteplicità di profili: 2.1. La violazione di legge per omessa motivazione su questioni prospettate con i motivi di appello, inerenti la violenza esercitata da CI RU sull'EL bloccandola per un braccio e la circostanza che in nessun modo durante la colluttazione sono state viste le scarpe che si assumono prelevate dai ricorrenti dal negozio, tanto che né la PG che ha proceduto all'arresto, né la P.G. che ha raccolto le s.i.t. hanno riferito di aver visto o ricevuto le scarpe oggetto di sottrazione o di averle restituite al negozio. Con lo stesso motivo si c:ontesta la configurabilità del reato di cui all'art. 628 cod. pen., ed in particolar modo della contestata aggravante di cui al comma 3 n. 1, essendosi trovato sempre il DA LI in reparto diverso da quello ove si trovava la compagna. Con lo stesso motivo di ricorso il DA LI si duole anche dell'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., così come richiesta in sede di appello 2.2. Con il secondo motivo il DA LI ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che nel capo di imputazione si parlla del furto di un paio di scarpe ed a pag. 7 della sentenza di appello si parla, invece, del rinvenirnento di due paia di scarpe da parte di una signora che le avrebbe restituite ai carabinieri, circostanza che si assume riferita solo dai due testi che lo hanno dichiarato a s.i.t.. Ad avviso del ricorrente, pertanto, i fatti contestati come rapina impropria andrebbero qualificati come furto aggravato, per di più solo tentato e nemmeno consumato in quanto la persona incaricata sorvegliava l'azione del furto, così da poterla interrompere in qualsiasi momento. Infine, viene contestata esplicitamente la ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale i verbali delle s.i.t. rese da due dipendenti del negozio rapinato ed il verbale di arresto darebbero atto che nei pressi dell'esercizio erano state rinvenute due paia di scarpe, riconsegnate ai dipendenti del negozio da una signora, assumendosi che si tratta di circostanza riferita dal dipendente Vnini, e non percepita dalla P.G. 3. L'EL ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla pena infitta, che si indica come eccessiva, e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 4. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del P.M., in persona del sost. Proc. gen. UN ME, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 2 5. Il difensore del DA LI, avv. Alagna, ha presentato in data 10/1/2024 memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare chiedendo di rilevare: 1) l'omessa motivazione sui motivi di ricorso;
2) l'illogicità della motivazione sull'ipotesi di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.; 3)1' omessa applicazione di sanzioni sostitutive;
4) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 628 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si disc:ostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso dell'EL, in particolare, è inammissibile per la sua genericità, in quanto il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. L'EL si è limitata, invece, ad una telegrafica enunciazione di asseriti vizi, ipotizzando genericamente "eventuali cause di non punibilità", in alcun modo specificate, in ordine alle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, definendo "erronea" la qualificazione giuridica del fatto senza indicare le ragioni di tale valutazione né la qualificazione ritenuta corretta, e definendo eccessiva la pena inflitta senza in alcun modo specificare le ragioni cli tale valutazione. Il suo ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Anche i motivi posti a fondamento del ricorso del DA LI sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di doglianze che censurano il merito della decisione impugnata, da questa disattesi con un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, fondato sulle dichiarazioni dei commessi JO CR CI e NI IN, sostanzialmente conformi tra loro, in ordine all'individuazione dell'EL come persona sorpresa nell'atto di sottrarre un paio di scarpe dal negozio e bloccata dalla NI su indicazione dell'JO, che veniva colpito con un pugno al volto dal DA LI, per consentire all'EL di fuggire, peraltro pronunziando anche minacce di morte ed insulti riferiti al colore della pelle del COMM12SSO. Le sentenze di merito hanno anche valorizzato i riscontri al racconto dei due commessi emergenti dal referto medico attestante le lesioni riportate dall'JO e dal rinvenimento di due paia di scarpe nei pressi del negozio teatro dei fatti, risultante dalle dichiarazioni dei due commessi che le esibivano alla P.G., come da annotazione anche nel verbale di arresto. Si tratta di argomentazioni logiche, contestate dal ricorrente valorizzando minime discrasie tra i racconti dei due testimoni ed aspetti assolutamente marginali, quali il numero delle scarpe rinvenute nei pressi del negozio. Con il ricorso per cassazione, invece, non sono deducibili 3 censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o cori atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giunge -e a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Immune da censure risulta anche la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata, attesi da un lato il pugno inferto all'JO e le minacce allo stesso rivolte, e dall'altro la sottrazione delle scarpe rinvenute fuori dall'esercizio. Immune da vizi logici o giuridici è anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518), atteso che questa è stata desunta dalle dichiarazioni dei testimoni, coerenti e conformi tra loro anche con riferimento a I I 'i n te rv e nto del DA LI nel momento in cui la compagna era stata bloccata, proprio al fine di consentirle di sottrarsi alla presa dei commessi del negozio. Per il disposto dell'art. 545 bis cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, la pena superiore a quattro anni di reclusione, inflitta al DA LI, è di per sé ostativa all' applicazione di una sanzione sostitutiva, e comunque, anche con riferimento a pene sostitutive ex artt. 59 I. 689/1981 e 4 bis I. n. 354/1975, la prognosi negativa espressa dalla Corte si fonda non illogicamente sui precedenti del ricorrente. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorso e condanna 4 ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 18/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. DA LI VI e di EL EC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei loro confronti in primo grado dal Tribunale di Verona in ordine ai reati di rapina impropria aggravata e di lesioni personali, e nei confronti del DE LI altresì in ordine al reato minaccia aggravata, anche dalla finalità di odio etnico e razziale nei confronti della persona offesa. 2. Il ricorso proposto nell'interesse del DA LI ha sollevato due motivi di impugnazione con riferimento ad una molteplicità di profili: 2.1. La violazione di legge per omessa motivazione su questioni prospettate con i motivi di appello, inerenti la violenza esercitata da CI RU sull'EL bloccandola per un braccio e la circostanza che in nessun modo durante la colluttazione sono state viste le scarpe che si assumono prelevate dai ricorrenti dal negozio, tanto che né la PG che ha proceduto all'arresto, né la P.G. che ha raccolto le s.i.t. hanno riferito di aver visto o ricevuto le scarpe oggetto di sottrazione o di averle restituite al negozio. Con lo stesso motivo si c:ontesta la configurabilità del reato di cui all'art. 628 cod. pen., ed in particolar modo della contestata aggravante di cui al comma 3 n. 1, essendosi trovato sempre il DA LI in reparto diverso da quello ove si trovava la compagna. Con lo stesso motivo di ricorso il DA LI si duole anche dell'omessa applicazione di una sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen., così come richiesta in sede di appello 2.2. Con il secondo motivo il DA LI ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, atteso che nel capo di imputazione si parlla del furto di un paio di scarpe ed a pag. 7 della sentenza di appello si parla, invece, del rinvenirnento di due paia di scarpe da parte di una signora che le avrebbe restituite ai carabinieri, circostanza che si assume riferita solo dai due testi che lo hanno dichiarato a s.i.t.. Ad avviso del ricorrente, pertanto, i fatti contestati come rapina impropria andrebbero qualificati come furto aggravato, per di più solo tentato e nemmeno consumato in quanto la persona incaricata sorvegliava l'azione del furto, così da poterla interrompere in qualsiasi momento. Infine, viene contestata esplicitamente la ricostruzione della Corte territoriale, secondo la quale i verbali delle s.i.t. rese da due dipendenti del negozio rapinato ed il verbale di arresto darebbero atto che nei pressi dell'esercizio erano state rinvenute due paia di scarpe, riconsegnate ai dipendenti del negozio da una signora, assumendosi che si tratta di circostanza riferita dal dipendente Vnini, e non percepita dalla P.G. 3. L'EL ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., il vizio di motivazione in ordine alla pena infitta, che si indica come eccessiva, e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. 4. Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l'ufficio del P.M., in persona del sost. Proc. gen. UN ME, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 2 5. Il difensore del DA LI, avv. Alagna, ha presentato in data 10/1/2024 memoria di replica alla requisitoria scritta del P.G. insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso, in particolare chiedendo di rilevare: 1) l'omessa motivazione sui motivi di ricorso;
2) l'illogicità della motivazione sull'ipotesi di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 c.p.; 3)1' omessa applicazione di sanzioni sostitutive;
4) la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 628 c.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto si disc:ostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. Il ricorso dell'EL, in particolare, è inammissibile per la sua genericità, in quanto il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. L'EL si è limitata, invece, ad una telegrafica enunciazione di asseriti vizi, ipotizzando genericamente "eventuali cause di non punibilità", in alcun modo specificate, in ordine alle quali la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare, definendo "erronea" la qualificazione giuridica del fatto senza indicare le ragioni di tale valutazione né la qualificazione ritenuta corretta, e definendo eccessiva la pena inflitta senza in alcun modo specificare le ragioni cli tale valutazione. Il suo ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Anche i motivi posti a fondamento del ricorso del DA LI sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di doglianze che censurano il merito della decisione impugnata, da questa disattesi con un percorso argomentativo privo di vizi logici o giuridici, fondato sulle dichiarazioni dei commessi JO CR CI e NI IN, sostanzialmente conformi tra loro, in ordine all'individuazione dell'EL come persona sorpresa nell'atto di sottrarre un paio di scarpe dal negozio e bloccata dalla NI su indicazione dell'JO, che veniva colpito con un pugno al volto dal DA LI, per consentire all'EL di fuggire, peraltro pronunziando anche minacce di morte ed insulti riferiti al colore della pelle del COMM12SSO. Le sentenze di merito hanno anche valorizzato i riscontri al racconto dei due commessi emergenti dal referto medico attestante le lesioni riportate dall'JO e dal rinvenimento di due paia di scarpe nei pressi del negozio teatro dei fatti, risultante dalle dichiarazioni dei due commessi che le esibivano alla P.G., come da annotazione anche nel verbale di arresto. Si tratta di argomentazioni logiche, contestate dal ricorrente valorizzando minime discrasie tra i racconti dei due testimoni ed aspetti assolutamente marginali, quali il numero delle scarpe rinvenute nei pressi del negozio. Con il ricorso per cassazione, invece, non sono deducibili 3 censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o cori atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giunge -e a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). Immune da censure risulta anche la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata, attesi da un lato il pugno inferto all'JO e le minacce allo stesso rivolte, e dall'altro la sottrazione delle scarpe rinvenute fuori dall'esercizio. Immune da vizi logici o giuridici è anche il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen., che richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (cfr. Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Rv. 252518), atteso che questa è stata desunta dalle dichiarazioni dei testimoni, coerenti e conformi tra loro anche con riferimento a I I 'i n te rv e nto del DA LI nel momento in cui la compagna era stata bloccata, proprio al fine di consentirle di sottrarsi alla presa dei commessi del negozio. Per il disposto dell'art. 545 bis cod. proc. pen., invocato dal ricorrente, la pena superiore a quattro anni di reclusione, inflitta al DA LI, è di per sé ostativa all' applicazione di una sanzione sostitutiva, e comunque, anche con riferimento a pene sostitutive ex artt. 59 I. 689/1981 e 4 bis I. n. 354/1975, la prognosi negativa espressa dalla Corte si fonda non illogicamente sui precedenti del ricorrente. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile INPS, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile it ricorso e condanna 4 ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente