CASS
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 20330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20330 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT RW nato il [...] a [...] avverso l’ordinanza in data 04/03/2025 del TRIBUNALE DI REGGIO CALA- BRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocata MARIA ANGELA BORGESE, che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AR TT, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna l’ordinanza in data 04/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 13/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in rela- zione al reato di truffa c.d. vessatoria. Deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20330 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/05/2025 2 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto con- corso nel reato, trattandosi di mera connivenza non punibile. Premesso che a TT viene contestato di avere svolto il ruolo di vedetta, rispetto all’azione delittuosa in corso nell’abitazione della persona offesa, a opera di IO RB, il ricorrente sostiene che -in realtà- la condotta configurava un’ipotesi di connivenza non punibile. Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto inverosimile la versione offerta dall’indagato, mentre il racconto di TT era stato lineare e, infatti, non aveva il telefono, né altro mezzo di comunicazione per poter avvisare la IO dell’arrivo di terze persone, così mancando ogni contributo causale. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente non sussistono né il pericolo d’inquinamento probato- rio, né il pericolo di fuga, così come è inesistente il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede. A tale ultimo proposito segnala la giovanissima età dell’indagato. Osserva che la precedente misura degli arresti domiciliari sofferta da Fetta- chi è ininfluente, atteso che l’indagato ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni per cui risulti inadeguata la misura degli arresti domiciliari con brac- cialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile perché si risolve in valutazioni di fatto alterna- tiva a quella dei giudici di merito, sia in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia in tema di esigenze cautelari. 1.1. Il Tribunale ha ampiamente motivato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che TT aveva accompagnato la MA in macchina dalla Campania alla Calabria e l’attendeva in macchina nel mentre questa perpe- trava la condotta delittuosa in danno dell’ultranovantenne persona offesa. Il tribunale ha ritenuto inverosimile il narrato di TT che, per scagio- narsi, ha raccontato di avere accompagnato la donna senza nulla sapere circa le sue intenzioni. In particolare, i giudici hanno osservato che «appare assai invero- simile che egli si fosse reso disponibile a compiere un viaggio dalla Campania alla Calabria senza conoscerne le reali finalità, tanto più se si consideri che il medesimo soggetto, per come risulta dagli atti del fascicolo, è attinto da plurime segnalazioni di polizia per delitti identici nelle modalità e nelle forme di consumazione (truffe del “finto carabiniere” commesse in danno di soggetti vulnerabili per ragioni di età)» 3 Il ricorrente sostiene che, invece, le dichiarazioni rese dall’indagato sono credibili e verosimili e che la sua condotta andava qualificata come connivenza non punibile, così prospettando una valutazione delle emergenze procedimentali alter- native e antagoniste a quella dei giudici di merito, senza esibire censure astratta- mente incasellabili in uno dei motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.. 1.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il tribunale ha osservato che nei confronti di TT non hanno avuto alcun effetto di deterrenza i tre mesi in cui si è trovato ristretto agli arresti domiciliari, così risultando elevato il pericolo di commissione di nuovi reati. Quanto alla scelta della misura inframuraria, i giudici hanno osservato che la misura degli arresti domiciliari si mostrava inadeguata, atteso che TT (e la sua complice) avrebbero potuto perpetrare le truffe anche per il mezzo telefonico, inviando complici esterni a recuperare l’ingiusto profitto. Anche in questo caso, il ricorrente prospetta una valutazione alternativa a quella dei giudici, sostenendo che la misura degli arresti domiciliari era adeguata a contenere il pericolo di reiterazione, per come dimostrato dal fatto che TT aveva rispettato le prescrizioni impostegli in altro procedimento, nel cui ambito era stato ristretto agli arresti domiciliari. 2. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contrad- dittoria, dunque, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scru- tinabili in sede di legittimità. A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 2.1. Va ulteriormente osservato che risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione in punto di inadegutezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, là dove, invece, -come visto- il tribunale -in risposta alla correlata deduzione difensiva- ha puntualmente argomentato circa le ragioni per cui non poteva essere applicata la misura degli arresti domiciliari, con o senza braccialetto elettronico. Alla manifesta infondatezza, si aggiunge anche il difetto di specificità del motivo, visto che l’impugnazione non si confronta con le argomentazioni spese dal tribunale sul punto. E’ stato affermato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione 4 impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01). 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 21 maggio 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Pro- curatore generale GASPARE STURZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avvocata MARIA ANGELA BORGESE, che ha replicato alla requisitoria del pubblico ministero e ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. AR TT, per il tramite del proprio procuratore speciale, impu- gna l’ordinanza in data 04/03/2025 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza in data 13/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palmi, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in rela- zione al reato di truffa c.d. vessatoria. Deduce: Penale Sent. Sez. 2 Num. 20330 Anno 2025 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 21/05/2025 2 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al ritenuto con- corso nel reato, trattandosi di mera connivenza non punibile. Premesso che a TT viene contestato di avere svolto il ruolo di vedetta, rispetto all’azione delittuosa in corso nell’abitazione della persona offesa, a opera di IO RB, il ricorrente sostiene che -in realtà- la condotta configurava un’ipotesi di connivenza non punibile. Sostiene che il tribunale ha erroneamente ritenuto inverosimile la versione offerta dall’indagato, mentre il racconto di TT era stato lineare e, infatti, non aveva il telefono, né altro mezzo di comunicazione per poter avvisare la IO dell’arrivo di terze persone, così mancando ogni contributo causale. 1.2. Vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Secondo il ricorrente non sussistono né il pericolo d’inquinamento probato- rio, né il pericolo di fuga, così come è inesistente il pericolo di reiterazione dei reati della stessa specie di quello per cui si procede. A tale ultimo proposito segnala la giovanissima età dell’indagato. Osserva che la precedente misura degli arresti domiciliari sofferta da Fetta- chi è ininfluente, atteso che l’indagato ha rispettato le prescrizioni che gli erano state imposte. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni per cui risulti inadeguata la misura degli arresti domiciliari con brac- cialetto elettronico. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile perché si risolve in valutazioni di fatto alterna- tiva a quella dei giudici di merito, sia in punto di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, sia in tema di esigenze cautelari. 1.1. Il Tribunale ha ampiamente motivato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che TT aveva accompagnato la MA in macchina dalla Campania alla Calabria e l’attendeva in macchina nel mentre questa perpe- trava la condotta delittuosa in danno dell’ultranovantenne persona offesa. Il tribunale ha ritenuto inverosimile il narrato di TT che, per scagio- narsi, ha raccontato di avere accompagnato la donna senza nulla sapere circa le sue intenzioni. In particolare, i giudici hanno osservato che «appare assai invero- simile che egli si fosse reso disponibile a compiere un viaggio dalla Campania alla Calabria senza conoscerne le reali finalità, tanto più se si consideri che il medesimo soggetto, per come risulta dagli atti del fascicolo, è attinto da plurime segnalazioni di polizia per delitti identici nelle modalità e nelle forme di consumazione (truffe del “finto carabiniere” commesse in danno di soggetti vulnerabili per ragioni di età)» 3 Il ricorrente sostiene che, invece, le dichiarazioni rese dall’indagato sono credibili e verosimili e che la sua condotta andava qualificata come connivenza non punibile, così prospettando una valutazione delle emergenze procedimentali alter- native e antagoniste a quella dei giudici di merito, senza esibire censure astratta- mente incasellabili in uno dei motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.. 1.2. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, il tribunale ha osservato che nei confronti di TT non hanno avuto alcun effetto di deterrenza i tre mesi in cui si è trovato ristretto agli arresti domiciliari, così risultando elevato il pericolo di commissione di nuovi reati. Quanto alla scelta della misura inframuraria, i giudici hanno osservato che la misura degli arresti domiciliari si mostrava inadeguata, atteso che TT (e la sua complice) avrebbero potuto perpetrare le truffe anche per il mezzo telefonico, inviando complici esterni a recuperare l’ingiusto profitto. Anche in questo caso, il ricorrente prospetta una valutazione alternativa a quella dei giudici, sostenendo che la misura degli arresti domiciliari era adeguata a contenere il pericolo di reiterazione, per come dimostrato dal fatto che TT aveva rispettato le prescrizioni impostegli in altro procedimento, nel cui ambito era stato ristretto agli arresti domiciliari. 2. A fronte di una motivazione adeguata, completa, logica e non contrad- dittoria, dunque, il ricorrente oppone argomentazioni e valutazioni in punto di fatto, senza dedurre argomenti astrattamente riconducibili ad alcuno dei vizi scru- tinabili in sede di legittimità. A tal proposito, va ricordato che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo Rv. 252178). 2.1. Va ulteriormente osservato che risulta manifestamente infondata la denuncia di omessa motivazione in punto di inadegutezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, là dove, invece, -come visto- il tribunale -in risposta alla correlata deduzione difensiva- ha puntualmente argomentato circa le ragioni per cui non poteva essere applicata la misura degli arresti domiciliari, con o senza braccialetto elettronico. Alla manifesta infondatezza, si aggiunge anche il difetto di specificità del motivo, visto che l’impugnazione non si confronta con le argomentazioni spese dal tribunale sul punto. E’ stato affermato, infatti, che «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione 4 impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 – 01). 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non conse- gue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 21 maggio 2025