CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24478 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di ME OR nato a [...] il [...] AM PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'avv. GIOVANNI MONTALTO, per il ricorrente PI MA, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 5 febbraio 2021 dal Tribunale di Milano, nei confronti di OR RO e PI MA, in relazione ai reati di cui agli a‘rtt. 110-648 e 110-640 cod. pen. La vicenda prendeva le mosse dall'estorsione perpetrata in concorso da alcuni soggetti di origine calabrese ai danni di ZO IO (al quale, brandendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 24478 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/04/2023 contro di lui una pistola, e minacciando di gravi ritorsioni lui e sue conoscenti, sarebbe stato imposto di concludere la vendita di un furgone in favore degli estorsori, dando atto del pagamento del corrispettivo, in realtà mai avvenuto). Il veicolo è stato poi intestato a PI MA. Quest'ultimo, unitamente a OR RO (nonché a AL IN, condannato non appellainte), avrebbe così posto in essere la ricettazione del furgone e, tacendone l'origine delittuosa, lo avrebbe fraudolentemente venduto al titolare di una società esercente la compravendita di automezzi usati. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di PI MA 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla ricettazione. La Corte territoriale avrebbe infatti escluso asetticamente che MA fosse coinvolto nel reato presupposto. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla truffa. PI MA, sostiene la difesa, non avrebbe posto coscientemente in essere nessun artificio o raggiro, credendo in buona fede di essere il proprietario del veicolo acquistato dai parenti e da loro intestato a suo nome. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 495 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante acquisizione di certificato di parentela tra PI MA e OR RO. La condizione di prossimi congiunti tra i due imputati sarebbe valsa a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, rendendo plausibile il convincimento della correttezza del passaggio di proprietà del veicolo in suo favore. 3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. penj nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul solo presupposto dell'assenza di circostanze positivamente valutabili. 4. Ricorso di OR RO 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 629 cod. pen., nonché vizi congiunti di motivazione, riguardo alla erronea affermazione che l'imputato è estraneo all'estorsione che costituisce il reato presupposto della ricettazione di cui 2 al capo a) della rubrica imputativa (nonostante la richiesta di rinvio a giudizio presentata il 19-27 ottobre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di UM RO e OR RO per l'estorsione in danno di ZO IO). 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La posizione di PI MA. 2.1. Quanto alla ricettazione, la difesa - con qualche disallineamento ricostruttivo, rispetto alle censure successive - lumeggia, in primo luogo, la possibile partecipazione dell'imputato nel delitto di estorsione, reato presupposto, di modo che, senza necessità di un accertamento giudiziale sul punto, dovrebbe escludersi la responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. La doglianza è priva di pregio, oltre che non sorretta da un concreto interesse. Secondo la consolidata interpretazione di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Come condivisibilmente osservato, «l'oggetto della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen., al pari di altre analoghe previsioni ispirate al principio di sussidiarietà, non può essere considerato elemento costitutivo della fattispecie tipica, trattandosi semmai di limite di operatività della norma incriminatrice (cui l'ordinamento attribuisce carattere residuale, rispetto all'applicazione di altre disposizioni di legge, ovvero al potenziale concorso dell'agente in altro reato che rappresenta il presupposto logico o storico del delitto contestato, come per le ipotesi di reato previste dagli artt. 378, 379 e 418 cod. pen.)» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, deo. 2022, Desideri, Rv. 282955. Cfr. anche Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430, secondo cui si tratta di una mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, escludendo il ricorso al criterio di specialità e applicando in 3 sua vece quello di sussidiarietà, di modo che l'accusa non è onerata della relativa prova). I giudici di merito hanno ben motivato sul punto, specificando come, ai fini della partecipazione all'estorsione, il solo dato dell'intestazione del furgone previa indicazione agli estorsori dei propri dati personali, non potesse — di per sé solo (posto che non ci sono state dichiarazioni sul punto processualmente spendibili da parte di MA, peraltro non riconosciuto in dibattimento dalla persona offesa) — far ritenere sussistente il concorso: la condotta di coercizione e il conseguente atto di disposizione patrimoniale sono avvenuti in assenza di MA, di modo che le premesse delittuose che hanno portato al passaggio di proprietà in suo favore ben avrebbero potuto essere da lui conosciute solo in un secondo momento, quale post factum non penalmente rilevante. Nondimeno, la prova della successiva piena conoscenza della provenienza delittuosa del veicolo si ha, per il Tribunale e per la Corte di merito, dalla sicura consapevolezza di essere divenuto il formale intestatario del mezzo, senza averlo pagato in alcun modo, e dalle pressioni effettuate da lui e dagli altri còrrei per vendere il mezzo in tempi ristrettissimi e dietro pagamento in contanti, rendendosi poi irrintracciabili dopo la conclusione dell'affare. Questa motivazione, congrua e non manifestamente illogica, è insuscettibile di rivalutazione in questa sede. D'altronde, la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), né sono state dedotte dall'imputato, con adeguato margine di attendibilità e mediante dichiarazioni processualmente spendibili, specifiche circostanze in grado di contrastare in concreto la ricostruzione operata dai giudici di merito. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. La contestazione indica chiaramente al capo b), relativo al delitto di truffa in concorso, come gli artifici e raggiri posti in essere dai concorrenti consistessero nell'avere celato alla controparte contrattuale l'illecita provenienza della res compravenduta (che, in effetti, può aggiungersi, sarà oggetto di sequestro poco dopo, a seguito della denuncia della persona offesa dell'estorsione). In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di coloro che abbiano il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400). Il ricorrente lamenta di non aver posto in essere artifici o raggiri e comunque di non aver avuto consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Quanto 4 affermato dai giudici di merito (e richiamato nel paragrafo precedente) in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, ricavata anche dalle modalità concrete dell'induzione in errore della persona offesa durante le trattative precontrattuali, chiarisce la manifesta infondatezza anche di questo motivo. 13. Parimenti, manifestamente infondato - nonché del tutto aspecifico, omettendo di confrontarsi con la motivazione di secondo grado sul punto - è il terzo motivo, inerente il rigetto della richiesta di acquisizione del certificato anagrafico. La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattirnentale può essere infatti censurata con ricorso per cassazione, soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Nel caso di specie, correttamente la Corte milanese ha escluso la decisività della prova, non risultando pertinente l'argomento difensivo secondo cui difetterebbe il dolo di ricettazione in ragione del rapporto di parentela tra RO e MA, dal momento che MA non ha mai riferito di avere ricevuto il bene dal coimputato. 1.4. Presentano lo stesso carattere di assoluta genericità, eludendo di porsi in relazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, anche le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto che il valore del bene ricettato, l'entità del danno provocato alle persone offese dei due reati in contestazione e l'assenza di resipiscenza inducessero a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (differenziando altresì il trattamento sanzionatorio per i vari imputati). La Corte di merito, invero, ha poi ben illustrato come, a fronte di questa chiara esplicitazione, il gravame non avesse indicato alcuna specifica circostanza idonea a consentire una positiva valutazione (e, per vero, questa indicazione non è presente neppure nell'atto di ricorso, che si limita a dedurre l'impossibilità di negare le circostanze generiche sulla sola base della mancata collaborazione). 15. Il ricorso di PI MA, in conclusione, non supera la soglia di ammissibilità. 3. La posizione di OR RO. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di RO si articola su un unico motivo, incentrato sulla - più o meno astratta - possibilità che l'imputato medesimo debba rispondere non della contestata ricettazione, ma del delitto presupposto. 5 In ordine alla manifesta infondatezza delle censure, può in primo luogo rinviarsi a quanto esposto nel precedente paragrafo 2.1., in tema di mancata necessità della prova che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, nonché di mancanza di dichiarazioni di natura confessoria da parte degli odierni imputati (posto che la loro responsabilità nell'estorsione è ventilata, con differenti sfumature, soltanto negli atti defensionali). I giudici di appello - senza affatto postulare, come afferma la difesa, che RO fosse uno degli estorsori - hanno evidenziato come dagli atti non sia emerso nessun elemento che provi il concorso degli imputati nell'estorsione ai danni di IO;
quest'ultimo, infatti, non è stato in grado di riferire l'identità degli autori dell'estorsione e il mero accenno a un separato procedimento a carico degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110-629 cod. pen. non costituisce prova di una sentenza di condanna a loro carico (p. 5). La motivazione, come accennato, è sicuramente congrua. A riprova della fondatezza dell'ipotesi che vuole RO responsabile della originaria estorsione in concorso ai danni di IO, la difesa allega al proprio atto di impugnazione copia della richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, notificata il 28 luglio 2021 (e dunque in data antecedente alla sentenza di appello). Orbene, l'accertamento della non colpevolezza in ordine al reato presupposto - da cui dipende la valutazione di responsabilità per la ricettazione - è classica questione pregiudiziale, retta dalle regole dettate dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen.: in ossequio all'autosufficienza della giurisdizione penale, l'ordinamento processuale rimette al giudice che procede la risoluzione di ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che sia diversamente stabilito (cfr., ad esempio, l'art. 371-bis cod. pen.). Nel caso di specie, nel primo procedimento, quello che qui occupa, è stato accertato incidentalmente che OR RO non ha concorso nell'estorsione ai danni di ZO IO;
il ricorrente potrà far presente questa pronuncia, per quanto rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., di fronte alla diversa autorità giudiziaria, Anche il ricorso di RO OR deve dunque essere dichiarato inammissibile. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una 6 somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/04/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
lette le richieste del PG FELICETTA MARINELLI, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni dell'avv. GIOVANNI MONTALTO, per il ricorrente PI MA, che ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 5 febbraio 2021 dal Tribunale di Milano, nei confronti di OR RO e PI MA, in relazione ai reati di cui agli a‘rtt. 110-648 e 110-640 cod. pen. La vicenda prendeva le mosse dall'estorsione perpetrata in concorso da alcuni soggetti di origine calabrese ai danni di ZO IO (al quale, brandendo Penale Sent. Sez. 2 Num. 24478 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 18/04/2023 contro di lui una pistola, e minacciando di gravi ritorsioni lui e sue conoscenti, sarebbe stato imposto di concludere la vendita di un furgone in favore degli estorsori, dando atto del pagamento del corrispettivo, in realtà mai avvenuto). Il veicolo è stato poi intestato a PI MA. Quest'ultimo, unitamente a OR RO (nonché a AL IN, condannato non appellainte), avrebbe così posto in essere la ricettazione del furgone e, tacendone l'origine delittuosa, lo avrebbe fraudolentemente venduto al titolare di una società esercente la compravendita di automezzi usati. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso di PI MA 3.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla ricettazione. La Corte territoriale avrebbe infatti escluso asetticamente che MA fosse coinvolto nel reato presupposto. 3.2. Violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità in ordine alla truffa. PI MA, sostiene la difesa, non avrebbe posto coscientemente in essere nessun artificio o raggiro, credendo in buona fede di essere il proprietario del veicolo acquistato dai parenti e da loro intestato a suo nome. 3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 603 e 495 cod. proc. pen. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante acquisizione di certificato di parentela tra PI MA e OR RO. La condizione di prossimi congiunti tra i due imputati sarebbe valsa a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo nei reati contestati, rendendo plausibile il convincimento della correttezza del passaggio di proprietà del veicolo in suo favore. 3.4. Violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. penj nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per quanto attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul solo presupposto dell'assenza di circostanze positivamente valutabili. 4. Ricorso di OR RO 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 629 cod. pen., nonché vizi congiunti di motivazione, riguardo alla erronea affermazione che l'imputato è estraneo all'estorsione che costituisce il reato presupposto della ricettazione di cui 2 al capo a) della rubrica imputativa (nonostante la richiesta di rinvio a giudizio presentata il 19-27 ottobre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza nei confronti di UM RO e OR RO per l'estorsione in danno di ZO IO). 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, perché proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. La posizione di PI MA. 2.1. Quanto alla ricettazione, la difesa - con qualche disallineamento ricostruttivo, rispetto alle censure successive - lumeggia, in primo luogo, la possibile partecipazione dell'imputato nel delitto di estorsione, reato presupposto, di modo che, senza necessità di un accertamento giudiziale sul punto, dovrebbe escludersi la responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. La doglianza è priva di pregio, oltre che non sorretta da un concreto interesse. Secondo la consolidata interpretazione di legittimità, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario. Come condivisibilmente osservato, «l'oggetto della clausola di riserva contenuta nell'art. 648 cod. pen., al pari di altre analoghe previsioni ispirate al principio di sussidiarietà, non può essere considerato elemento costitutivo della fattispecie tipica, trattandosi semmai di limite di operatività della norma incriminatrice (cui l'ordinamento attribuisce carattere residuale, rispetto all'applicazione di altre disposizioni di legge, ovvero al potenziale concorso dell'agente in altro reato che rappresenta il presupposto logico o storico del delitto contestato, come per le ipotesi di reato previste dagli artt. 378, 379 e 418 cod. pen.)» (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, deo. 2022, Desideri, Rv. 282955. Cfr. anche Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430, secondo cui si tratta di una mera clausola di riserva a fini di preventiva risoluzione di concorso apparente di norme, escludendo il ricorso al criterio di specialità e applicando in 3 sua vece quello di sussidiarietà, di modo che l'accusa non è onerata della relativa prova). I giudici di merito hanno ben motivato sul punto, specificando come, ai fini della partecipazione all'estorsione, il solo dato dell'intestazione del furgone previa indicazione agli estorsori dei propri dati personali, non potesse — di per sé solo (posto che non ci sono state dichiarazioni sul punto processualmente spendibili da parte di MA, peraltro non riconosciuto in dibattimento dalla persona offesa) — far ritenere sussistente il concorso: la condotta di coercizione e il conseguente atto di disposizione patrimoniale sono avvenuti in assenza di MA, di modo che le premesse delittuose che hanno portato al passaggio di proprietà in suo favore ben avrebbero potuto essere da lui conosciute solo in un secondo momento, quale post factum non penalmente rilevante. Nondimeno, la prova della successiva piena conoscenza della provenienza delittuosa del veicolo si ha, per il Tribunale e per la Corte di merito, dalla sicura consapevolezza di essere divenuto il formale intestatario del mezzo, senza averlo pagato in alcun modo, e dalle pressioni effettuate da lui e dagli altri còrrei per vendere il mezzo in tempi ristrettissimi e dietro pagamento in contanti, rendendosi poi irrintracciabili dopo la conclusione dell'affare. Questa motivazione, congrua e non manifestamente illogica, è insuscettibile di rivalutazione in questa sede. D'altronde, la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), né sono state dedotte dall'imputato, con adeguato margine di attendibilità e mediante dichiarazioni processualmente spendibili, specifiche circostanze in grado di contrastare in concreto la ricostruzione operata dai giudici di merito. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 2.2. La contestazione indica chiaramente al capo b), relativo al delitto di truffa in concorso, come gli artifici e raggiri posti in essere dai concorrenti consistessero nell'avere celato alla controparte contrattuale l'illecita provenienza della res compravenduta (che, in effetti, può aggiungersi, sarà oggetto di sequestro poco dopo, a seguito della denuncia della persona offesa dell'estorsione). In tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di coloro che abbiano il dovere di farle conoscere, integra l'elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo (Sez. 6, n. 13411 del 05/03/2019, C., Rv. 275463-04; Sez. 2, n. 28791 del 18/06/2015, Bidoli, Rv. 264400). Il ricorrente lamenta di non aver posto in essere artifici o raggiri e comunque di non aver avuto consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Quanto 4 affermato dai giudici di merito (e richiamato nel paragrafo precedente) in ordine alla sussistenza del dolo di ricettazione, ricavata anche dalle modalità concrete dell'induzione in errore della persona offesa durante le trattative precontrattuali, chiarisce la manifesta infondatezza anche di questo motivo. 13. Parimenti, manifestamente infondato - nonché del tutto aspecifico, omettendo di confrontarsi con la motivazione di secondo grado sul punto - è il terzo motivo, inerente il rigetto della richiesta di acquisizione del certificato anagrafico. La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattirnentale può essere infatti censurata con ricorso per cassazione, soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Nel caso di specie, correttamente la Corte milanese ha escluso la decisività della prova, non risultando pertinente l'argomento difensivo secondo cui difetterebbe il dolo di ricettazione in ragione del rapporto di parentela tra RO e MA, dal momento che MA non ha mai riferito di avere ricevuto il bene dal coimputato. 1.4. Presentano lo stesso carattere di assoluta genericità, eludendo di porsi in relazione con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, anche le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il Tribunale ha ritenuto che il valore del bene ricettato, l'entità del danno provocato alle persone offese dei due reati in contestazione e l'assenza di resipiscenza inducessero a non riconoscere le circostanze attenuanti generiche (differenziando altresì il trattamento sanzionatorio per i vari imputati). La Corte di merito, invero, ha poi ben illustrato come, a fronte di questa chiara esplicitazione, il gravame non avesse indicato alcuna specifica circostanza idonea a consentire una positiva valutazione (e, per vero, questa indicazione non è presente neppure nell'atto di ricorso, che si limita a dedurre l'impossibilità di negare le circostanze generiche sulla sola base della mancata collaborazione). 15. Il ricorso di PI MA, in conclusione, non supera la soglia di ammissibilità. 3. La posizione di OR RO. 3.1. Il ricorso proposto nell'interesse di RO si articola su un unico motivo, incentrato sulla - più o meno astratta - possibilità che l'imputato medesimo debba rispondere non della contestata ricettazione, ma del delitto presupposto. 5 In ordine alla manifesta infondatezza delle censure, può in primo luogo rinviarsi a quanto esposto nel precedente paragrafo 2.1., in tema di mancata necessità della prova che l'imputato non sia stato concorrente nel delitto presupposto, nonché di mancanza di dichiarazioni di natura confessoria da parte degli odierni imputati (posto che la loro responsabilità nell'estorsione è ventilata, con differenti sfumature, soltanto negli atti defensionali). I giudici di appello - senza affatto postulare, come afferma la difesa, che RO fosse uno degli estorsori - hanno evidenziato come dagli atti non sia emerso nessun elemento che provi il concorso degli imputati nell'estorsione ai danni di IO;
quest'ultimo, infatti, non è stato in grado di riferire l'identità degli autori dell'estorsione e il mero accenno a un separato procedimento a carico degli imputati per il delitto di cui agli artt. 110-629 cod. pen. non costituisce prova di una sentenza di condanna a loro carico (p. 5). La motivazione, come accennato, è sicuramente congrua. A riprova della fondatezza dell'ipotesi che vuole RO responsabile della originaria estorsione in concorso ai danni di IO, la difesa allega al proprio atto di impugnazione copia della richiesta di rinvio a giudizio davanti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Monza, notificata il 28 luglio 2021 (e dunque in data antecedente alla sentenza di appello). Orbene, l'accertamento della non colpevolezza in ordine al reato presupposto - da cui dipende la valutazione di responsabilità per la ricettazione - è classica questione pregiudiziale, retta dalle regole dettate dall'art. 2, comma 1, cod. proc. pen.: in ossequio all'autosufficienza della giurisdizione penale, l'ordinamento processuale rimette al giudice che procede la risoluzione di ogni questione da cui dipenda la sua decisione, salvo che sia diversamente stabilito (cfr., ad esempio, l'art. 371-bis cod. pen.). Nel caso di specie, nel primo procedimento, quello che qui occupa, è stato accertato incidentalmente che OR RO non ha concorso nell'estorsione ai danni di ZO IO;
il ricorrente potrà far presente questa pronuncia, per quanto rilevante ex art. 649 cod. proc. pen., di fronte alla diversa autorità giudiziaria, Anche il ricorso di RO OR deve dunque essere dichiarato inammissibile. 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che entrambi hanno proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), vanno ambedue altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una 6 somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/04/2023