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Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2023, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO LI nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 15/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE PEDICINI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena disposto per le condotte contestate alla sentenza n.3. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2553 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 23/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da Ali Souid, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 1 marzo 2016 (irrevocabile l' 8 novembre 2016), pena anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art.73, quinto comma, d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia il 10 ottobre 2015; 2) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 14 settembre 2017 (riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 17 maggio 2018 ed irrevocabile il 18 gennaio 2019), pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia il 24 marzo 2017; 3) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 2 marzo 2017 (irrevocabile il 17 giugno 2019), pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 56,628, comma secondo, cod. pen. commesso in Reggio Emilia il 9 febbraio 2017; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 11 febbraio 2020 (irrevocabile il 28 settembre 2020), pena di anni cinque di reclusione ed euro 46.000 di multa per il reato di cui agli artt.110, 81, comma primo, cod. pen„ 73 d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia dal 6 novembre 2015 al 27 giugno 2016. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la continuazione tra i reati sopra indicati ed ha considerato più grave il reato di cui alla ultima sentenza sopra indicata fissando, quindi, come pena base quella di cinque anni aumentata di mesi sei per il reato di cui alla seconda sentenza e di un anno ed euro 400 di multa per la terza sentenza, rideterminando così la pena complessiva in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 46.600 di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Roberto d'RI quale sostituto processuale dell'avv. Luca Sebastiani, propone ricorso per cassazione„ limitatamente alla rideterminazione della pena, affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. nonché il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica rispetto all'aumento per la continuazione fissato dal giudice dell'esecuzione per la sentenza sub 3) nella misura di un anno di reclusione e quindi in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione (dieci mesi di reclusione). 2 2.2.Pertanto il condannato insiste per l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si rileva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir). 2.Ciò posto la Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.1.Invero il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento di pena per il reato satellite relativo alla sentenza sub 3), ha illegittimamente fissato una pena superiore a quanto stabilito dal giudice della cognizione. 2.2.Conne è noto, nel procedere alla determinazione degli aumenti per i cd. reati satellite, il giudice dell'esecuzione non può quantificare i relativi aumenti di pena in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 44240 del 18/6/2014, Palaia, Rv. 260847). 3. L'ordinanza impugnata - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione - deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice dell'esecuzione, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso il 23 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RE PEDICINI, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'aumento di pena disposto per le condotte contestate alla sentenza n.3. Penale Sent. Sez. 1 Num. 2553 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 23/09/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la domanda proposta da Ali Souid, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 1 marzo 2016 (irrevocabile l' 8 novembre 2016), pena anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa per il reato di cui all'art.73, quinto comma, d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia il 10 ottobre 2015; 2) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 14 settembre 2017 (riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 17 maggio 2018 ed irrevocabile il 18 gennaio 2019), pena di anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 3.000 di multa per il reato di cui all'art.73, comma quinto, d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia il 24 marzo 2017; 3) sentenza del Tribunale di Reggio Emilia in data 2 marzo 2017 (irrevocabile il 17 giugno 2019), pena di mesi dieci di reclusione ed euro 300 di multa per il reato di cui agli artt. 56,628, comma secondo, cod. pen. commesso in Reggio Emilia il 9 febbraio 2017; 4) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 11 febbraio 2020 (irrevocabile il 28 settembre 2020), pena di anni cinque di reclusione ed euro 46.000 di multa per il reato di cui agli artt.110, 81, comma primo, cod. pen„ 73 d.P.R. 309/90 commesso in Reggio Emilia dal 6 novembre 2015 al 27 giugno 2016. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto la continuazione tra i reati sopra indicati ed ha considerato più grave il reato di cui alla ultima sentenza sopra indicata fissando, quindi, come pena base quella di cinque anni aumentata di mesi sei per il reato di cui alla seconda sentenza e di un anno ed euro 400 di multa per la terza sentenza, rideterminando così la pena complessiva in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 46.600 di multa. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Roberto d'RI quale sostituto processuale dell'avv. Luca Sebastiani, propone ricorso per cassazione„ limitatamente alla rideterminazione della pena, affidato ad un unico motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.11 ricorrente denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento all'art. 671 cod. proc. nonché il vizio di motivazione contraddittoria ed illogica rispetto all'aumento per la continuazione fissato dal giudice dell'esecuzione per la sentenza sub 3) nella misura di un anno di reclusione e quindi in misura superiore rispetto a quanto stabilito dal giudice della cognizione (dieci mesi di reclusione). 2 2.2.Pertanto il condannato insiste per l'annullamento della ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione dell'aumento della pena per la continuazione con riferimento alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 2 marzo 2017. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente si rileva che il ricorso in cassazione può essere proposto, come avvenuto nel caso di specie, da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, nominato quale sostituto dal difensore dell'imputato che invece non sia cassazionista (in senso conforme Cass. Sez. U., Sentenza n.40517 del 28/4/2016 , Rv. 267627 , Taysir). 2.Ciò posto la Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2.1.Invero il giudice dell'esecuzione, nel determinare l'aumento di pena per il reato satellite relativo alla sentenza sub 3), ha illegittimamente fissato una pena superiore a quanto stabilito dal giudice della cognizione. 2.2.Conne è noto, nel procedere alla determinazione degli aumenti per i cd. reati satellite, il giudice dell'esecuzione non può quantificare i relativi aumenti di pena in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735; Sez. 1, n. 44240 del 18/6/2014, Palaia, Rv. 260847). 3. L'ordinanza impugnata - fermo restando l'avvenuto riconoscimento della continuazione - deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, quale giudice dell'esecuzione, limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P. Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GIP del Tribunale di Reggio Emilia. Così deciso il 23 settembre 2022.