Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 872
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

    Il motivo è inammissibile poiché il Tribunale del riesame non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, ma solo a controllare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza gravata in ordine ad eventuali fatti nuovi. Le questioni dedotte non rivestivano il carattere della novità, limitandosi a sollecitare una integrale rivalutazione del quadro indiziario alla luce di documenti già in atti e oggetto di precedente valutazione. L'imbibimento della droga nella nafta è stato considerato un elemento già valutato nella pregressa fase cautelare.

  • Inammissibile
    Mancanza e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta permanenza e attualità delle esigenze cautelari

    La doglianza relativa alle esigenze cautelari è inammissibile. Il tempo trascorso tra i fatti e l'ordinanza è stato già valutato nel provvedimento genetico. L'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può desumersi dal solo decorso del tempo o dall'osservanza delle prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi. La doglianza secondo cui l'ordinanza non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del RO dimostranti un percorso di 'resipiscenza' è generica e inammissibile, anche perché tale elemento non risulta essere stato dedotto con i motivi di appello e il ricorrente ha affermato la sua estraneità ai fatti.

  • Inammissibile
    Mancanza e vizio di motivazione in relazione alla asserita assenza di elementi di novità rispetto al precedente quadro cautelare

    Le questioni dedotte con l’atto di appello non rivestivano il carattere della novità, limitandosi a sollecitare ai giudici della cautela una integrale rivalutazione del quadro indiziario alla luce di documenti già in atti e oggetto di precedente valutazione, che avrebbero potuto e dovuto costituire oggetto di attenzione nella fase di riesame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 872
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 872
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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