CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - ND IL EMANUELA AI LB TI UB RI SENTENZA Sul ricorso presentato da: RO IU, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 05/08/2025 del Tribunale del riesame di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/08/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto dall’indagato, come in epigrafe generalizzato, nei cui confronti si procede per i delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 d.P.R. 309/1990, avverso l'ordinanza dell’8 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare di massimo rigore.
2. Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla ritenuta permanenza e attualità delle esigenze cautelari e alla asserita assenza di elementi di novità rispetto al precedente quadro cautelare. Evidenzia il ricorrente come non stia cercando di chiedere a questa Corte di sopvrapporre la sua valutazione a quella dei giudici della cautela, ma solo di verificare se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione. Evidenzia, altresì, come già l’atto di appello avesse contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che per «fatti nuovi» debbano intendersi non solo quelli sopravvenuti, ma anche quelli non valutati, neppure incidentalmente, dal giudice. Deduce che quella operata con l’atto di appello non era una mera «rivisitazione dei fatti storici», ma la prospettazione logica e analitica di elementi probatori presenti agli atti ma mai esaminati, alla luce dei quali deve ritenersi sussistente il requisito della «novità». Così, non si comprende come le dichiarazioni del RO rese in sede di interrogatorio siano considerate prive di «sicura valenza sintomatica». Penale Sent. Sez. 3 Num. 872 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: TI LB Data Udienza: 15/12/2025 Il Tribunale del riesame, poi, passa dall’idea che i panetti di droga fossero imbevuti di nafta perché occultati nel mezzo di trasporto, a quella secondo cui quella di imbibire i panetti nel carburante fosse una strategia di occultamento dello stupefacente, volta a eludere il controllo da parte dei cani antidroga. Del pari, il Tribunale si limita a evidenziare una presunta irrilevanza della deduzione secondo cui il RO il giorno dell’occultamento dello stupefacente non fosse a Copertino, a sostegno della quale aveva invitato i giudici del Riesame a verificare l’allegato B/140 dell’informativa del 16 marzo 2023 della Questura di Lecce. L’impianto argomentativo dell’ordinanza è quindi viziato da travisamento delle risultanze probatorie.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura, avendo l’ordinanza gravata omesso di verificare il permanere delle esigenze cautelari dopo l’esecuzione della misura. L’ordinanza omette di motivare sul percorso di resipiscenza intrapreso dal RO. E del resto non è ininfluente il tempo trascorso tra l’epoca di commissione del fatto e l’esecuzione della misura.
3. In data 5 dicembre 2025, l’Avv. IU Bonsegna, difensore del ricorrente, depositava memoria in cui replicava alle richieste del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso, sottolineando che l’informativa della questura di Lecce del 16 marzo 2023, All. B/140, gli altri atti prodotti dalla difesa e le dichiarazioni dello stesso RO non erano stati presi in considerazione dall’ordinanza impugnata, che è incorsa così in un difetto di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Tribunale in funzione di Giudice dell’appello cautelare non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Ciò al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari: una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si forma il c.d. «giudicato cautelare». L'operazione risponde a chiare necessità di economia processuale;
si vuole, in altri termini, evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinte. Inammissibili risultano quindi tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione di elementi già valutati in sede di emissione del titolo cautelare, quali i requisiti ostativi all’adozione di una misura cautelare detentiva come l’incensuratezza e la personalità dell’indagato, ove già valutati nel provvedimento genetico della misura stessa e pertanto insuscettibili di rivalutazione, né in tal senso può deporre la corretta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni afferenti l’esecuzione della misura cautelare (v. Sez. 3, n. 257 2 del 20/11/2014, dep. 2015, Ferrara, n.m.). Tuttavia, la preclusione operata dall’esaurirsi della fase incidentale de libertate, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). La preclusione derivante da una precedente pronuncia in sede di riesame può quindi essere superata dalla prospettazione di nuovi elementi di valutazione ed inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 6, n. 4112 del 30.11.2006, Di Silvestro, Rv. 235610), in quanto essa involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte). Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, pertanto, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale.
2.2. Nel caso in esame, è indubbio che le questioni dedotte con l’atto di appello non rivestissero il carattere della novità, limitandosi (come evidenziato a pagina 2 dell’ordinanza gravata) a sollecitare ai giudici della cautela una integrale rivalutazione del quadro indiziario alla luce di documenti già in atti e oggetto di precedente valutazione, che avrebbero potuto e dovuto costituire oggetto di attenzione nella fase di riesame, che il ricorrente ha proposto e il Tribunale della libertà ha deciso con provvedimento del 10 ottobre 2024. Emblematica, a tal proposito, è la vicenda dell’imbibimento della droga nella nafta, elemento già considerato nella pregressa fase cautelare.
3. Del pari inammissibile è la doglianza relativa alle esigenze cautelari. Ed infatti, il tempo trascorso tra i fatti e l’ordinanza è stato già valutato nel provvedimento genetico e non può costituire oggetto di nuova valutazione in questa sede, mentre, come correttamente osservato dal Tribunale salentino, per costante giurisprudenza in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 – 01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01). Generica e inammissibile è poi la doglianza secondo cui l’ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del RO, che avrebbero dimostrato l’esistenza un percorso di «resipiscenza». In primo luogo, tale elemento non risulta essere stato dedotto con i motivi di appello, con conseguente tardività della doglianza. Inoltre, nello stesso ricorso si afferma testualmente che il RO in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero ha affermato la sua estraneità ai fatti in cui sarebbe stato «fraudolentemente» coinvolto, quindi escludendo una qualsiasi forma di resipiscenza che vada oltre la negazione della propria responsabilità.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a 3 norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. Copia del presente provvedimento deve essere altresì trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LB TI ALDO ACETO 4
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Cinzia Parasporo, che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 05/08/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l’appello proposto dall’indagato, come in epigrafe generalizzato, nei cui confronti si procede per i delitti di cui agli articoli 73, 74 e 80 d.P.R. 309/1990, avverso l'ordinanza dell’8 luglio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare di massimo rigore.
2. Avverso tale ordinanza l’imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla ritenuta permanenza e attualità delle esigenze cautelari e alla asserita assenza di elementi di novità rispetto al precedente quadro cautelare. Evidenzia il ricorrente come non stia cercando di chiedere a questa Corte di sopvrapporre la sua valutazione a quella dei giudici della cautela, ma solo di verificare se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a disposizione. Evidenzia, altresì, come già l’atto di appello avesse contestato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo che per «fatti nuovi» debbano intendersi non solo quelli sopravvenuti, ma anche quelli non valutati, neppure incidentalmente, dal giudice. Deduce che quella operata con l’atto di appello non era una mera «rivisitazione dei fatti storici», ma la prospettazione logica e analitica di elementi probatori presenti agli atti ma mai esaminati, alla luce dei quali deve ritenersi sussistente il requisito della «novità». Così, non si comprende come le dichiarazioni del RO rese in sede di interrogatorio siano considerate prive di «sicura valenza sintomatica». Penale Sent. Sez. 3 Num. 872 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: TI LB Data Udienza: 15/12/2025 Il Tribunale del riesame, poi, passa dall’idea che i panetti di droga fossero imbevuti di nafta perché occultati nel mezzo di trasporto, a quella secondo cui quella di imbibire i panetti nel carburante fosse una strategia di occultamento dello stupefacente, volta a eludere il controllo da parte dei cani antidroga. Del pari, il Tribunale si limita a evidenziare una presunta irrilevanza della deduzione secondo cui il RO il giorno dell’occultamento dello stupefacente non fosse a Copertino, a sostegno della quale aveva invitato i giudici del Riesame a verificare l’allegato B/140 dell’informativa del 16 marzo 2023 della Questura di Lecce. L’impianto argomentativo dell’ordinanza è quindi viziato da travisamento delle risultanze probatorie.
2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta adeguatezza della misura, avendo l’ordinanza gravata omesso di verificare il permanere delle esigenze cautelari dopo l’esecuzione della misura. L’ordinanza omette di motivare sul percorso di resipiscenza intrapreso dal RO. E del resto non è ininfluente il tempo trascorso tra l’epoca di commissione del fatto e l’esecuzione della misura.
3. In data 5 dicembre 2025, l’Avv. IU Bonsegna, difensore del ricorrente, depositava memoria in cui replicava alle richieste del Procuratore generale e insisteva per l’accoglimento del ricorso, sottolineando che l’informativa della questura di Lecce del 16 marzo 2023, All. B/140, gli altri atti prodotti dalla difesa e le dichiarazioni dello stesso RO non erano stati presi in considerazione dall’ordinanza impugnata, che è incorsa così in un difetto di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti.
2.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Tribunale in funzione di Giudice dell’appello cautelare non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l’ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell’effetto devolutivo dell’impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (v., ex plurimis, Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D’Ippolito, Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Ciò al fine di garantire la stabilità dei provvedimenti cautelari: una volta esperiti tutti i mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito avverso le misure cautelari, o trascorsi inutilmente i termini per presentarli, si forma il c.d. «giudicato cautelare». L'operazione risponde a chiare necessità di economia processuale;
si vuole, in altri termini, evitare la riproposizione di istanze aventi ad oggetto una stessa misura cautelare, fondate sugli stessi presupposti già vagliati dal giudice dell'impugnazione e respinte. Inammissibili risultano quindi tutti quei profili di censura che si risolvono nella nuova contestazione di elementi già valutati in sede di emissione del titolo cautelare, quali i requisiti ostativi all’adozione di una misura cautelare detentiva come l’incensuratezza e la personalità dell’indagato, ove già valutati nel provvedimento genetico della misura stessa e pertanto insuscettibili di rivalutazione, né in tal senso può deporre la corretta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni afferenti l’esecuzione della misura cautelare (v. Sez. 3, n. 257 2 del 20/11/2014, dep. 2015, Ferrara, n.m.). Tuttavia, la preclusione operata dall’esaurirsi della fase incidentale de libertate, copre solo le questioni dedotte ed effettivamente decise ed essendo limitata allo stato degli atti, sicché l’allegazione di un mutamento della situazione processuale impone un nuovo esame della vicenda (Sez. 3, n. 24256 del 21/04/2023, Drewes, Rv. 284683 - 01). La preclusione derivante da una precedente pronuncia in sede di riesame può quindi essere superata dalla prospettazione di nuovi elementi di valutazione ed inquadramento dei fatti, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini, pur se riguardanti circostanze precedenti alla decisione preclusiva (Sez. 6, n. 4112 del 30.11.2006, Di Silvestro, Rv. 235610), in quanto essa involge solo le questioni, esplicitamente o implicitamente, trattate e non anche quelle deducibili (e non dedotte). Punto focale del superamento del giudicato cautelare è, pertanto, la «novità» della questione dedotta rispetto ai fatti coperti dalla preclusione processuale.
2.2. Nel caso in esame, è indubbio che le questioni dedotte con l’atto di appello non rivestissero il carattere della novità, limitandosi (come evidenziato a pagina 2 dell’ordinanza gravata) a sollecitare ai giudici della cautela una integrale rivalutazione del quadro indiziario alla luce di documenti già in atti e oggetto di precedente valutazione, che avrebbero potuto e dovuto costituire oggetto di attenzione nella fase di riesame, che il ricorrente ha proposto e il Tribunale della libertà ha deciso con provvedimento del 10 ottobre 2024. Emblematica, a tal proposito, è la vicenda dell’imbibimento della droga nella nafta, elemento già considerato nella pregressa fase cautelare.
3. Del pari inammissibile è la doglianza relativa alle esigenze cautelari. Ed infatti, il tempo trascorso tra i fatti e l’ordinanza è stato già valutato nel provvedimento genetico e non può costituire oggetto di nuova valutazione in questa sede, mentre, come correttamente osservato dal Tribunale salentino, per costante giurisprudenza in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, Rv. 265652 – 01; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191 - 01). Generica e inammissibile è poi la doglianza secondo cui l’ordinanza impugnata non avrebbe preso in considerazione le dichiarazioni del RO, che avrebbero dimostrato l’esistenza un percorso di «resipiscenza». In primo luogo, tale elemento non risulta essere stato dedotto con i motivi di appello, con conseguente tardività della doglianza. Inoltre, nello stesso ricorso si afferma testualmente che il RO in sede di interrogatorio davanti al pubblico ministero ha affermato la sua estraneità ai fatti in cui sarebbe stato «fraudolentemente» coinvolto, quindi escludendo una qualsiasi forma di resipiscenza che vada oltre la negazione della propria responsabilità.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a 3 norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00. Copia del presente provvedimento deve essere altresì trasmessa al Direttore dell’Istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att., cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così è deciso, 15/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LB TI ALDO ACETO 4