Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06251/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16821/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16821 del 2022, proposto da
DR EL, RO PI, NI SE, UA IO, PA AZ, IM OS, NO RO UN, IM LI, RP NI, ZI NI LO, SC LU, SA RP, MA ST, IC De GE, SC De IM, CE Di EL, OB Di IC, DR GH, MA GI, IO IU, BI FF, NO CI, DR ID, PE AR, CO ARni, AT SO, SC MA, IO RO SI, GI RO, TE MO, CO CH, SI ON, BI ZJ, DR CI, EO RI, RK MP, MA RA, IE TT, IM OS, LA LE TO, AV SA, IO HI, rappresentati e difesi dall'avvocato Renata Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della lettera M_D A535366 REG2022 0034290 06.06.2022 del Comando Aviazione dell'Esercito (COMAVES), inviata con i provvedimenti seguenti;
- della lettera M_D/GMIL_03_II/4/1/2005/49268 del 25.05.2005 della Direzione Generale del Personale Militare (PERSOMIL), II° Reparto - 4^ Divisione, inviata con i provvedimenti seguenti;
- del provvedimento del Comando 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Vega” Rimini prot. M_D A6242E7 REG2022 0032081 04-11-2022;
- del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0018342 26-10-2022;
- del provvedimento del Comando Centro Addestrativo Aviazione dell'Esercito di Viterbo, senza protocollo, del 09.11.2022;
- del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019705 del 17.11.2022;
- del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019706 del 17.11.2022;
- del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0019707 del 17.11.2022;
- del provvedimento del Comando 5° Reggimento Aviazione dell'Esercito “Rigel” Casarsa della Delizia prot. M_D AA91274 REG2022 0021032 del 06.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011115 15.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011117 15.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011118 15.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011119 15.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011120 15.12.2022;
- del provvedimento del Comando 3° Reggimento Elicotteri Operazioni Speciali “Aldebaran” in Viterbo prot. M_D A9D1841 REG2022 0011121 15.12.2022, nonché avverso ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a contrarre la ferma volontaria di durata biennale e, di conseguenza, a percepire il relativo premio economico così come previsto dagli artt. 966 e 1803 del Decreto Legislativo 66/2010, con il dovuto trattamento economico.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Vittoria di competenze e spese tutte di lite, rivalse di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa RI IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti sono Ufficiali Piloti dell’Esercito Italiano, impiegati presso diversi comandi del Ministero della Difesa.
Deducono di aver presentato istanza ai sensi degli artt. 966 e 1803 del Decreto Legislativo 66/2010 per essere ammessi a contrarre il primo biennio di ferma volontaria e la corresponsione del relativo premio in denaro.
Le istanze sono state respinte con i provvedimenti impugnati. Il Ministero, infatti, ha ritenuto che hanno diritto al beneficio economico, di cui agli artt. 966 e 1803 del Decreto Legislativo 66/2010, solo gli “Ufficiali in servizio permanente in possesso di brevetto di pilota militare”, mentre i ricorrenti ne sono privi.
Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe, per i seguenti motivi:
1. errata applicazione di legge. eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento dalla causa tipica. Violazione articoli 966 e 1803 dlgs. 66/2010. Eccesso di potere per disparità di trattamento. violazione artt. 3 e 97 cost. Violazione di legge per difetto di motivazione.
Affermano i ricorrenti di essere Ufficiali piloti dell’Esercito Italiano, in servizio permanente, in possesso del brevetto militare di pilota osservatore e/o di pilota di elicottero e di aver ultimato la ferma obbligatoria, maturando sedici anni di servizio. I suddetti brevetti sarebbero utilizzabili anche per la conduzione dei velivoli adibiti al trasporto civile e commerciale e, pertanto, sarebbe del tutto irragionevole la mancata applicazione anche ad essi dell’art. 966 D.Lgs. 66/2010 che consente la ferma volontaria biennale e il pagamento del premio “antiesodo”. Il diniego opposto integrerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento con gli ufficiali titolari di brevetto di pilota militare, poiché i ricorrenti svolgono le stesse funzioni dei suddetti Ufficiali, seguono la stessa attività addestrativa e operativa. Inoltre, essi verrebbero impiegati nei teatri operativi, senza alcuna differenza dai colleghi con brevetto di pilota militare e senza riserve sulle loro capacità, come riconosciuto nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 6766/2021 e del Tar Lazio, Sezione Prima Bis, n. 7925/2022.
Concludono, pertanto, per l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a contrarre la ferma volontaria di durata biennale e, di conseguenza, a percepire il relativo premio economico così come previsto dagli artt. 966 e 1803 del Decreto Legislativo 66/2010, con il dovuto trattamento economico.
Si è costituito il Ministero della difesa controdeducendo nel merito delle avverse censure.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato alla luce dell’interpretazione del quadro normativo fornita dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sentenza del 11.10.2021, n. 6766/2021 e nella sentenza di questo T.A.R. n. 7925/2022 non oggetto di impugnazione.
Nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. II, del 11.10.2021, n. 6766/2021, si è infatti affermato quanto segue: “ 4.1. Si è già riportato al parag. 1.1 il testo dell’art. 1, comma 4, della l. n. 41/2000 (art. 1 abrogato, nella sua interezza, dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010). Mette conto richiamare, ora, un precedente arresto di questo Consiglio di Stato (Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1517) che ha affrontato la questione della richiesta di estensione dei benefici ex l. n. 42/2000 avanzata, nel caso ivi esaminato, da Ufficiali titolari del brevetto di naviganti. La Quarta Sezione ha ritenuto infondata la richiesta sulla base del rilievo – già emerso in prime cure – che la legge in discorso, ogni volta che occorre fare riferimento ai beneficiari dei premi, menziona espressamente i soli Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare: ne discende che gli altri Ufficiali, i quali, pur inquadrati nello stesso ruolo di naviganti, non sono piloti militari, né sono in possesso del relativo brevetto, non possono essere destinatari dei riferiti benefici. La l. n. 42/2000 – aggiunge la pronuncia in commento – ha natura speciale: essa, pertanto, non è suscettibile di alcuna forma di interpretazione estensiva o analogica. Infine, la Quarta Sezione ha condiviso l’affermazione del primo giudice, secondo cui “il personale in possesso del brevetto di navigatore militare, pur appartenendo allo stesso ruolo dei piloti militari, si diversifica da questi ultimi in ragione della diversa specialità e del brevetto acquisito a seguito di un iter formativo che solo inizialmente è comune”.
4.2. In questa, come in altre decisioni, è stata sottolineata la finalità della disciplina premiale di cui alla l. n. 42/2000, che era quella di contrastare la pratica un tempo diffusa, in base alla quale i piloti dell’Aeronautica Militare dopo un periodo piuttosto breve passavano alle dipendenze di compagnie private, cosicché tali compagnie finivano per fruire dei vantaggi connessi alla formazione dei piloti stessi ad opera dell’Amministrazione, per la quale quest’ultima aveva speso ingenti risorse (C.d.S., Sez. II, 9 giugno 2020, n. 3676; Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3233). Una prima considerazione che si impone è, allora, quella della comunanza di siffatta ratio anche a quegli Ufficiali titolari, come gli appellanti, del brevetto di pilota-osservatore o pilota di elicottero, ben potendo porsi anche per questi ultimi l’esigenza di evitarne l’esodo verso compagnie private, le quali si sarebbero così avvantaggiate della formazione ad essi fornita dalla P.A. (v. infra).
4.3. In secondo luogo – e soprattutto – merita una verifica il discorso svolto dalla sentenza appellata, per il quale la riserva del beneficio ai soli Ufficiali in possesso del brevetto di pilota militare non è irragionevole, in quanto dipende dal possesso di specifiche professionalità in capo al personale cui il premio stesso si riferisce. Anche la pronuncia della Quarta Sezione sopra richiamata – come visto – ha, del resto, ancorato la riserva dei benefici ex l. n. 42/2000 alla diversa specialità degli Ufficiali con brevetto di pilota militare, acquisito per effetto di un iter addestrativo che solo all’inizio è comune a quello dei titolari del brevetto di naviganti. Si tratta, invero, di ragionamento che, al di là della lettera della norma, àncora la concessione del beneficio ad un dato sostanziale costituito dalla qualificazione (in tesi maggiore) posseduta dai titolari del brevetto di pilota militare: tale ragionamento, tuttavia, non convince, qualora a fronte di esso venga comprovato che la P.A. ha attribuito agli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare-osservatore dell’Esercito, o di pilota militare di elicottero (compresi gli appellanti) funzioni identiche a quelle degli Ufficiali con brevetto di pilota militare, mostrando, di fatto, di riconoscere ai primi un livello di qualificazione non inferiore ai secondi.
4.4. Orbene, l’istruttoria disposta al riguardo dal Collegio ha portato ad accertare la fondatezza della doglianza degli appellanti basata, appunto, sull’identità delle funzioni da essi assolte rispetto a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
4.4.1. Ed infatti, la P.A. ha risposto alla richiesta di chiarimenti inviando, tra l’altro, la relazione del Comando Aviazione dell’Esercito – SM – Ufficio Personale n. M_D E24014 REG2021 0020079 del 21 aprile 2021, in cui, dopo aver ricapitolato le rispettive caratteristiche dei brevetti di pilota militare, pilota osservatore, pilota osservatore d’elicottero e del brevetto militare di pilota d’elicottero, ha poi precisato:
a) che le funzioni concretamente esplicate dai militari in possesso del brevetto di pilota osservatore e dai militari in possesso del brevetto militare di pilota di elicottero, rispetto a coloro che detengono il brevetto di pilota militare, sono pressoché analoghe, la più rilevante differenza essendo quella che riguarda la macchina da condurre;
b) che l’Esercito Italiano ha impiegato in passato ed impiega attualmente, anche in teatro operativo ed in ambito interforze, i piloti dell’Aviazione dell’Esercito a prescindere dal brevetto concretamente detenuto dal pilota;
c) che, quindi, sebbene gli altri brevetti dal punto di vista giuridico formale abbiano “minor pregio” rispetto al brevetto di pilota militare, il personale opera anche con equipaggi misti o organicamente inseriti in strutture dell’Aeronautica Militare, senza che lo Stato Maggiore della Difesa abbia espresso mai riserve o limitazioni sulle capacità dei piloti dell’Aviazione dell’Esercito.
4.5. Dai riferiti chiarimenti emerge, quindi, che il Ministero ha ammesso come in concreto vi sia una sostanziale identità di funzioni tra le varie categorie di piloti, operando l’Aviazione dell’Esercito con equipaggi misti ed impiegando i piloti a prescindere dai brevetti da essi posseduti. In quest’ottica, il “pregio” riconosciuto a tali brevetti appare elemento formale e, in sé, insuscettibile di giustificare una diversa disciplina quanto all’attribuzione del premio per cui è causa, l’identità delle funzioni essendo, come detto, un sintomo inequivocabile della parità della qualificazione riconosciuta al personale, in disparte il brevetto posseduto.
4.5.1. Sotto questo punto di vista, allora, non è necessario promuovere un sindacato di costituzionalità della norma (art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000): questa va interpretata nel senso di ricomprendere tra i beneficiari del premio anche coloro che svolgono identiche funzioni e, quindi, sono possessori – per implicito riconoscimento da parte della P.A. – di un grado di professionalità e di qualificazione in tutto analogo a quello dei titolari del brevetto di pilota militare. L’ora vista soluzione ermeneutica si impone sul piano dell’interpretazione teleologica, alla luce della riflessione già svolta più sopra in merito alla comunanza della ratio normativa, nel senso che la ratio di evitare l’esodo verso imprese private del personale militare altamente qualificato accomuna agli Ufficiali con brevetto di pilota militare anche quelli titolari dei brevetti per cui è causa.
4.6. In aggiunta, si osserva che la primazia assegnata dalla sentenza impugnata all’interpretazione letterale non trova conforto negli orientamenti della giurisprudenza più recente, espressasi proprio in merito ai benefici di cui all’art. 1 della l. n. 42/2000. Si è infatti sottolineato, al riguardo, che, è ormai consolidato il principio secondo cui “l’art. 12 delle preleggi, laddove stabilisce che nell’applicare la legge non si può attribuire alla stessa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dall’intenzione del legislatore, non privilegia il criterio interpretativo letterale poiché evidenzia, con il riferimento “all’intenzione del legislatore”, un essenziale riferimento alla coerenza della norma e del sistema. Di conseguenza il dualismo, presente nell’art. 12, tra lettera (“significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”) e spirito o ratio (“intenzione del legislatore”) va risolto con la svalutazione del primo criterio, rilevandosi inadeguata la stessa idea di interpretazione puramente letterale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2012, n. 6392; Id., 7 ottobre 2013, n. 4920; Id., sez. IV, 11 febbraio 2016, n. 606; Cass. civ., sez. lav., 11 febbraio 2014, n. 3036; Id., sez. III, 20 marzo 2014, n. 6514)” (così C.d.S., Sez. V, n. 3233/2017, cit.; nello stesso senso, Sez. II, n. 3676/2020, cit.).”.
2. In conclusione, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
3. Per l’effetto, i provvedimenti impugnati devono essere annullati e va accertato il diritto dei ricorrenti a poter accedere al beneficio di che trattasi, subordinatamente alla condizione che gli stessi in concreto abbiano svolto o svolgano funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
4. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura interpretativa delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati e accerta il diritto dei ricorrenti a poter accedere al beneficio di che trattasi, subordinatamente alla condizione che gli stessi in concreto abbiano svolto o svolgano funzioni identiche a quelle dei titolari del brevetto di pilota militare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO TE, Presidente FF
RI IZ, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IZ | CO TE |
IL SEGRETARIO