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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16895 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
TI BI presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. TI BI presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02/09/2025 e , Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 09/11/2018, dalla cui unione nasceva la figlia ( nata a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di separarsi in Persona_1 quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1. Ciascuno dei coniugi vivrà per proprio conto, con mutuo rispetto.
2. Nulla sarà dovuto ai coniugi a titolo di rispettivo mantenimento.
3. La figlia minorenne viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a risiedere, in via preferenziale, con la madre presso l'abitazione sita in Napoli alla
Via Tiberio n. 9, dove attualmente risiedono.
4. Il padre potrà avere con sé la figlia per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di agosto, così come avrà diritto di averli con sé, alternativamente, il sabato e la domenica a week end alternati, il giorno di Natale, quello di Capodanno, nonché per due giorni nel periodo Pasquale, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori, nonché con le proprie esigenze lavorative.
5. Il padre potrà far visita alla figlia, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, e tutte le volte che lo riterrà opportuno o necessario, previa comunicazione, anche telefonica, alla madre.
6. I giorni di visita ed i week-end come sopra concordati potranno essere spostati tenendo conto degli eventuali impegni lavorativi dei ricorrenti, sempre previo accordo telefonico.
7. Nei giorni di visita del padre, la figlia sarà prelevata presso la propria abitazione, previo accordo con la madre, e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trovano con la madre stessa.
8. Tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute dei minori verranno prese di comune accordo dai genitori.
9. I coniugi hanno l'obbligo di comunicarsi, reciprocamente, sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti dell'altro, in località diverse da quelle di residenza, quando hanno con sé la minore. 10. I coniugi autorizzano, sin d'ora, che la minore, nelle occasioni di viaggi o studio, lascino l'Italia solo se accompagnati da altro genitore o, nel caso di viaggi scolastici, previo consenso di entrambi i genitori. 11. Per il mantenimento della figlia, il sig. visto anche lo stato di disoccupazione, verserà, alla sig.ra , CP_1 Parte_2 entro il giorno primo di ogni mese, e presso il domicilio di quest'ultima, l'importo di € 200,00
(duecento/00) mensili. 12. Detti importi andranno rivalutati ogni anno secondo gli indici ISTAT come per legge. 13. Le spese straordinarie vanno poste al 50% a carico di entrambi i coniugi e disciplinate ai sensi del Protocollo di Intesa del Tribunale di Napoli del 12/3/2018. 14. L'Assegno
Unico Universale che ammonta a € 200,00, sarà corrisposto interamente alla sig.ra , Parte_2 con conseguente rinuncia da parte del padre alla richiesta della propria quota. 15. I coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere, l'uno dall'altro, dal punto di vista patrimoniale”
2 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n.77 ,parte I s., sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2018) ;
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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