TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2452
TAR
Sentenza breve 10 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità del silenzio rifiuto

    La Sezione ha già dichiarato l'illegittimità del silenzio e l'obbligo della Soprintendenza di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.

  • Rigettato
    Elusione dell'obbligo di provvedere da parte della Soprintendenza

    Il diniego della Soprintendenza è motivato dalla persistenza di lacune documentali ritenute ostative al rilascio del visto. La Soprintendenza non è tenuta a sostituirsi ad altri enti nell'acquisizione dei documenti.

  • Inammissibile
    Richiesta di ordine al Comune di Carinola

    La richiesta è inammissibile poiché il Comune ha già rilasciato il CEL nel 2020 e la ricorrente non ha ritualmente censurato l'inerzia del Comune né diffidato quest'ultimo per la specifica ragione dell'incompletezza documentale prima del ricorso per motivi aggiunti. Non è possibile accertare l'obbligo di provvedere del Comune in questo giudizio.

  • Rigettato
    Domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è respinta poiché generica, meramente assertiva e priva di allegazioni documentali a supporto, non prospettando l'esistenza di un pregiudizio risarcibile né il nesso eziologico con la condotta della P.A.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2452
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2452
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo