Sentenza breve 10 luglio 2025
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02452/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01212/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1212 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Euro Strade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Comune di Carinola, non costituito in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza volta ad ottenere dalla Soprintendenza di Napoli e Caserta il Certificato di Esecuzione Lavori per i seguenti lavori: “Conservazione Integrata Palazzo RZ Azione B”;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Euro Strade s.r.l. il 9 settembre 2025:
per l’annullamento
del provvedimento della Soprintendenza di Napoli e Caserta del 7.8.2025 recante il rigetto della richiesta di C.E.L. per i lavori di conservazione integrata del Palazzo RZ Azione B.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
Vista la sentenza parziale n. 198/2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IE RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza parziale n. 198/2025 la Sezione ha già dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento sulla diffida della ricorrente EuroStrade s.r.l. del 10 marzo 2025 finalizzata al rilascio del Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.) per i lavori di conservazione integrata del Palazzo RZ (edificio vincolato), dichiarando l’obbligo della prima di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato entro e non oltre il termine ivi indicato, e rinviando, per la trattazione della domanda risarcitoria contestualmente formulata, previa conversione del rito in ordinario ex art. 32 c.p.a., all’udienza pubblica dell’8 ottobre 2025.
2.- La Soprintendenza, in ottemperanza a tale pronuncia, con provvedimento del 7 agosto 2025 ha respinto la richiesta di C.E.L. mediante diniego del “visto” di propria competenza, richiamando, a sostegno del diniego, la richiesta di integrazione documentale del 17/3/2021 prot. 4426P da essa rivolta al Comune di Carinola ma rimasta inevasa, e sottolineando l’indispensabilità della relativa integrazione ai fini di una corretta istruttoria della domanda (cfr. memoria depositata in data 22.9.2025, p. 4).
3.- La società ricorrente ha impugnato allora il predetto diniego con motivi aggiunti depositati in data 9 settembre 2025, notificati anche al Comune di Carinola (non costituitosi in giudizio), deducendone l’illegittimità sul presupposto, in primo luogo, che la Soprintendenza avrebbe “ eluso ” il proprio obbligo di provvedere, potendo la P.A. “ respingere a fronte della illegittimità della pretesa dell’operatore economico e non perché un altro ente pubblico omette di trasmettere i documenti necessari per concludere il procedimento ”, in quanto è “ suo onere attivarsi, anche attraverso gli strumenti offerti dal codice di rito, acquisire tutti i documenti volti a concludere il procedimento ” (motivo sub I).
Parte ricorrente, assunta così l’illegittimità del diniego della Soprintendenza, ha inoltre formulato espressa istanza affinché sia ordinato “ al Comune di Carinola di concludere il procedimento amministrativo ed integrare la documentazione richiesta dalla Soprintendenza necessaria per il rilascio del CEL in modo da consentire alla ricorrente l’ottenimento del rilascio dell’attestazione SOA o comunque di poter utilizzare il CEL ” (motivo sub II).
La Soprintendenza, nella memoria in resistenza depositata il 22 settembre 2025, ha sostenuto l’infondatezza dei motivi aggiunti, chiedendone la reiezione.
4.- All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, riscontrata l’intervenuta notifica del ricorso per motivi aggiunti al Comune di Carinola in esecuzione dell’ordinanza della Sezione n. 6783/2025, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5.- Il Collegio è chiamato a scrutinare in questa sede la fondatezza sia della domanda di risarcimento del danno da ritardo formulata nel ricorso introduttivo a p. 5 e s., sia dei motivi aggiunti avversativi del diniego, da parte della Sovrintendenza, del parere favorevole al rilascio del C.E.L..
Entrambe le azioni sono prive di fondamento.
6.- La domanda risarcitoria va respinta siccome generica e meramente assertiva, nonché completamente sprovvista di allegazioni documentali a supporto, e come tale del tutto inidonea anche solo a prospettare l’esistenza di un pregiudizio risarcibile, come pure dell’indispensabile nesso eziologico di un simile ipotetico pregiudizio con l’illegittima condotta della P.A.
7.- I motivi aggiunti sono dal canto loro infondati per il fatto che il diniego della Soprintendenza si manifesta adeguatamente motivato sul presupposto della persistenza di lacune documentali dell’istanza che, in concreto, sono state ragionevolmente reputate ostative al rilascio del visto di buon esito dei lavori.
Trattasi, invero, dei documenti che, benché richiesti dalla Soprintendenza con nota del lontano 17/3/2021 prot. 4426P, e come si è detto, non le sono mai stati trasmessi dall’Ente che aveva affidato i relativi lavori, ossia il Comune di Carinola, vale a dire: “1) esauriente documentazione fotografica delle opere eseguite, idonea a consentire la valutazione della conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato ed ai principi del restauro; 2) dichiarazione del R.U.P. in cui si attesta che l'impresa esecutrice dell'intervento possedeva alla data della realizzazione dell'opera, i requisiti di cui alla categoria 002; 3) copia della nota di comunicazione di fine lavori trasmessa alla Soprintendenza; 4) copia della nota di comunicazione d'inizio dei lavori trasmessa alla Soprintendenza; 5) dichiarazione del direttore dei lavori sul rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza in occasione dell'approvazione del progetto ”.
L’indicata motivazione resiste invero appieno ai rilievi critici mossi da parte ricorrente, che del resto non ne contesta affatto la fondatezza intrinseca, posto che non rivolge alcuna censura alla dichiarata essenzialità, ai fini del rilascio del parere, della documentazione mancante, e nemmeno smentisce in punto di fatto l’affermazione della persistente indisponibilità dei predetti documenti.
Né, d’altronde, può esigersi dalla Sovrintendenza, dinanzi alle lacune documentali sopra dette, lo sforzo di diligenza preteso invece ora da parte ricorrente quando richiama “ l’onere di attivarsi per acquisire eventualmente i documenti mancanti, anche con strumenti coattivi ”, non potendo l’attività istruttoria trasmodare nella necessità di sostituirsi ad altri enti, quale nello specifico il Comune di Carinola svolgendo attività e ponendo in essere adempimenti straordinari di competenza di altre PP.AA..
Il dedotto deficit motivazionale che la ricorrente vorrebbe ascrivere alla Sovrintendenza, pertanto, non sussiste.
8.– Quanto alla richiesta della stessa ricorrente di ordinare “ al Comune di Carinola di concludere il procedimento amministrativo ed integrare la documentazione richiesta ”, la medesima è da ritenersi inammissibile.
Il Comune, per quanto di competenza, ha difatti già rilasciato il C.E.L. nel 2020, sebbene sprovvisto del visto della Soprintendenza, e quest’ultima, dal canto suo, il detto visto ha espressamente denegato nel 2025, così definendo il procedimento in senso negativo per la ricorrente.
La società ricorrente, del resto, resa edotta in giudizio della causa ostativa al rilascio del nuovo C.E.L. consistente nell’incompletezza documentale della propria istanza, per come documentato dalla Soprintendenza, non ha diffidato, per tale specifica ragione, il Comune di Carinola, riproponendo l’istanza di avvio del procedimento ex art. 31, comma 2, c.p.a. né, comunque, ne ha mai ritualmente censurato l’inerzia avvalendosi del rimedio processuale offerto dagli artt. 30 e 117 c.p.a., avendone chiesto direttamente e sic et simpliciter la condanna alla trasmissione della documentazione integrativa (e questo, per la prima volta, solo con il ricorso per motivi aggiunti).
In difetto, tuttavia, dell’accertamento dell’obbligo di provvedere del Comune, non è possibile alcuna verifica sulla fondatezza della pretesa, né è possibile ordinare il rilascio del provvedimento/documento richiesto; il mancato accertamento – ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. – dell’illegittimità dell’inerzia del comune e della doverosità della trasmissione della suindicata documentazione integrativa preclude, pertanto, la condanna dell’Ente civico al richiesto adempimento.
La richiesta di emettere il predetto ordine a carico del Comune di Carinola, pertanto, non può qui trovare ingresso.
9.- Tanto la domanda risarcitoria di parte ricorrente quanto i suoi motivi aggiunti vanno dunque respinti.
Le spese del giudizio possono però essere compensate per la reciprocità della soccombenza: la sentenza parziale n. 198/2025 aveva difatti annullato l’iniziale silenzio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- rigetta la domanda di risarcimento del danno azionata con il ricorso principale;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti depositati in data 9 settembre 2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IE RR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE RR | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO