Sentenza 5 gennaio 1999
Massime • 1
La competenza territoriale della magistratura di sorveglianza si determina in base al luogo in cui è collocato l'istituto di prevenzione o di pena in cui l'interessato si trova all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. Tale criterio non fa riferimento all'atto di assegnazione formale del detenuto a una determinata struttura, ma è oggettivo, e si riferisce a qualsiasi situazione che implichi la permanenza, anche di breve durata, del detenuto in una certa sede, con esclusione di quelle soste inconsistenti sotto il profilo temporale, determinate da transito o appoggio temporaneo, prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo all'impostazione dell'esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/01/1999, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 05.01.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N.91
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 33016/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato dal:
GIUDICE SORVEGLIANZA NAPOLI n. il 28.11.1953
nel procedimento a carico di:
1) AN PE n. il 28.11.1953
sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. MABELLINI ANNA sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Iadicola, che chiede dichiararsi le competenza del Magistrato di Sorveglianza di Pisa Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I Con ordinanza 23.7.98 il Magistrato di sorveglianza di Pisa declinava la propria competenza a decidere sulla richiesta di differimento dell'esecuzione della pena proposta da ZA US, ricoverato presso il locale centro terapeutico carcerario per cure, in considerazione della provvisorietà di tale collocazione, e disponeva trasmettersi gli atti al Magistrato di sorveglianza di Napoli luogo di. provenienza del detenuto. II - Il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha proposto conflitto negativo di competenza, in considerazione del radicamento della competenza a norma dell'art. 677 c. 1 C.P.P. in Pisa, luogo ove il detenuto era stato assegnato per quegli stessi motivi di salute per i quali l'istanza era stata proposta.
III - Il conflitto è reale, posto che due giudici ordinari contemporaneamente ricusano di prendere cognizione di una medesima situazione relativa alla stessa persona, e deve essere risolto nel senso indicato dal Magistrato di sorveglianza di Napoli. L'art. 677 c.p.p. determina infatti la competenza per territorio del tribunale e del magistrato di sorveglianza in relazione al luogo in cui è collocato l'istituto di prevenzione o di pena in cui "si trova" l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio d'ufficio del procedimento. Il criterio non fa riferimento all'atto di assegnazione formale del detenuto ad una determinata struttura, ma è oggettivo, e fa riferimento a qualsiasi situazione che implichi la permanenza, anche di breve durata, del detenuto in una certa sede, con esclusione di quelle soste inconsistenti sotto il profilo temporale, determinate da transito o appoggio temporaneo, prive di quel minimo di stabilità che consenta agli organi competenti un rapporto con il detenuto idoneo alla impostazione dell'esame della sua personalità, prodromico alla fase trattamentale (in questo senso Cass Sez. I, 8.3.94, Baldi, RV. 196802; Sez. I, 11.10.95, Lezzi, RV. 202505).
Nel caso di specie, caratterizzato dalla permanenza per cure del detenuto presso il centro diagnostico terapeutico di Pisa, la finalità del ricovero e le caratteristiche della struttura ove esso è avvenuto, specialistica ed idonea ad accertamenti più approfonditi ed a terapie più complesse rispetto alle strutture sanitarie degli istituti carcerari in genere, escludono si tratti di una sosta meramente occasionale e priva di rilevanza sotto il profilo temporale, tale da non consentire di individuare nel centro medesimo il luogo in cui il detenuto "si trova" all'atto della proposizione della richiesta
Deve essere dichiarata quindi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa, al quale devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Pisa. Così deciso in Roma, il 5 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999