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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2024, n. 25503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25503 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ME NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita !a relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
Udite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito it difensore È presente l'avvocato CALABRESE NC del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ME FRAr4CESCO, il quale conclude chiedendo l'acc -- lirnento dei motivi di ricorso. 1 tty Penale Sent. Sez. 1 Num. 25503 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2023, il Tribunale dei riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da LI SC avverso l'ordinanza in data 29 settembre 2023 con cui la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di dichiarare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 8 gennaio 2020 in relazione ai seguenti delitti: omicidio di EL BR, commesso in concorso con MO IM e TT SC AR in data 25 maggio 2017; detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola Beretta 70, cal. 7,6 con matricola abrasa;
tentata estorsione ai danni di EL BR e IE IE, commessa in concorso con altre persone;
trasferimento fraudolento di valori;
rapina ai danni di EL BR commessa in concorso con altre persone in data 8 novembre 2016; detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola Beretta con matricola abrasa e di una pistola tipo revolver, commessi nella medesima data. Per tali reati LI era stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. In precedenza, in data 28 aprile 2018, LI era stato raggiunto da misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di diverso procedimento (n. 3321/2013), denominato "Operazione Thalassa", in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. 1.1. Il Tribunale del riesame, confermando l'ordinanza del 29 settembre 2023 della Corte d'assise d'appello, ha escluso una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., tra i due procedimenti, ed in particolare tra il reato di associazione mafiosa e quello di omicidio commesso nello svolgimento dell'attività del sodalizio. 1.2. Ha altresì escluso che i fatti oggetto dell'ordinanza cautelare successiva, emessa nell'ambito del procedimento in esame, fossero già desumibili dagli esiti dell'attività investigativa compendiati nell'informativa della Squadra mobile di Reggio Calabria, depositata in data 20.12.2017, e che dunque alla data di emissione della prima ordinanza (28 aprile 2018 nel processo "Thalassa") il pubblico ministero disponesse del materiale investigativo idoneo a fondare l'emissione della seconda ordinanza cautelare (quella oggetto del presente giudizio relativo all'omicidio di EL BR). Secondo il Tribunale del riesame, a carico di LI, quale mandante dell'omicidio IE, dall'informativa sarebbe emerso soltanto che la figlia 2 dell'indagato gestiva una tabaccheria nella stessa zona (Gallico) in cui operava la tabaccheria dello EL e che LI aveva intenzione di eliminare l'attività del concorrente in quanto pregiudicava gli affari della figlia, elemento questo emerso dalla documentazione contabile delle due attività ,dalle quali risultava che l'attività del LI aveva subito una riduzione degli introiti da quando aveva aperto la tabaccheria di EL. Tale quadro investigativo si era successivamente arricchito grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, MO BE, AR AR e, soprattutto, EM AR, il quale aveva indicato LI come responsabile dell'omicidio EL, a causa della concorrenza fatta dalla tabaccheria di costui alla rivendita gestita dalla figlia, e dopo che EL non aveva ceduto alle pressioni intimidatorie perpetrate attraverso la finta rapina posta ai suoi danni 1'8 novembre 2016, nel corso della quale era rimasto vittima della esplosione di un colpo d'arma da fuoco che lo aveva attinto al volto. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che l'informativa del 20.12.2017 non esauriva tutti gli esiti investigativi che erano stati completati e integrati successivamente. Inoltre, evidenziava come la misura emessa nel presente procedimento era fondata sull'indagine della Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria a seguito dell'omicidio, mentre il procedimento AS traeva fondamento dalle indagini condotte dalla D.I.A. di Reggio Calabria in relazione alla infiltrazione della `ndrangheta nella realizzazione di un complesso commerciale nel territorio reggino. Pertanto, nessuna interferenza era configurabile tra i due procedimenti. 2. Avverso tale ordinanza LI SC cl. 64 ha proposto ricorso per cassazione prospettando un'unica articolata censura, con la quale deduce il vizio di carenza di motivazione sotto un duplice profilo. 2.1. Innanzitutto, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in relazione alla ritenuta insussistenza del nesso teleologico tra i delitti oggetto del presente procedimento e di quello oggetto del procedimento Thalassa. La difesa nell'atto di appello, esclusa la sussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi della lett. b) dell'art. 12, aveva affermato la sussistenza di un nesso teleologico, proprio in forza di quanto risultava dalla stessa ordinanza cautelare genetica, che aveva messo in stretta relazione l'omicidio lel° con fa finalità di agevolare l'associazione crimirrosa di cui LI è esponente di spicco e di apportare un vantaggio alla stessa sia in termini economici che di prestigio criminale. Ciononostante, l'ordinanza impugnata avrebbe motivato unicamente sulla insussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi della lett. b) dell'art. 12. Quanto alla configurabilità dei nesso teleologico, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza che ne esclude la 3 y4k sussistenza tra reato associativo e reati fine, ma solo su un piano astratto, mentre invece l'ordinanza cautelare aveva individuato l'esistenza in concreto di tale legame tra l'omicidio e il reato associativo. Censurabile sarebbe, altresì, il rilievo operato dall'ordinanza impugnata con riguardo alla non coincidenza temporale dei delitti oggetto dei due procedimenti dal momento che l'estorsione sarebbe avventa nel 2016, e l'omicidio nel 2017, mentre il reato associativo era contestato solo fino all'anno 2015. Osserva la difesa che si tratterebbe di un dato meramente formale, che non escluderebbe affatto che la condotta associativa del ricorrente si sia protratta anche successivamente e che anzi tale circostanza emergerebbe dall'ordinanza cautelare del GIP, nella quale si dà conto della partecipazione di LI all'associazione in termini di attualità. Inoltre, il ricorrente osserva come, ai fini della sussistenza del nesso teleologico, è sufficiente che l'agente, nel momento in cui pone in essere la seconda condotta, se la prefiguri come strumentale rispetto all'esecuzione della prima, mentre, ai fini della sussistenza del vincolo teleologico, sarebbe irrilevante la distanza temporale tra i reati, essendo necessaria l'unicità del processo volitivo. 2.2. La difesa deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata anche in relazione al presupposto della "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con le deduzioni dell'atto di appello, con le quali si era evidenziato che secondo il GIP, ai fini detta emissione dell'ordinanza cautelare, era sufficiente il quadro indiziario emergente dall'informativa di reato, depositata anteriormente alla emissione della misura cautelare nel primo processo. L'ordinanza impugnata, invece, ha proposto una ricostruzione alternativa delle vicende processuali affermando che quel quadro indiziario sarebbe stato completato dalla successiva attività investigativa. Soprattutto, ha omesso di motivare in ordine alla sufficienza del materiale investigativo contenuto nell'informativa ai fini della emissione della misura cautelare. Il Tribunale sarebbe, altresì, incorso nell'errore di ritenere che la valutazione in ordine alla desumibilità dagli atti debba essere riferito alla disponibilità dell'intero materiale probatorio utilizzato nel provvedimento cautelare. Secondo il ricorrente, invece, ai fini della sussistenza del requisito in parola non è necessario che il pubblico ministero abbia la disponibilità dell'intero materiale, ma solo di quello idoneo alla emissione della misura cautelare, condizione che, nella specie, ricorreva già in un momento precedente alla emissione del provvedimento cautelare relativo al primo procedimento. 4 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge che nei confronti del ricorrente sono state emesse due ordinanze custodíali detentive: la prima è stata eseguita in data 28 aprile 2018, nell'ambito del procedimento n. 3321/2013, denominato "Operazione Thalassa", nel quale si procedeva nei confronti di OL SC cl. 64 per il reato di associazione di tipo mafioso, quale esponente apicale della cosca di 'ndrangheta "Tegano"; la seconda ordinanza, in data 8 gennaio 2020, è stata emessa nell'ambito del presente procedimento avente ad oggetto vari reati, tra i quali l'omicidio di BR IE e la precedente rapina ai suoi danni. 3. In linea generale, va osservato che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. disciplina il meccanismo della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare disposta o notificata nei confronti della stessa persona successivamente ad un'altra. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. LI, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057), diverse sono le situazioni in cui tale meccanismo opera. Premessa comune a tutte è che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente antecedente e che la ratio della regola della retrodatazione, da cui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento, risponde alla esigenza di non far ricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l'artificioso ritardo o la "colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare allorché già in precedenza dagli atti emergevano gli elementi che la giustificassero, e quindi senza confondere il fatto storico oggetto della contestazione con la prova del medesimo. La prima ipotesi ricorre allorché due o più ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., 5 in forza della quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911-01). La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari sussista una connessione qualificata nei termini sopra specificati, ma sia intervenuta l'emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tal caso opera la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Vi è poi l'ulteriore ipotesi in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, oppure sia configurabile una connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra indicate (concorso formale, continuazione o da connessione teleologica). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 anche in relazione a tali ipotesi opera la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale. Nel caso in cui ì provvedimenti cauterari siano stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, P.M. in proc. Pepa, Rv. 258500 - 01; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132 - 01). 6 4. Tanto premesso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12, lett. c) cod. proc. pen. tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze, in relazione alla quale era stato articolato uno specifico motivo di appello, corroborato dalle affermazioni dell'ordinanza genetica della misura cautelare emessa dal GIP, il quale aveva affermato che l'omicidio di IE era stato commesso al fine di agevolare l'articolazione territoriale 'ndranghetistica di cui LI era esponente di spicco. 4.1. La censura prospettata il ricorso non si confronta con i principi sopra richiamati. Essa è senz'altro generica. Il ricorrente, pur deducendo l'esistenza, nel caso in esame, di una connessione qualificata, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato di associazione a delinquere oggetto della prima ordinanza cautelare e i reati oggetto del presente procedimento, non ha tuttavia specificato se e quando sia intervenuto il rinvio a giudizio in relazione al primo reato, essendo quello il momento in relazione al quale valutare il requisito della "desumibilità" dagli atti. Infatti, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica circa il requisito di "desumbilità dagli atti" deve essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. Diversamente, il momento di emissione della prima misura cautelare assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari (Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380 - 01; Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, cit.). 4.2. In ogni caso, la censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris, né che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio;
questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Lanzino, Rv. 250544 - 01). Si è pertanto affermato che in tali casi, non essendo ravvisabile la continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297, comma 7 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Castiglia, Rv. 239379 - 01. In senso conforme, v. Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Ferraiuolo, Rv. 281545 - 01). 4.3. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha specificamente motivato sul punto, richiamando la giurisprudenza ora citata, e dando adeguatamente conto della impossibilità di configurare la connessione teleologica tra il reato associativo oggetto della prima ordinanza cautelare, e il reato di omicidio cui si riferisce il successivo provvedimento. Trattasi di conclusione inappuntabile, dal momento che altro è aver commesso l'omicidio per rafforzare il prestigio criminoso o tutelare gli interessi economici cleirassociazione, altro è individuare nell'omicidio il reato-mezzo per commettere il reato-fine associativo. A conferma di tale conclusione, l'ordinanza impugnata ha correttamente aggiunto che, nella specie, la configurabilità di detto vincolo è preclusa anche da una distonia temporale tra i delitti oggetto dei due procedimenti, dal momento che l'omicidio era stato commesso nel 2017, mentre il reato associativo era contestato fino al 2015. Si tratta di un dato non meramente formale, atteso che esso consegue all'accertamento giudiziale dell'arco temporale in cui si è sviluppata la partecipazione del ricorrente all'associazione, e dunque non è logicamente possibile ritenere che un reato sia stato commesso al fine di commetterne un altro già consumato. 5. Quanto al profilo concernente la "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, la censura di violazione di legge e difetto di motivazione svolta dal ricorrente ruota intorno a due elementi: il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che già il GIP, nell'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento, aveva ritenuto sufficiente il quadro indiziario emerso dalla informativa del 2017; avrebbe altresì errato nel ritenere che il requisito della "desumibilità" debba riferirsi alla disponibilità di tutto il materiale probatorio. 5.1. Entrambi ì profili di censura sono infondati. Innanzitutto, essi sono aspecifici, non confrontandosi con la puntuale motivazione resa dall'ordinanza impugnata. Questa, ha innanzitutto evidenziato quali fossero gli elementi indiziari che già emergevano dall'informativa del 21 dicembre 2017 a carico di Polimenti, individuandoli: i) nella circostanza che la rivendita di tabacchi di IE era situata nella medesima zona (quartiere Gallico) in cui operava la rivendita della figlia dell'imputato, risultando dalle captazioni successive che i familiari avevano ipotizzato che l'omicidio fosse dovuto alla concorrenza tra i due esercizi commerciali;
il) l'analisi della documentazione contabile delle due attività commerciali da parte dei investigatori aveva messo in luce un decrernnto degli 8 introiti della rivendita facente capo alla figlia di LI, circostanza di cui il ricorrente si era lamentato nel corso di alcune intercettazioni. Il Tribunale del riesame ha poi precisato come il successivo apporto dei collaboratori di giustizia, e particolarmente di EM AR, avesse integrato e completato detto materiale indiziario, soprattutto con riguardo alla individuazione del movente del delitto, che inizialmente era stato individuato nella competizione tra i due esercizi commerciali di IE e quello della figlia di LI solo «in via meramente ipotetica». Ulteriore elemento emerso grazie all'apporto dei collaboratori di giustizia era costituito dalla circostanza che la rapina posta in essere ai danni di EL aveva avuto scopo intimidatorio. Erano altresì emersi i rapporti criminali tra il ricorrente, indicato come mandante dell'omicidio, e altri soggetti coinvolti nell'agguato. Nel caso in esame, dunque, le successive acquisizioni investigative non incidevano semplicemente sulla "qualificazione" del materiale indiziario già emerso in precedenza, come sostenuto dalla difesa (la quale ha al riguardo richiamato Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, secondo cui, ai fini della desumibilità dagli atti deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini, perché, a ritenere diversamente, la durata della compressione della libertà personale verrebbe a dipendere «da una estensione non definita, né definibile, del tempo necessario al P.M. per l'esame degli elementi indiziari dei quali già senza alcun dubbio nella specie egli disponeva»). Piuttosto, il Tribunale del riesame ha spiegato che proprio gli indizi ulteriori emersi dalla successiva attività di indagine avevano consentito di delineare e mettere a fuoco i reati contestati, sia sotto il profilo della individuazione del mandante dell'omicidio IE, indicato espressamente da AR EM nel LI, ma anche il movente del medesimo, e a collegare la precedente rapina con le finalità intimidatorie perseguite dal ricorrente. 5.2. Questa Corte ha più volte precisato che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il toro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01). Ha altresì chiarito 9 che l'«anteriore desumibilità» è nozione da intendersi nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario non manifesta immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464 - 01; Sez.3, n.48034 del 25/10/2019, Di Bíase, Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01). 5.3. Di tali principi, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, rinvenendo nella attività di indagine successiva alla prima ordinanza cautelare, e specificamente in quello che definisce come il «prezioso» apporto conoscitivo dato dai collaboratori di giustizia, elementi che avevano integrato e dato corpo ai gravi indizi necessari per l'emissione della misura cautelare. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.
Udite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito it difensore È presente l'avvocato CALABRESE NC del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di ME FRAr4CESCO, il quale conclude chiedendo l'acc -- lirnento dei motivi di ricorso. 1 tty Penale Sent. Sez. 1 Num. 25503 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 27/03/2024 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 3 novembre 2023, il Tribunale dei riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello proposto da LI SC avverso l'ordinanza in data 29 settembre 2023 con cui la Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di dichiarare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 8 gennaio 2020 in relazione ai seguenti delitti: omicidio di EL BR, commesso in concorso con MO IM e TT SC AR in data 25 maggio 2017; detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola Beretta 70, cal. 7,6 con matricola abrasa;
tentata estorsione ai danni di EL BR e IE IE, commessa in concorso con altre persone;
trasferimento fraudolento di valori;
rapina ai danni di EL BR commessa in concorso con altre persone in data 8 novembre 2016; detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola Beretta con matricola abrasa e di una pistola tipo revolver, commessi nella medesima data. Per tali reati LI era stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. In precedenza, in data 28 aprile 2018, LI era stato raggiunto da misura cautelare della custodia in carcere nell'ambito di diverso procedimento (n. 3321/2013), denominato "Operazione Thalassa", in relazione al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso. 1.1. Il Tribunale del riesame, confermando l'ordinanza del 29 settembre 2023 della Corte d'assise d'appello, ha escluso una connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen., tra i due procedimenti, ed in particolare tra il reato di associazione mafiosa e quello di omicidio commesso nello svolgimento dell'attività del sodalizio. 1.2. Ha altresì escluso che i fatti oggetto dell'ordinanza cautelare successiva, emessa nell'ambito del procedimento in esame, fossero già desumibili dagli esiti dell'attività investigativa compendiati nell'informativa della Squadra mobile di Reggio Calabria, depositata in data 20.12.2017, e che dunque alla data di emissione della prima ordinanza (28 aprile 2018 nel processo "Thalassa") il pubblico ministero disponesse del materiale investigativo idoneo a fondare l'emissione della seconda ordinanza cautelare (quella oggetto del presente giudizio relativo all'omicidio di EL BR). Secondo il Tribunale del riesame, a carico di LI, quale mandante dell'omicidio IE, dall'informativa sarebbe emerso soltanto che la figlia 2 dell'indagato gestiva una tabaccheria nella stessa zona (Gallico) in cui operava la tabaccheria dello EL e che LI aveva intenzione di eliminare l'attività del concorrente in quanto pregiudicava gli affari della figlia, elemento questo emerso dalla documentazione contabile delle due attività ,dalle quali risultava che l'attività del LI aveva subito una riduzione degli introiti da quando aveva aperto la tabaccheria di EL. Tale quadro investigativo si era successivamente arricchito grazie alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, MO BE, AR AR e, soprattutto, EM AR, il quale aveva indicato LI come responsabile dell'omicidio EL, a causa della concorrenza fatta dalla tabaccheria di costui alla rivendita gestita dalla figlia, e dopo che EL non aveva ceduto alle pressioni intimidatorie perpetrate attraverso la finta rapina posta ai suoi danni 1'8 novembre 2016, nel corso della quale era rimasto vittima della esplosione di un colpo d'arma da fuoco che lo aveva attinto al volto. Il Tribunale del riesame ha evidenziato che l'informativa del 20.12.2017 non esauriva tutti gli esiti investigativi che erano stati completati e integrati successivamente. Inoltre, evidenziava come la misura emessa nel presente procedimento era fondata sull'indagine della Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria a seguito dell'omicidio, mentre il procedimento AS traeva fondamento dalle indagini condotte dalla D.I.A. di Reggio Calabria in relazione alla infiltrazione della `ndrangheta nella realizzazione di un complesso commerciale nel territorio reggino. Pertanto, nessuna interferenza era configurabile tra i due procedimenti. 2. Avverso tale ordinanza LI SC cl. 64 ha proposto ricorso per cassazione prospettando un'unica articolata censura, con la quale deduce il vizio di carenza di motivazione sotto un duplice profilo. 2.1. Innanzitutto, il Tribunale del riesame avrebbe omesso di motivare in relazione alla ritenuta insussistenza del nesso teleologico tra i delitti oggetto del presente procedimento e di quello oggetto del procedimento Thalassa. La difesa nell'atto di appello, esclusa la sussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi della lett. b) dell'art. 12, aveva affermato la sussistenza di un nesso teleologico, proprio in forza di quanto risultava dalla stessa ordinanza cautelare genetica, che aveva messo in stretta relazione l'omicidio lel° con fa finalità di agevolare l'associazione crimirrosa di cui LI è esponente di spicco e di apportare un vantaggio alla stessa sia in termini economici che di prestigio criminale. Ciononostante, l'ordinanza impugnata avrebbe motivato unicamente sulla insussistenza di un'ipotesi di connessione ai sensi della lett. b) dell'art. 12. Quanto alla configurabilità dei nesso teleologico, il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la giurisprudenza che ne esclude la 3 y4k sussistenza tra reato associativo e reati fine, ma solo su un piano astratto, mentre invece l'ordinanza cautelare aveva individuato l'esistenza in concreto di tale legame tra l'omicidio e il reato associativo. Censurabile sarebbe, altresì, il rilievo operato dall'ordinanza impugnata con riguardo alla non coincidenza temporale dei delitti oggetto dei due procedimenti dal momento che l'estorsione sarebbe avventa nel 2016, e l'omicidio nel 2017, mentre il reato associativo era contestato solo fino all'anno 2015. Osserva la difesa che si tratterebbe di un dato meramente formale, che non escluderebbe affatto che la condotta associativa del ricorrente si sia protratta anche successivamente e che anzi tale circostanza emergerebbe dall'ordinanza cautelare del GIP, nella quale si dà conto della partecipazione di LI all'associazione in termini di attualità. Inoltre, il ricorrente osserva come, ai fini della sussistenza del nesso teleologico, è sufficiente che l'agente, nel momento in cui pone in essere la seconda condotta, se la prefiguri come strumentale rispetto all'esecuzione della prima, mentre, ai fini della sussistenza del vincolo teleologico, sarebbe irrilevante la distanza temporale tra i reati, essendo necessaria l'unicità del processo volitivo. 2.2. La difesa deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata anche in relazione al presupposto della "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva. Il Tribunale non si sarebbe confrontato con le deduzioni dell'atto di appello, con le quali si era evidenziato che secondo il GIP, ai fini detta emissione dell'ordinanza cautelare, era sufficiente il quadro indiziario emergente dall'informativa di reato, depositata anteriormente alla emissione della misura cautelare nel primo processo. L'ordinanza impugnata, invece, ha proposto una ricostruzione alternativa delle vicende processuali affermando che quel quadro indiziario sarebbe stato completato dalla successiva attività investigativa. Soprattutto, ha omesso di motivare in ordine alla sufficienza del materiale investigativo contenuto nell'informativa ai fini della emissione della misura cautelare. Il Tribunale sarebbe, altresì, incorso nell'errore di ritenere che la valutazione in ordine alla desumibilità dagli atti debba essere riferito alla disponibilità dell'intero materiale probatorio utilizzato nel provvedimento cautelare. Secondo il ricorrente, invece, ai fini della sussistenza del requisito in parola non è necessario che il pubblico ministero abbia la disponibilità dell'intero materiale, ma solo di quello idoneo alla emissione della misura cautelare, condizione che, nella specie, ricorreva già in un momento precedente alla emissione del provvedimento cautelare relativo al primo procedimento. 4 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Dall'ordinanza impugnata emerge che nei confronti del ricorrente sono state emesse due ordinanze custodíali detentive: la prima è stata eseguita in data 28 aprile 2018, nell'ambito del procedimento n. 3321/2013, denominato "Operazione Thalassa", nel quale si procedeva nei confronti di OL SC cl. 64 per il reato di associazione di tipo mafioso, quale esponente apicale della cosca di 'ndrangheta "Tegano"; la seconda ordinanza, in data 8 gennaio 2020, è stata emessa nell'ambito del presente procedimento avente ad oggetto vari reati, tra i quali l'omicidio di BR IE e la precedente rapina ai suoi danni. 3. In linea generale, va osservato che l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. disciplina il meccanismo della retrodatazione dei termini di durata della misura cautelare disposta o notificata nei confronti della stessa persona successivamente ad un'altra. Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. LI, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, P.M. in proc. Rahulia ed altri, Rv. 231057), diverse sono le situazioni in cui tale meccanismo opera. Premessa comune a tutte è che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente antecedente e che la ratio della regola della retrodatazione, da cui deriva la decorrenza dei termini di custodia cautelare dal momento dell'esecuzione del primo provvedimento, risponde alla esigenza di non far ricadere sul soggetto destinatario della misura restrittiva l'artificioso ritardo o la "colpevole inerzia" nell'applicazione della misura cautelare allorché già in precedenza dagli atti emergevano gli elementi che la giustificassero, e quindi senza confondere il fatto storico oggetto della contestazione con la prova del medesimo. La prima ipotesi ricorre allorché due o più ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., 5 in forza della quale la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente opera automaticamente, ovvero senza dipendere dalla possibilità di desumere dagli atti, al momento dell'emissione della prima ordinanza, l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le successive misure (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235911-01). La seconda ipotesi ricorre nel caso in cui tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari sussista una connessione qualificata nei termini sopra specificati, ma sia intervenuta l'emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In tal caso opera la regola dettata dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., sicché la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o le successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano desumibili dagli atti già prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. Vi è poi l'ulteriore ipotesi in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione, oppure sia configurabile una connessione non qualificata, cioè diversa da quelle sopra indicate (concorso formale, continuazione o da connessione teleologica). Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 2005 anche in relazione a tali ipotesi opera la previsione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale. Nel caso in cui ì provvedimenti cauterari siano stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (così Sez. U, n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, P.M. in proc. Pepa, Rv. 258500 - 01; Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018, Bruzzese, Rv. 273132 - 01). 6 4. Tanto premesso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di una connessione qualificata ex art. 12, lett. c) cod. proc. pen. tra i reati oggetto delle due diverse ordinanze, in relazione alla quale era stato articolato uno specifico motivo di appello, corroborato dalle affermazioni dell'ordinanza genetica della misura cautelare emessa dal GIP, il quale aveva affermato che l'omicidio di IE era stato commesso al fine di agevolare l'articolazione territoriale 'ndranghetistica di cui LI era esponente di spicco. 4.1. La censura prospettata il ricorso non si confronta con i principi sopra richiamati. Essa è senz'altro generica. Il ricorrente, pur deducendo l'esistenza, nel caso in esame, di una connessione qualificata, ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. tra il reato di associazione a delinquere oggetto della prima ordinanza cautelare e i reati oggetto del presente procedimento, non ha tuttavia specificato se e quando sia intervenuto il rinvio a giudizio in relazione al primo reato, essendo quello il momento in relazione al quale valutare il requisito della "desumibilità" dagli atti. Infatti, nel caso in cui il meccanismo della retrodatazione degli effetti della misura cautelare successiva sia invocato in relazione a reati connessi ex art. 12 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestati in diversi procedimenti, la verifica circa il requisito di "desumbilità dagli atti" deve essere ancorata al momento nel quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato. Diversamente, il momento di emissione della prima misura cautelare assume rilevanza soltanto quando la retrodatazione sia invocata in assenza di rapporti di connessione qualificata tra i fatti dedotti nei diversi titoli cautelari (Sez. 1, n. 42442 del 26/09/2013, Gatto, Rv. 257380 - 01; Sez. 6, n. 50128 del 21/11/2013, cit.). 4.2. In ogni caso, la censura è infondata. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in tema di associazione mafiosa, non può sostenersi che la commissione di omicidi rientri nel generico programma della societas sceleris, né che i diversi fatti di sangue siano consumati "per eseguire" il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., dal momento che tale reato ha natura permanente ed è preesistente rispetto ai fatti di omicidio;
questi ultimi, a loro volta, pur essendo certamente episodi non inconsueti nel panorama di attività criminosa della struttura delinquenziale, non rappresentano la finalità per la quale l'associazione è stata costituita (Sez. 6, n. 28023 del 06/06/2011, Lanzino, Rv. 250544 - 01). Si è pertanto affermato che in tali casi, non essendo ravvisabile la continuazione tra reato mezzo e reato fine, e neanche nesso teleologico tra gli stessi, non è concepibile alcuna ipotesi di "contestazione a catena" ai sensi dell'art. 297, comma 7 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12715 del 06/03/2008, Castiglia, Rv. 239379 - 01. In senso conforme, v. Sez. 1, n. 22751 del 06/05/2021, Ferraiuolo, Rv. 281545 - 01). 4.3. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha specificamente motivato sul punto, richiamando la giurisprudenza ora citata, e dando adeguatamente conto della impossibilità di configurare la connessione teleologica tra il reato associativo oggetto della prima ordinanza cautelare, e il reato di omicidio cui si riferisce il successivo provvedimento. Trattasi di conclusione inappuntabile, dal momento che altro è aver commesso l'omicidio per rafforzare il prestigio criminoso o tutelare gli interessi economici cleirassociazione, altro è individuare nell'omicidio il reato-mezzo per commettere il reato-fine associativo. A conferma di tale conclusione, l'ordinanza impugnata ha correttamente aggiunto che, nella specie, la configurabilità di detto vincolo è preclusa anche da una distonia temporale tra i delitti oggetto dei due procedimenti, dal momento che l'omicidio era stato commesso nel 2017, mentre il reato associativo era contestato fino al 2015. Si tratta di un dato non meramente formale, atteso che esso consegue all'accertamento giudiziale dell'arco temporale in cui si è sviluppata la partecipazione del ricorrente all'associazione, e dunque non è logicamente possibile ritenere che un reato sia stato commesso al fine di commetterne un altro già consumato. 5. Quanto al profilo concernente la "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, la censura di violazione di legge e difetto di motivazione svolta dal ricorrente ruota intorno a due elementi: il Tribunale del riesame avrebbe omesso di considerare che già il GIP, nell'ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento, aveva ritenuto sufficiente il quadro indiziario emerso dalla informativa del 2017; avrebbe altresì errato nel ritenere che il requisito della "desumibilità" debba riferirsi alla disponibilità di tutto il materiale probatorio. 5.1. Entrambi ì profili di censura sono infondati. Innanzitutto, essi sono aspecifici, non confrontandosi con la puntuale motivazione resa dall'ordinanza impugnata. Questa, ha innanzitutto evidenziato quali fossero gli elementi indiziari che già emergevano dall'informativa del 21 dicembre 2017 a carico di Polimenti, individuandoli: i) nella circostanza che la rivendita di tabacchi di IE era situata nella medesima zona (quartiere Gallico) in cui operava la rivendita della figlia dell'imputato, risultando dalle captazioni successive che i familiari avevano ipotizzato che l'omicidio fosse dovuto alla concorrenza tra i due esercizi commerciali;
il) l'analisi della documentazione contabile delle due attività commerciali da parte dei investigatori aveva messo in luce un decrernnto degli 8 introiti della rivendita facente capo alla figlia di LI, circostanza di cui il ricorrente si era lamentato nel corso di alcune intercettazioni. Il Tribunale del riesame ha poi precisato come il successivo apporto dei collaboratori di giustizia, e particolarmente di EM AR, avesse integrato e completato detto materiale indiziario, soprattutto con riguardo alla individuazione del movente del delitto, che inizialmente era stato individuato nella competizione tra i due esercizi commerciali di IE e quello della figlia di LI solo «in via meramente ipotetica». Ulteriore elemento emerso grazie all'apporto dei collaboratori di giustizia era costituito dalla circostanza che la rapina posta in essere ai danni di EL aveva avuto scopo intimidatorio. Erano altresì emersi i rapporti criminali tra il ricorrente, indicato come mandante dell'omicidio, e altri soggetti coinvolti nell'agguato. Nel caso in esame, dunque, le successive acquisizioni investigative non incidevano semplicemente sulla "qualificazione" del materiale indiziario già emerso in precedenza, come sostenuto dalla difesa (la quale ha al riguardo richiamato Sez. 2, n. 18879 del 30/04/2021, Buscemi, Rv. 281230 - 01, secondo cui, ai fini della desumibilità dagli atti deve aversi riguardo unicamente all'emersione, in termini "quantitativi", di un complesso di indizi valutabili in funzione dell'adozione della misura cautelare, e non anche, su un piano più specificamente "qualitativo", all'attività di decodificazione, interpretazione e compiuta elaborazione degli stessi da parte degli organi deputati alle indagini, perché, a ritenere diversamente, la durata della compressione della libertà personale verrebbe a dipendere «da una estensione non definita, né definibile, del tempo necessario al P.M. per l'esame degli elementi indiziari dei quali già senza alcun dubbio nella specie egli disponeva»). Piuttosto, il Tribunale del riesame ha spiegato che proprio gli indizi ulteriori emersi dalla successiva attività di indagine avevano consentito di delineare e mettere a fuoco i reati contestati, sia sotto il profilo della individuazione del mandante dell'omicidio IE, indicato espressamente da AR EM nel LI, ma anche il movente del medesimo, e a collegare la precedente rapina con le finalità intimidatorie perseguite dal ricorrente. 5.2. Questa Corte ha più volte precisato che per l'anteriore "desumibilità" dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza, emessa in un diverso procedimento e per fatti diversi e non legati da un rapporto di connessione qualificata con i primi, è necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, non essendo sufficiente a tal fine la mera esistenza della notizia del fatto-reato, né che la successiva ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima, potendo gli stessi non manifestare sin dall'inizio il toro significato in modo immediato ed evidente (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291 - 01). Ha altresì chiarito 9 che l'«anteriore desumibilità» è nozione da intendersi nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria debba essere in grado di desumere, non solo di conoscere, la specifica significanza processuale, intesa come idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare, degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso, atteso che spesso il compendio indiziario non manifesta immediatamente la propria portata dimostrativa (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464 - 01; Sez.3, n.48034 del 25/10/2019, Di Bíase, Rv. 277351 - 02; Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437 - 01). 5.3. Di tali principi, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione, rinvenendo nella attività di indagine successiva alla prima ordinanza cautelare, e specificamente in quello che definisce come il «prezioso» apporto conoscitivo dato dai collaboratori di giustizia, elementi che avevano integrato e dato corpo ai gravi indizi necessari per l'emissione della misura cautelare. 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 marzo 2024.