Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità sentenza per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di primo grado sufficiente, pur se concisa, in quanto esponeva la ratio decidendi relativa all'assenza di adeguata prova dell'attività di R&S e alla riconducibilità delle spese a gestione commerciale.

  • Accolto
    Errata qualificazione dei crediti come "inesistenti"

    La Corte ha accolto parzialmente questo motivo, riqualificando i crediti da "inesistenti" a "non spettanti", ritenendo che mancassero elementi di frode o simulazione e che i costi fossero reali ma non idonei a integrare i requisiti di R&S. Ha inoltre evidenziato che il criterio di "novità assoluta" non era applicabile per gli anni in questione.

  • Rigettato
    Ammissibilità di nuovi documenti e prova testimoniale

    La Corte ha rigettato questa richiesta, ritenendo inammissibili i nuovi mezzi di prova e documenti in appello ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 546/1992 e dell'art. 32, co. 4, del DPR 600/1973, non essendo stata fornita prova della non imputabilità della mancata produzione in precedenza.

  • Accolto
    Riduzione sanzioni a seguito riqualificazione crediti

    La Corte ha accolto la richiesta, riducendo le sanzioni al 30% in applicazione dell'art. 13, co. 4, D.Lgs. 471/1997, a seguito della riqualificazione dei crediti.

  • Accolto
    Decadenza per l'anno 2017

    La Corte ha accolto parzialmente questo motivo, dichiarando la decadenza della pretesa impositiva limitatamente all'anno 2017, in applicazione del termine quinquennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
    Numero : 122
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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