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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 16/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale LE
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - NE - LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ministero Della Giustizia Tribunale Milano - Via C. Freguglia 1 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 UTIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE, contro l'Agenzia delle Entrate – NE (di seguito l'ADER), la Regione siciliana – assessorato regionale dell'economia, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di LE
(di seguito l'”ADE”), il Comune di LE, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ufficio delle dogane di
LE ( seguito l'”AD”) , il Ministero della giustizia (Tribunale di Milano), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, notificata il 10.6.2025, - per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento asseritamente notificate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro
133.410,30 - con esclusione dei carichi di ruolo portati dalle cartelle di pagamento n.
29620160009878842000, n. 29620160110148816000, n. 29620160110148917000, n. 29620180024685115,
n. 29620180057333973000 e di quelli non aventi natura tributaria.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in ragione della omessa notifica delle predette presupposte cartelle di pagamento, delle quali sarebbe giunto a conoscenza solo per mezzo della notifica dell'atto impugnato.
Rappresenta che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620180034328912000 risulta essere stato dichiarato prescritto da altra sentenza di questa Corte, che avrebbe annullato la suddetta cartella di pagamento.
2.- L'ADER si è costituita nel presente giudizio rappresentando la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte all'atto impugnato e di vari atti della riscossione successivi alla cartella (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca), secondo documentazione probante versata in atti. Per il resto rappresenta la piena legittimità del proprio operato.
2.1.- Si sono, altresì, costituiti in giudizio l'AD, l'ADE ed il Comune di LE rappresentando, per quanto di rispettiva competenza, la piena legittimità del proprio operato.
2.2.- La Regione Sicilia ed il Ministero della giustizia (Tribunale di Milano), malgrado la regolarità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci.
2.3.- Il ricorrente, con memoria depositata il 2.1.2026, invoca la possibile violazione delle convenute dei
“termini prescritti dall'art. 23 e dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che la maturazione delle preclusioni assertiva e probatoria esclude dal presente procedimento qualsiasi argomentazione diversa dalle mere difese e impedisce l'acquisizione di ogni eventuale mezzo di prova, da ritenersi sin d'ora inammissibile”. Muove poi espresse censure rispetto alla documentazione prodotta dall'ADER, asseritamente non idonea a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti presupposti a quello impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato e, per il resto, inammissibile.
3.- La Corte, in via del tutto preliminare, osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, ove la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. Infatti, l'art. 32 del
D. Lgs. 546/1992 prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni. Se, infatti, parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazione.
3.1.- Riguardo al termine finale, infatti, entro il quale le controdeduzioni con allegata documentazione possono essere depositate, vale quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con le specifiche differenze riguardanti la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o in camera di consiglio. Pertanto, la parte resistente potrà costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione,
e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio. In caso di trattazione in pubblica udienza, la parte potrà costituirsi non oltre la data fissata per l'udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate.
3.1.2.- È stato, altresì, precisato che: "Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto" (Cass. n. 2585 del 2019). Il D.Lgs. n. 546/1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la decadenza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova.
3.1.3.- A parte le preclusioni cui fanno riferimento la summenzionata giurisprudenza, "nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. medesimo" (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005).
Del resto, nel processo tributario, come sopra si è specificato, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
(Cass. n. 6734/2015).
3.1.4.- Dalla applicazione di tutti i suddetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue la piena legittimità della documentazione versata in atti dall'ADER in data 31.10.2025, a fronte della trattazione della causa in data odierna, nel pieno rispetto dei termini di cui al citato art. 32 del D.Lgs
546/92. 3.2.- Ciò posto, la Corte, in via ancora preliminare, osserva che la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;
Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che il successivo oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928;
Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
3.2.1. - In termini generali, poi, è stato ripetutamente statuito che - tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448).
3.2.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
3.2.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
3.2.4.– Dalla applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento - a fronte dell'originaria deduzione della loro omessa notifica – introducono, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della predetta corrispondente preclusione processuale.
3.2.5.- Consegue l'infondatezza del ricorso in parte qua in ragione della notifica degli atti presupposti a quello impugnato, secondo documentazione versata in atti dalla ADER, rimasta non avversata dalla parte ricorrente in assenza di motivi aggiunti di cui all'art. 24 del D.Lgs 546/92.
3.3.- Inoltre, secondo documentazione versata in atti, ciascuna le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato delle quali è stata eccepita l'omessa notifica (ad eccezione delle cartelle 29620230039584935000
e 29620240023566068000 notificate nell'anno 2025), è stata seguita da una o più intimazioni di pagamento non impugnate (ed in pochi casi anche altri atti della riscossione successivi alla cartella, non impugnati) con la conseguenza che il relativo credito si è cristallizzato senza che possano essere fatte valere vicende estintive (anteriori alla notifica delle dette intimazioni di pagamento). Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279.
Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
n. 546/1992.
3.3.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.3.2.- Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.3.3.- La Corte ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie.
Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi,
l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento, e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento.
Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADER non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADER rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
3.3.4.- Dalla mancata impugnazione delle predette intimazioni di pagamento - che hanno preceduto la notifica della cartella impugnata - consegue la cristallizzazione del credito portato dalle stesse.
4.- Quanto alla cartella n. 29620180034328912000 presupposta all'atto impugnato, l'affermazione del ricorrente circa il suo annullamento a cura di questa Corte di giustizia (affermazione ribadita in sede di memorie di replica rispetto alla costituirne di ADER), non è coerente alle risultanze della sentenza n.
2334/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di LE, Sez. 4, pronunciata il 17.1.2025, versata in atti. I Giudici, pronunciando sul ricorso avverso intimazione di pagamento
29620229018465555000, per quanto qui di interesse, hanno espressamente rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella in questione (29620180034328912000) dichiarando, pertanto, illegittima l'intimazione di pagamento impugnata in relazione a detta cartella.
Infatti, la sentenza in commento riporta testualmente: … “Risultano invece prescritte le restanti cartelle”…
2. “tasse automobilistiche per l'anno 2014, per l'importo di € 361,92 oltre a sanzioni e interessi (cartella di pagamento n. 29620180034328912000)”….
“
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE così provvede:
- dichiara annullate d'ufficio le seguenti cartelle 29620130079003369000, 296201500015299547000 e
29620160009878842000 (limitatamente al ruolo 44/2016);
- dichiara illegittimi gli atti opposti (n.d.r.: intimazione di pagamento) limitatamente alle cartelle n.
29620160057036819000 relativamente all'importo richiesto a titolo di tassa auto per l'anno 2011, n.
29620180034328912000 relativamente alle tasse automobilistiche per l'anno 2014 e n.
29620140006094281000 IRAP 2009.” … omissis..”.
4.1.- Tuttavia, per quanto precede, la prospettazione del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620180034328912000, quale atto presupposto alla intimazione di pagamento n. 29620229018465555000, rilavata dai Giudici per mezzo della predetta sentenza, non può non produrre effetti rispetto all'atto impugnato qui in esame. 4.1.2.- In relazione alla cartella in questione (n. 29620180034328912000), l'ADER ha rappresentato e provato che la stessa “è stata consegnata in data 31.01.2018 a mani del ricorrente;
in data 10.01.2020 veniva notificata intimazione di pagamento n. 29620199002015732000; successivamente, veniva notificata in data
25.03.2023 la intimazione di pagamento n. 29620229018465555000; in data 24.02.2025 veniva notificata l'intimazione di pagamento n° 29620249028523871000 e successivamente la intimazione di pagamento n°
29620259021405718000 in data 10.06.2025”.
4.1.3.- Non sfugge alla Corte il predetto consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la mancata impugnazione della intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione. Tuttavia, nel caso di specie, rispetto alla intimazione di pagamento n. 29620229018465555000 notificata in data 25.03.2023, i primi
Giudici con sentenza pronunciata il 17.1.2025 – e depositata il 12.5.2025 - hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla presupposta cartella di pagamento 29620180034328912000, annullando conseguentemente detta intimazione (in relazione a detto credito).
4.1.4.- Ciò posto la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimita' dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne e' il titolo fondante, sicche', qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformita' della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se gia' effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata” (ex multis Cass. Ord.
11135/2019).
4.1.5.- Dal predetto principio di diritto consegue che qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte una intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito portato da cartella di pagamento presupposta, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata l'atto consequenziale, ha l'obbligo di agire in conformita' alla statuizione giudiziale.
4.1.6.- Ciò posto, la predetta sentenza che ha rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella 29620180034328912000 è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte
- la esecutività della sentenza impugnata “se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.p.c..
4.1.7.- Ne consegue che a seguito di detta sentenza dei Giudici pronunciata il 17.1.2025 e depositata il
12.5.2025, immediatamente esecutiva, l'ADER non aveva titolo per intimare, con atto l'atto impugnato
(notificato in data 10.6.2025), il pagamento della detta cartella di pagamento 29620180034328912000, rispetto alla quale era stata rilevata l'intervenuta prescrizione del credito ivi portato. Peraltro, dall'esame della documentazione versata in atti, neppure risulta che l'ADER abbia comunicato l'esito di detta sentenza n. 2334/2025 all'ADE, che non era stata evocata in quel giudizio. Inoltre, l'ADE, nella sua costituzione nel presente giudizio, ha lamentato di essere all'oscuro della predetta circostanza.
4.1.8.- Consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua disponendosi il parziale annullamento dell'atto impugnato, corrispondente alla cartella di pagamento n. 29620180034328912000 (portante ruolo adottato da ADE). 5.- Per quanto residua la Corte, preso atto della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato - secondo la documentazione versata in atti - rileva la loro intervenuta definitività per non essere state impugnate entro i termini di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs 546/92. Consegue ulteriormente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
6.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone il parziale annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 29620180034328912000
(portante ruolo adottato da ADE). Per il resto, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
7.- La Corte, quanto al regolamento delle spese di giudizio, rileva la complessiva parziale soccombenza del ricorrente.
Considerato che
l'annullamento dell'atto impugnato è limitato alla sola cartella di pagamento
29620180034328912000 (portante ruolo adottato da ADE), al fine della liquidazione delle stesse, distingue i rapporti tra: a) ricorrente, ADER e ADE, b) ricorrente e le rimanenti convenute.
7.1.- Per quanto precede, visto il valore degli atti presupposti a quello impugnato, dispone quanto segue:
a)- In relazione ai rapporti tra ricorrente, ADE e ADER, liquida dette spese - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale). Dette spese vengono compensate tra le parti nella misura di ¼. Per la parte residua, pari ad Euro 1.116,75, condanna il ricorrente alla rifusione di quelle sostenute da ciascuna delle resistenti come segue:
- in favore dell'ADE (difesa da proprio funzionario), Euro 893,40, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma
2-sexies, del D.Lgs 546/92, oltre accessori di legge;
- in favore dell'ADER, Euro 1.116,75 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
b) – condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di LE (difeso da proprio funzionario) che liquida - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.191,20
(studio, introduttiva e decisionale) - già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - , oltre accessori di legge .
c)- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da AD (difesa da proprio funzionario), che liquida - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.191,20 (studio, introduttiva e decisionale) - già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - , oltre accessori di legge
7.2.- Per il resto, nulla sulle spese in riferimento alle convenute rimaste contumaci.
7.3.- Infine, richiamato quanto esposto al par 4.1.7.-, la Corte rileva che l'ADER e l'ADE, svolgendo funzioni complementari nell'ambito del procedimento di riscossione, non hanno posizioni antagoniste nel processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE, sezione XII, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto , dispone il parziale annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620180034328912000. Per il resto, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle resistenti, che liquida come segue: in favore dell'ADE Euro 893,40, oltre accessori di legge;
in favore dell'ADER, Euro 1.116,75, oltre accessori di legge;
in favore del Comune di LE Euro 1.191,20, oltre accessori di legge;
in favore di
AD Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei confronti delle convenute rimaste contumaci.
LE, 14.1.2025 Il Presidente
AN LI OL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Presidente
MOGAVERO NICOLA, Relatore
CONTE MARIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3160/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 1 - Sede LE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale LE
elettivamente domiciliato presso Email_5 Ag.entrate - NE - LE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Ministero Della Giustizia Tribunale Milano - Via C. Freguglia 1 20100 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 UTIF 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 IMU 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259021405718000 TARSU/TIA 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Sig. Ricorrente_1 (di seguito il Sig. “Ricorrente_1”) ha promosso ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE, contro l'Agenzia delle Entrate – NE (di seguito l'ADER), la Regione siciliana – assessorato regionale dell'economia, l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di LE
(di seguito l'”ADE”), il Comune di LE, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – ufficio delle dogane di
LE ( seguito l'”AD”) , il Ministero della giustizia (Tribunale di Milano), avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe, notificata il 10.6.2025, - per mezzo della quale, richiamate svariate cartelle di pagamento asseritamente notificate, si chiedeva il pagamento, entro cinque giorni, della somma di Euro
133.410,30 - con esclusione dei carichi di ruolo portati dalle cartelle di pagamento n.
29620160009878842000, n. 29620160110148816000, n. 29620160110148917000, n. 29620180024685115,
n. 29620180057333973000 e di quelli non aventi natura tributaria.
1.1.- Il Sig. Ricorrente_1 invoca l'annullamento della predetta intimazione di pagamento in ragione della omessa notifica delle predette presupposte cartelle di pagamento, delle quali sarebbe giunto a conoscenza solo per mezzo della notifica dell'atto impugnato.
Rappresenta che il credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620180034328912000 risulta essere stato dichiarato prescritto da altra sentenza di questa Corte, che avrebbe annullato la suddetta cartella di pagamento.
2.- L'ADER si è costituita nel presente giudizio rappresentando la regolarità delle notifiche delle cartelle presupposte all'atto impugnato e di vari atti della riscossione successivi alla cartella (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca), secondo documentazione probante versata in atti. Per il resto rappresenta la piena legittimità del proprio operato.
2.1.- Si sono, altresì, costituiti in giudizio l'AD, l'ADE ed il Comune di LE rappresentando, per quanto di rispettiva competenza, la piena legittimità del proprio operato.
2.2.- La Regione Sicilia ed il Ministero della giustizia (Tribunale di Milano), malgrado la regolarità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci.
2.3.- Il ricorrente, con memoria depositata il 2.1.2026, invoca la possibile violazione delle convenute dei
“termini prescritti dall'art. 23 e dall'art. 32 del d.lgs. n. 546/1992, con la conseguenza che la maturazione delle preclusioni assertiva e probatoria esclude dal presente procedimento qualsiasi argomentazione diversa dalle mere difese e impedisce l'acquisizione di ogni eventuale mezzo di prova, da ritenersi sin d'ora inammissibile”. Muove poi espresse censure rispetto alla documentazione prodotta dall'ADER, asseritamente non idonea a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio degli atti presupposti a quello impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Sig. Ricorrente_1 è parzialmente fondato e, per il resto, inammissibile.
3.- La Corte, in via del tutto preliminare, osserva che, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, ove la parte che non si costituisca in giudizio entro il sessantesimo giorno dalla conoscenza legale del ricorso, non incorrerà nella irricevibilità delle sue difese e delle sue produzioni. Infatti, l'art. 32 del
D. Lgs. 546/1992 prevede una serie di termini entro i quali, a pena di decadenza, le parti possono produrre memorie, documenti o repliche alle deduzioni. Se, infatti, parte resistente per la sua costituzione è soggetta solo ad un termine ordinatorio, rimane tenuta al rispetto di tutti gli altri termini previsti, a pena di decadenza, per la proposizione delle deduzioni e produzioni e documentazione.
3.1.- Riguardo al termine finale, infatti, entro il quale le controdeduzioni con allegata documentazione possono essere depositate, vale quanto stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, con le specifiche differenze riguardanti la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza o in camera di consiglio. Pertanto, la parte resistente potrà costituirsi depositando documenti e controdeduzioni entro il ventesimo giorno precedente la trattazione,
e soltanto controdeduzioni entro il decimo giorno precedente la trattazione, se trattasi di trattazione in camera di consiglio. In caso di trattazione in pubblica udienza, la parte potrà costituirsi non oltre la data fissata per l'udienza, la quale potrà essere richiesta anche da una sola parte, e fatte salve comunque le decadenze nel frattempo maturate.
3.1.2.- È stato, altresì, precisato che: "Nel processo tributario, la violazione del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, sicché permane il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del detto decreto" (Cass. n. 2585 del 2019). Il D.Lgs. n. 546/1992, infatti, non prevede alcuna espressa sanzione processuale in caso di inosservanza del termine di sessanta giorni per la costituzione in giudizio della parte resistente, ma comporta la decadenza di facoltà processuali, nel senso che la parte, che si è costituita tardivamente, deve accettare il processo nello stato in cui si trova.
3.1.3.- A parte le preclusioni cui fanno riferimento la summenzionata giurisprudenza, "nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente, cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente, sia di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del
D.Lgs. medesimo" (Cass. n. 2585/2019, Cass. n. 6734/2015 e Cass. n. 18962/2005).
Del resto, nel processo tributario, come sopra si è specificato, è altresì ammissibile la costituzione dell'appellato in udienza, senza l'osservanza dei termini e dei modi indicati nell'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992, atteso che la sanzione processuale dell'inammissibilità non è prevista dalla norma e la sua applicazione impedirebbe alla parte, in violazione dell'art. 24 Cost., di partecipare alla discussione orale della causa e di esercitare il diritto fondamentale alla difesa, confutando le ragioni della controparte e la ricorrenza delle norme da questa invocate, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
(Cass. n. 6734/2015).
3.1.4.- Dalla applicazione di tutti i suddetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue la piena legittimità della documentazione versata in atti dall'ADER in data 31.10.2025, a fronte della trattazione della causa in data odierna, nel pieno rispetto dei termini di cui al citato art. 32 del D.Lgs
546/92. 3.2.- Ciò posto, la Corte, in via ancora preliminare, osserva che la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051;
Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che il successivo oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva (individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto (quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928;
Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766; Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335).
3.2.1. - In termini generali, poi, è stato ripetutamente statuito che - tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto - le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio 2018, n. 12313; Cass., 18 settembre
2015, n. 18448).
3.2.2.- E, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070).
3.2.3.- Quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio
2014, n. 15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) - e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno
2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754).
3.2.4.– Dalla applicazione dei predetti principi di diritto alla fattispecie rimessa all'esame della Corte, consegue che le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento - a fronte dell'originaria deduzione della loro omessa notifica – introducono, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della predetta corrispondente preclusione processuale.
3.2.5.- Consegue l'infondatezza del ricorso in parte qua in ragione della notifica degli atti presupposti a quello impugnato, secondo documentazione versata in atti dalla ADER, rimasta non avversata dalla parte ricorrente in assenza di motivi aggiunti di cui all'art. 24 del D.Lgs 546/92.
3.3.- Inoltre, secondo documentazione versata in atti, ciascuna le cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato delle quali è stata eccepita l'omessa notifica (ad eccezione delle cartelle 29620230039584935000
e 29620240023566068000 notificate nell'anno 2025), è stata seguita da una o più intimazioni di pagamento non impugnate (ed in pochi casi anche altri atti della riscossione successivi alla cartella, non impugnati) con la conseguenza che il relativo credito si è cristallizzato senza che possano essere fatte valere vicende estintive (anteriori alla notifica delle dette intimazioni di pagamento). Ciò, in quanto, secondo costante orientamento di legittimità qui condiviso, l'intimazione di pagamento di cui di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602 del
1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279.
Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n. 27093.). Inoltre, l'art. 19 del D.Lgs 546/92 contiene, alla lett. i), il rimando ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado”. Infine, l'art. 2, del D.Lgs. n. 546/1992 inequivocamente menziona, appunto, l'avviso di cui all'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, quale ultimo atto, unitamente alla cartella di pagamento, rientrante nella giurisdizione tributaria, escludendo, invece, da tale giurisdizione gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella e del detto avviso. Sicché, indicandone l'appartenenza alla giurisdizione tributaria, il legislatore ha, all'evidenza, attribuito, tanto all'intimazione di pagamento, quanto alla cartella di pagamento, natura di atti autonomamente impugnabili ex art. 19 D.Lgs.
n. 546/1992.
3.3.1.- Non può, pertanto, dubitarsi che rispetto alla intimazione di pagamento ricorra l'onere, e non la facoltà, di impugnazione. Ne consegue che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
3.3.2.- Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito: "In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione" (Cass. 6436/2025).
3.3.3.- La Corte ritiene di indugiare sulla suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata, come avvenuto nel caso di specie.
Si osserva che, a mente dell'art. 50, comma 1, del DPR 602/73, ove la cartella di pagamento non sia pagata entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica, il concessionario procede all'espropriazione forzata. A mente dei commi 2 e 3 del cit. art. 50, se la detta espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica dell'intimazione di pagamento, la quale perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Ne consegue, appunto, la suscettibilità dell'intimazione di pagamento ad essere reiterata in quanto, tale atto, ai sensi dell'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, va notificato quando sia decorso un anno dall'avvenuta notifica del provvedimento esecutivo (cartella di pagamento portante il ruolo o accertamento impoesattivo) e l'agente della riscossione, per tutto quel tempo, non abbia proceduto a iniziare l'esecuzione. Inoltre, ai sensi del comma 3, del medesimo art. 50, l'intimazione perde efficacia decorso un anno dalla notifica. Quindi,
l'ente deve aver intimato il pagamento con il provvedimento esecutivo per procedersi a pignoramento. Se, poi, l'agente della riscossione è rimasto inerte per tutto l'anno successivo a quella notifica, per procedere all'esecuzione deve notificare la prima intimazione di pagamento, la quale ha efficacia di un anno (come era per l'intimazione contenuta nel provvedimento esecutivo). Se, ancora, resta inerte, passato un anno dalla notifica della prima intimazione, per procedere con il pignoramento, ne deve notificare una seconda, la quale ha efficacia, pur essa, di un anno, sicché, passato anche quel tempo, dovrà notificare una terza intimazione prima di procedere con il pignoramento, e così via. L'efficacia delle intimazioni di cui trattasi e, di conseguenza, la perdita di efficacia, vanno dunque, parametrate alla possibilità dell'ente riscossore di procedere al successivo pignoramento.
Inoltre, secondo la norma in commento, l'ADER non è tenuta ad adottare una intimazione di pagamento per ciascuna cartella di pagamento che ha in carico. Ne consegue che, quando l'ADER rispetto ad un medesimo contribuente abbia in carico svariate cartelle di pagamento (anche già precedentemente intimate) rispetto alle quali solo relativamente ad una parte di esse sia necessaria l'adozione di una nuova intimazione di pagamento, la norma in commento non esclude che quest'ultima le comprenda tutte. Di qui il detto onere del contribuente di impugnare ciascuna delle varie intimazioni di pagamento - che possono, eventualmente, succedersi al verificarsi delle predette circostanze – al fine di evitare che il relativo credito si consolidi con la conseguente preclusione di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
3.3.4.- Dalla mancata impugnazione delle predette intimazioni di pagamento - che hanno preceduto la notifica della cartella impugnata - consegue la cristallizzazione del credito portato dalle stesse.
4.- Quanto alla cartella n. 29620180034328912000 presupposta all'atto impugnato, l'affermazione del ricorrente circa il suo annullamento a cura di questa Corte di giustizia (affermazione ribadita in sede di memorie di replica rispetto alla costituirne di ADER), non è coerente alle risultanze della sentenza n.
2334/2025 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di LE, Sez. 4, pronunciata il 17.1.2025, versata in atti. I Giudici, pronunciando sul ricorso avverso intimazione di pagamento
29620229018465555000, per quanto qui di interesse, hanno espressamente rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella in questione (29620180034328912000) dichiarando, pertanto, illegittima l'intimazione di pagamento impugnata in relazione a detta cartella.
Infatti, la sentenza in commento riporta testualmente: … “Risultano invece prescritte le restanti cartelle”…
2. “tasse automobilistiche per l'anno 2014, per l'importo di € 361,92 oltre a sanzioni e interessi (cartella di pagamento n. 29620180034328912000)”….
“
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE così provvede:
- dichiara annullate d'ufficio le seguenti cartelle 29620130079003369000, 296201500015299547000 e
29620160009878842000 (limitatamente al ruolo 44/2016);
- dichiara illegittimi gli atti opposti (n.d.r.: intimazione di pagamento) limitatamente alle cartelle n.
29620160057036819000 relativamente all'importo richiesto a titolo di tassa auto per l'anno 2011, n.
29620180034328912000 relativamente alle tasse automobilistiche per l'anno 2014 e n.
29620140006094281000 IRAP 2009.” … omissis..”.
4.1.- Tuttavia, per quanto precede, la prospettazione del ricorrente circa l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 29620180034328912000, quale atto presupposto alla intimazione di pagamento n. 29620229018465555000, rilavata dai Giudici per mezzo della predetta sentenza, non può non produrre effetti rispetto all'atto impugnato qui in esame. 4.1.2.- In relazione alla cartella in questione (n. 29620180034328912000), l'ADER ha rappresentato e provato che la stessa “è stata consegnata in data 31.01.2018 a mani del ricorrente;
in data 10.01.2020 veniva notificata intimazione di pagamento n. 29620199002015732000; successivamente, veniva notificata in data
25.03.2023 la intimazione di pagamento n. 29620229018465555000; in data 24.02.2025 veniva notificata l'intimazione di pagamento n° 29620249028523871000 e successivamente la intimazione di pagamento n°
29620259021405718000 in data 10.06.2025”.
4.1.3.- Non sfugge alla Corte il predetto consolidato orientamento di legittimità secondo il quale la mancata impugnazione della intimazione di pagamento comporta la cristallizzazione. Tuttavia, nel caso di specie, rispetto alla intimazione di pagamento n. 29620229018465555000 notificata in data 25.03.2023, i primi
Giudici con sentenza pronunciata il 17.1.2025 – e depositata il 12.5.2025 - hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla presupposta cartella di pagamento 29620180034328912000, annullando conseguentemente detta intimazione (in relazione a detto credito).
4.1.4.- Ciò posto la Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “l'iscrizione nei ruoli straordinari dell'intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall'avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articoli 11 e 15 bis, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimita' dipende pur sempre da quella dell'atto impositivo presupposto, che ne e' il titolo fondante, sicche', qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l'obbligo di agire in conformita' della statuizione giudiziale, sia ove l'iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia se gia' effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata” (ex multis Cass. Ord.
11135/2019).
4.1.5.- Dal predetto principio di diritto consegue che qualora intervenga una sentenza del Giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte una intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione del credito portato da cartella di pagamento presupposta, l'ente impositore, cosi' come il Giudice dinanzi al quale sia stata impugnata l'atto consequenziale, ha l'obbligo di agire in conformita' alla statuizione giudiziale.
4.1.6.- Ciò posto, la predetta sentenza che ha rilevato l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella 29620180034328912000 è immediatamente esecutiva, senza che in atti sia presente documentazione dalla quale desumere se la stessa sia stata impugnata e, qualora impugnata, se sia stata richiesta ed ottenuta la sospensione della sua esecutività ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 546/92 che, novellato dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 30.12.2023, n. 220 con decorrenza dal 04.01.2024, consente all'appellante di chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere -in tutto o in parte
- la esecutività della sentenza impugnata “se sussistono gravi e fondati motivi”, analogamente a quanto disposto dall'art. 283 c.p.c..
4.1.7.- Ne consegue che a seguito di detta sentenza dei Giudici pronunciata il 17.1.2025 e depositata il
12.5.2025, immediatamente esecutiva, l'ADER non aveva titolo per intimare, con atto l'atto impugnato
(notificato in data 10.6.2025), il pagamento della detta cartella di pagamento 29620180034328912000, rispetto alla quale era stata rilevata l'intervenuta prescrizione del credito ivi portato. Peraltro, dall'esame della documentazione versata in atti, neppure risulta che l'ADER abbia comunicato l'esito di detta sentenza n. 2334/2025 all'ADE, che non era stata evocata in quel giudizio. Inoltre, l'ADE, nella sua costituzione nel presente giudizio, ha lamentato di essere all'oscuro della predetta circostanza.
4.1.8.- Consegue l'accoglimento del ricorso in parte qua disponendosi il parziale annullamento dell'atto impugnato, corrispondente alla cartella di pagamento n. 29620180034328912000 (portante ruolo adottato da ADE). 5.- Per quanto residua la Corte, preso atto della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all'atto impugnato - secondo la documentazione versata in atti - rileva la loro intervenuta definitività per non essere state impugnate entro i termini di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs 546/92. Consegue ulteriormente l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92 a mente del quale “Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.”
6.- Per tutto quanto precede la Corte accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dispone il parziale annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento 29620180034328912000
(portante ruolo adottato da ADE). Per il resto, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
7.- La Corte, quanto al regolamento delle spese di giudizio, rileva la complessiva parziale soccombenza del ricorrente.
Considerato che
l'annullamento dell'atto impugnato è limitato alla sola cartella di pagamento
29620180034328912000 (portante ruolo adottato da ADE), al fine della liquidazione delle stesse, distingue i rapporti tra: a) ricorrente, ADER e ADE, b) ricorrente e le rimanenti convenute.
7.1.- Per quanto precede, visto il valore degli atti presupposti a quello impugnato, dispone quanto segue:
a)- In relazione ai rapporti tra ricorrente, ADE e ADER, liquida dette spese - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M.
37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.489,00 (studio, introduttiva e decisionale). Dette spese vengono compensate tra le parti nella misura di ¼. Per la parte residua, pari ad Euro 1.116,75, condanna il ricorrente alla rifusione di quelle sostenute da ciascuna delle resistenti come segue:
- in favore dell'ADE (difesa da proprio funzionario), Euro 893,40, già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma
2-sexies, del D.Lgs 546/92, oltre accessori di legge;
- in favore dell'ADER, Euro 1.116,75 (studio, introduttiva e decisionale), oltre accessori di legge;
b) – condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Comune di LE (difeso da proprio funzionario) che liquida - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.191,20
(studio, introduttiva e decisionale) - già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - , oltre accessori di legge .
c)- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da AD (difesa da proprio funzionario), che liquida - con riferimento al pertinente scaglione, ai valori minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022 – in Euro 1.191,20 (studio, introduttiva e decisionale) - già ridotte ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs 546/92 - , oltre accessori di legge
7.2.- Per il resto, nulla sulle spese in riferimento alle convenute rimaste contumaci.
7.3.- Infine, richiamato quanto esposto al par 4.1.7.-, la Corte rileva che l'ADER e l'ADE, svolgendo funzioni complementari nell'ambito del procedimento di riscossione, non hanno posizioni antagoniste nel processo tributario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di LE, sezione XII, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto , dispone il parziale annullamento dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n.
29620180034328912000. Per il resto, dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs 546/92.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle resistenti, che liquida come segue: in favore dell'ADE Euro 893,40, oltre accessori di legge;
in favore dell'ADER, Euro 1.116,75, oltre accessori di legge;
in favore del Comune di LE Euro 1.191,20, oltre accessori di legge;
in favore di
AD Euro 1.191,20, oltre accessori di legge.
Nulla sulle spese nei confronti delle convenute rimaste contumaci.
LE, 14.1.2025 Il Presidente
AN LI OL