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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/06/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6188/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6188/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SABBI Parte_1 C.F._1
BARBARA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIELLA Controparte_1 C.F._2
SC
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso per l'affidamento e il mantenimento della figlia naturale ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss. c.p.c . regolarmente depositato, la signora ha chiesto la regolamentazione Parte_1
della responsabilità genitoriale della figlia nata a [...] il [...]. Il signor Per_1 CP_1 regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alle domande di controparte precisando le proprie conclusioni.
Con nota congiunta depositata in data 16.6.2025 le parti hanno rappresentato di aver definito congiuntamente le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore e hanno Per_1
chiesto la trasformazione del ricorso da giudiziale a congiunto.
All'udienza di comparizione personale del 18.6.2025 le parti hanno ribadito di voler definire il presente giudizio alle seguenti condizioni: “La figlia minore in osservanza degli artt. 337 Per_1
ter c.c. sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Valmontone, Via Colle San Giudico n. 105; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere insieme le decisioni di maggior interesse per la figlia legate all'istruzione, all'educazione ed alla salute della medesima. In caso di disaccordo tra i genitori, ciascuno di loro potrà ricorrere al Giudice;
Il padre potrà tenere con sé la piccola liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici e sportivi della minore e, comunque, almeno con le seguenti modalità: - il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 nel periodo invernale e sino alle 21:00 nel periodo estivo, quando la riaccompagnerà a casa della madre, ovvero presso la nonna materna in caso di assenza della madre;
- due fine settimana alternati al mese a partire dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 19:00 nel periodo invernale ed alle ore 20:00 nel periodo estivo, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- laddove il sig. nei giorni di sua spettanza CP_1
non potesse prendere la figlia dovrà darne comunicazione alla sig.ra almeno 24 ore prima Pt_1
per consentire alla medesima di organizzarsi in considerazione dei suoi impegni lavorativi e nell'interesse della minore;
le festività saranno così regolate: - nel periodo estivo Per_1
trascorrerà 15 gg anche non consecutivi con il padre e 15 gg anche non consecutivi con la madre. Il periodo dei quindici giorni sarà concordato entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza della figlia e daranno la loro reciproca reperibilità telefonica al fine che gli stessi possano avere contatti con l'altro genitore;
- per le festività natalizie la figlia, ad anni alterni, starà con un genitore dal giorno 23 dicembre sino al 29 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali - ad anni alterni – la figlia starà con un genitore dalle ore 11:00 del sabato Santo sino alle ore 10:00 del lunedì di Pasquetta. Pertanto a partire dall'anno 2025 trascorrerà il periodo di natale con il padre Per_1
e il periodo di capodanno con la madre e così via ad anni alterni;
- le ulteriori festività (25 Aprile, 1
Maggio etc.), salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'alternanza annuale presso ciascun genitore;
- i genitori potranno trascorrere con i figli eventuali settimane di vacanza aggiuntive sia estive che invernali previo accordo tra i genitori sulle modalità ed i tempi dei viaggi;
disporre, a carico del Signor un contributo per il mantenimento a favore della figlia Controparte_1 Per_1 pari ad €. 300,00 (comprensivo di mensa scolastica e baby sitter) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla ricorrente le cui coordinate bancarie verranno successivamente comunicate;
le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludiche, per vacanze, ecc e comunque come previste dal protocollo siglato dall'intestato
Tribunale) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. In particolare, ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese scolastiche e di studio, delle spese straordinarie medicodentistiche non coperte dal SSN nonché le spese di ticket e quelle per la parte eccedente la copertura del SSN, delle spese straordinarie sportive e delle spese straordinarie ludico-ricreative, sostenute nell'esclusivo interesse della bambina tutte da concordarsi previamente tra i genitori e di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa. Per quanto riguarda la modalità di richiesta delle spese straordinarie da concordarsi la prassi sarà la seguente: il genitore che vuole effettuare una spesa deve darne comunicazione e richiesta scritta, anche mediante messaggio telefonico, all'altro che dovrà eventualmente manifestare il proprio dissenso entro il termine massimo di 5 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie non concordate previamente tra i genitori saranno a carico del solo genitore che decide la loro effettuazione. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, ciascun genitore corrisponderà all'altro il 50% di tutte, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per tutto il resto varranno le previsioni di cui al
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Velletri. l'assegno unico universale, atteso il collocamento prevalente presso la madre, sarà percepito per intero da quest'ultima; il
Signor cederà, entro 6 mesi dal provvedimento ovvero nel termine più ampio che dovesse CP_1 essere necessario per l'espletamento degli incombenti del caso, a titolo gratuito e senza corrispettivo alcuno (non avendo mai di fatto pagato nulla), il 50% dell'immobile alla sig.ra che rimarrà Pt_1
unica proprietaria e continuerà a pagare autonomamente ed in via esclusiva le rate di mutuo.
Tuttavia, il sig. rimarrà nella posizione di garante e si renderà disponibile a collaborare a CP_1 tutte le attività necessarie all'operazione nonché a spostare altrove la propria residenza;
In ordine ai finanziamenti in corso ognuno continuerà a pagare le rate che sta pagando: la sig.ra il Pt_1 finanziamento di € 10.000,00 preso in occasione della nascita di con una rata di circa € Per_1
200,00 al mese, oltre al mutuo (€ 387,00) ed a quella di € 287,00 relativa al debito personale del sig.
tramite cessione del quinto. Il sig. continuerà a pagare le rate della di € CP_1 CP_1 Pt_2
267,00 mensili (prestito contratto per la ristrutturazione della casa), nonchè le spese per impianto di riscaldamento di € 50,00 al mese. Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro l'indirizzo ed i recapiti telefonici ove potere reperire la figlia minore in occasione di spostamenti fuori città, sia per le ferie estive che per altre occasioni di festa o di temporanea assenza dalla città di residenza. I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti;
Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR CA MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CA MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. TA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6188/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. SABBI Parte_1 C.F._1
BARBARA
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIELLA Controparte_1 C.F._2
SC
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: regolamentazione ed esercizio della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 18.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso per l'affidamento e il mantenimento della figlia naturale ex artt. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis e ss. c.p.c . regolarmente depositato, la signora ha chiesto la regolamentazione Parte_1
della responsabilità genitoriale della figlia nata a [...] il [...]. Il signor Per_1 CP_1 regolarmente costituitosi in giudizio, si è opposto alle domande di controparte precisando le proprie conclusioni.
Con nota congiunta depositata in data 16.6.2025 le parti hanno rappresentato di aver definito congiuntamente le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore e hanno Per_1
chiesto la trasformazione del ricorso da giudiziale a congiunto.
All'udienza di comparizione personale del 18.6.2025 le parti hanno ribadito di voler definire il presente giudizio alle seguenti condizioni: “La figlia minore in osservanza degli artt. 337 Per_1
ter c.c. sarà affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Valmontone, Via Colle San Giudico n. 105; la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali si impegnano ad assumere insieme le decisioni di maggior interesse per la figlia legate all'istruzione, all'educazione ed alla salute della medesima. In caso di disaccordo tra i genitori, ciascuno di loro potrà ricorrere al Giudice;
Il padre potrà tenere con sé la piccola liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici e sportivi della minore e, comunque, almeno con le seguenti modalità: - il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 nel periodo invernale e sino alle 21:00 nel periodo estivo, quando la riaccompagnerà a casa della madre, ovvero presso la nonna materna in caso di assenza della madre;
- due fine settimana alternati al mese a partire dal venerdì pomeriggio alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 19:00 nel periodo invernale ed alle ore 20:00 nel periodo estivo, quando la riaccompagnerà a casa della madre;
- laddove il sig. nei giorni di sua spettanza CP_1
non potesse prendere la figlia dovrà darne comunicazione alla sig.ra almeno 24 ore prima Pt_1
per consentire alla medesima di organizzarsi in considerazione dei suoi impegni lavorativi e nell'interesse della minore;
le festività saranno così regolate: - nel periodo estivo Per_1
trascorrerà 15 gg anche non consecutivi con il padre e 15 gg anche non consecutivi con la madre. Il periodo dei quindici giorni sarà concordato entro il 30 maggio di ogni anno. Entrambi i genitori si comunicheranno reciprocamente i luoghi di vacanza della figlia e daranno la loro reciproca reperibilità telefonica al fine che gli stessi possano avere contatti con l'altro genitore;
- per le festività natalizie la figlia, ad anni alterni, starà con un genitore dal giorno 23 dicembre sino al 29 dicembre e dal 30 dicembre sino al 6 gennaio con l'altro genitore;
per le vacanze pasquali - ad anni alterni – la figlia starà con un genitore dalle ore 11:00 del sabato Santo sino alle ore 10:00 del lunedì di Pasquetta. Pertanto a partire dall'anno 2025 trascorrerà il periodo di natale con il padre Per_1
e il periodo di capodanno con la madre e così via ad anni alterni;
- le ulteriori festività (25 Aprile, 1
Maggio etc.), salvo diverso accordo tra le parti, seguiranno l'alternanza annuale presso ciascun genitore;
- i genitori potranno trascorrere con i figli eventuali settimane di vacanza aggiuntive sia estive che invernali previo accordo tra i genitori sulle modalità ed i tempi dei viaggi;
disporre, a carico del Signor un contributo per il mantenimento a favore della figlia Controparte_1 Per_1 pari ad €. 300,00 (comprensivo di mensa scolastica e baby sitter) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul c/c bancario intestato alla ricorrente le cui coordinate bancarie verranno successivamente comunicate;
le spese straordinarie, previamente concordate, (mediche non mutuabili, scolastiche, sportive, ludiche, per vacanze, ecc e comunque come previste dal protocollo siglato dall'intestato
Tribunale) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%. In particolare, ciascun genitore contribuirà al 50% delle spese scolastiche e di studio, delle spese straordinarie medicodentistiche non coperte dal SSN nonché le spese di ticket e quelle per la parte eccedente la copertura del SSN, delle spese straordinarie sportive e delle spese straordinarie ludico-ricreative, sostenute nell'esclusivo interesse della bambina tutte da concordarsi previamente tra i genitori e di cui dovrà essere fornita documentazione giustificativa. Per quanto riguarda la modalità di richiesta delle spese straordinarie da concordarsi la prassi sarà la seguente: il genitore che vuole effettuare una spesa deve darne comunicazione e richiesta scritta, anche mediante messaggio telefonico, all'altro che dovrà eventualmente manifestare il proprio dissenso entro il termine massimo di 5 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie non concordate previamente tra i genitori saranno a carico del solo genitore che decide la loro effettuazione. Relativamente alle sole spese mediche straordinarie, ritenute necessarie dal medico curante, ciascun genitore corrisponderà all'altro il 50% di tutte, dietro semplice richiesta e presentazione del documento comprovante la spesa. Per tutto il resto varranno le previsioni di cui al
Protocollo sulle spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Velletri. l'assegno unico universale, atteso il collocamento prevalente presso la madre, sarà percepito per intero da quest'ultima; il
Signor cederà, entro 6 mesi dal provvedimento ovvero nel termine più ampio che dovesse CP_1 essere necessario per l'espletamento degli incombenti del caso, a titolo gratuito e senza corrispettivo alcuno (non avendo mai di fatto pagato nulla), il 50% dell'immobile alla sig.ra che rimarrà Pt_1
unica proprietaria e continuerà a pagare autonomamente ed in via esclusiva le rate di mutuo.
Tuttavia, il sig. rimarrà nella posizione di garante e si renderà disponibile a collaborare a CP_1 tutte le attività necessarie all'operazione nonché a spostare altrove la propria residenza;
In ordine ai finanziamenti in corso ognuno continuerà a pagare le rate che sta pagando: la sig.ra il Pt_1 finanziamento di € 10.000,00 preso in occasione della nascita di con una rata di circa € Per_1
200,00 al mese, oltre al mutuo (€ 387,00) ed a quella di € 287,00 relativa al debito personale del sig.
tramite cessione del quinto. Il sig. continuerà a pagare le rate della di € CP_1 CP_1 Pt_2
267,00 mensili (prestito contratto per la ristrutturazione della casa), nonchè le spese per impianto di riscaldamento di € 50,00 al mese. Ciascun genitore si obbliga a comunicare all'altro l'indirizzo ed i recapiti telefonici ove potere reperire la figlia minore in occasione di spostamenti fuori città, sia per le ferie estive che per altre occasioni di festa o di temporanea assenza dalla città di residenza. I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto e/o documenti equipollenti;
Spese compensate”.
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della medesima, né con norme imperative, il
Collegio ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, tenuto conto dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.21 comma 3 c.p.c.,
OMOLOGA le condizioni pattuite dalle parti in ordine alla regolamentazione e all'esercizio della responsabilità genitoriale;
spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 18/06/2025.
Il giudice estensore Il presidente
TA BR CA MA