Articolo 8 della Legge 2 maggio 1983, n. 156
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 maggio 1983
Art. 8.
Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, e' assegnato, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprieta' alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:
a) limitatamente ad una sola unita' immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;
b) per le unita' immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di, cui alla precedente lettera a), un contributo in conto capitale pari, al 30 per cento, e comunque non oltre, della spesa necessaria per le relative opere.
Entrata in vigore il 22 maggio 1983
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