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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
TO NI, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi N 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZP01354561373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: rinvio - accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: opposizione rinvio - rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata dal curatore ha impugnato l'avviso di liquidazione n. TZP01354561373 notificato al curatore stesso il 03/09/2024 ed emesso da Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Territoriale di Livorno, per Imposta di successione, sanzioni e spese di notifica– relativi all'anno 2020 - per complessivi € 33.727,41.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1) In via preliminare Illegittimità del prelievo poiché il soggetto passivo della tassazione ipotetica può essere individuato solo alla chiusura della procedura e al termine della fase giudiziaria per la gestione della massa patrimoniale, ovvero dopo il deposito di rendiconto. Sicchè l'adempimento non è dovuto per difetto di capacità contributiva
2) L'avviso di liquidazione illegittimo per assenza di presupposti sia oggettivi che soggettivi per l'applicazione dell'imposta di successione in capo al curatore dell'eredità giacente.
Difatti, l'art. 1 del D. Leg. 31.10.1990 n. 346 prevede che oggetto dell'imposta sono: “i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte” aggiungendo al comma 3 che “l'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta”.
Tuttavia, il curatore non può essere considerato né un rappresentante legale, né un sostituto, del chiamato all'eredità.
Da un lato, infatti, il curatore non è un rappresentante dei chiamati all'eredità, né del defunto né dei creditori di questi, né dello Stato, in quanto agisce in nome proprio, anche se non per un proprio interesse;
dall'altro lato, non è un sostituto del chiamato all'eredità, in quanto non agisce nell'interesse del medesimo.
l'art. 1 del TUS non può trovare applicazione nell'ambito dell'eredità giacente, in quanto nel corso della procedura non si assiste ad alcun trasferimento di beni in capo alla curatela, potendo ravvisare in capo a quest'ultimo unicamente la detenzione e non il possesso.
Quanto all'assenza del presupposto soggettivo, osserva la parte ricorrente che l'imposta è dovuta "dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”;
- l'art. 7 comma 4 precisa “Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.
- l'art. 28 comma 2 precisa “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gliesecutori testamentari.”
Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto passivo dell'imposta essendo stato annoverato unicamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione.
Egli è mero detentore dei beni ereditari in funzione dell'adempimento di una serie di obblighi di amministrazione e dichiarativi, ma non un possessore nemmeno temporaneo dei beni stessi, non il possesso di un reddito o la sussistenza di incrementi patrimoniali ma l'esistenza e l'individuazione certa del soggetto che è/sarà titolare dei beni sottesi dall'eredità giacente, e quindi dei relativi incrementi, in quanto è in capo a tale soggetto che, in ultimo, si realizzano le condizioni necessarie per la tassazione ai fini dell'imposta di successione.
Nel merito la Curatela ritiene, altresì, l'avviso di liquidazione illegittimo con riferimento alle Imposte Ipotecarie,
Catastali, Imposta di Bollo, Tassa Ipotecaria e Tributi Speciali oggetto di autoliquidazione nella dichiarazione di successione.
Per quanto concerne l'imposta Ipotecaria, occorre preliminarmente considerare che l'art.1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 prevede che siano oggetto di imposizione "le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari".
Ma gli articoli 2643 e seguenti del codice civile non prevedono alcun obbligo di trascrizione in capo al curatore dellRicorrente_1. L'art. 5 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 dispone espressamente che "Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti [omissis] l'ufficio del registro redige il certificato di successione [omissis] e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione."
Ma nel corso della giacenza dell'Eredità non si dà luogo a devoluzione alcuna e pertanto non si dovrà procedere a trascrivere alcunché né sarà dovuto il pagamento di alcuna Imposta Ipotecaria, Imposta di Bollo,
Tassa Ipotecaria e Tributi Speciali.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio finanziario osservando che mentre ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all'eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari.
Il comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che «I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 31 hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, l'articolo 36 («Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
»), al comma 3 del TUS dispone che «Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditaririspettivamente posseduti».
I soggetti che hanno pagato l'imposta si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti.
Alla luce del delineato quadro normativo, i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti
».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Sulla questione di diritto inerente alla vicenda in esame vi è stata una recentissima pronuncia della Corte di legittimità che ha dettato un principio al quale questo Collegio ritiene di doversi conformare. Con Ord. n.
27081/2024, la S.C. ha ritenuto che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, c.2 e 31 del D.Lgs n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, cc. 3 e 4 del D.Lgs medesimo, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali ricade la responsabilità patrimoniale.
Tale principio di diritto è stato confermato anche da successiva ord. della sez. 5° (n. 28869 del 08/11/2024).
La Cassazione, nelle sue argomentazioni, dà puntuale risposta, risolvendole, alle questioni sollevate dalla curatela dell'eredità giacente:
1) non si può ritenere che il curatore debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente.
Il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non potrebbe affermarsi che il Curatore debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (, in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario
2) Il curatore viene definito come “possessore” dei beni, per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali. Ed infatti, ai fini del pagamento delle imposte è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso.
3) In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15/07/2009 n. 16428). Ulteriore conferma di ciò si rinviene ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco.
Tale previsione non avrebbe alcun senso se non si desse per ammesso che il curatore è tenuto ad assolvere al debito tributario.
Affermata conclusivamente l'infondatezza del ricorso per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra spiegate, ritiene questo Collegio di dover dichiarare compensate le spese di lite per la particolare natura delle questioni agite e per il dubbio che poteva nutrirsi in ordine alla circostanza che questa sentenza ha specificamente trattato poco sopra sub punto 1).
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:45 con la seguente composizione collegiale:
PA ROBERTO, Presidente
TO NI, Relatore
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 335/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno - Via Aurelio Lampredi N 71 57121 Livorno LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TZP01354561373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 312/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: rinvio - accoglimento ricorso
Resistente/Appellato: opposizione rinvio - rigetto ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 rappresentata dal curatore ha impugnato l'avviso di liquidazione n. TZP01354561373 notificato al curatore stesso il 03/09/2024 ed emesso da Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Livorno – Ufficio Territoriale di Livorno, per Imposta di successione, sanzioni e spese di notifica– relativi all'anno 2020 - per complessivi € 33.727,41.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi:
1) In via preliminare Illegittimità del prelievo poiché il soggetto passivo della tassazione ipotetica può essere individuato solo alla chiusura della procedura e al termine della fase giudiziaria per la gestione della massa patrimoniale, ovvero dopo il deposito di rendiconto. Sicchè l'adempimento non è dovuto per difetto di capacità contributiva
2) L'avviso di liquidazione illegittimo per assenza di presupposti sia oggettivi che soggettivi per l'applicazione dell'imposta di successione in capo al curatore dell'eredità giacente.
Difatti, l'art. 1 del D. Leg. 31.10.1990 n. 346 prevede che oggetto dell'imposta sono: “i trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte” aggiungendo al comma 3 che “l'imposta si applica anche nei casi di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente e di dichiarazione di morte presunta”.
Tuttavia, il curatore non può essere considerato né un rappresentante legale, né un sostituto, del chiamato all'eredità.
Da un lato, infatti, il curatore non è un rappresentante dei chiamati all'eredità, né del defunto né dei creditori di questi, né dello Stato, in quanto agisce in nome proprio, anche se non per un proprio interesse;
dall'altro lato, non è un sostituto del chiamato all'eredità, in quanto non agisce nell'interesse del medesimo.
l'art. 1 del TUS non può trovare applicazione nell'ambito dell'eredità giacente, in quanto nel corso della procedura non si assiste ad alcun trasferimento di beni in capo alla curatela, potendo ravvisare in capo a quest'ultimo unicamente la detenzione e non il possesso.
Quanto all'assenza del presupposto soggettivo, osserva la parte ricorrente che l'imposta è dovuta "dagli eredi e dai legatari per le successioni, dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi”;
- l'art. 7 comma 4 precisa “Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”.
- l'art. 28 comma 2 precisa “Sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, anche nel caso di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta, ovvero i loro rappresentanti legali;
gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; gli amministratori dell'eredità e i curatori delle eredità giacenti;
gliesecutori testamentari.”
Il curatore dell'eredità giacente non è soggetto passivo dell'imposta essendo stato annoverato unicamente tra i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione.
Egli è mero detentore dei beni ereditari in funzione dell'adempimento di una serie di obblighi di amministrazione e dichiarativi, ma non un possessore nemmeno temporaneo dei beni stessi, non il possesso di un reddito o la sussistenza di incrementi patrimoniali ma l'esistenza e l'individuazione certa del soggetto che è/sarà titolare dei beni sottesi dall'eredità giacente, e quindi dei relativi incrementi, in quanto è in capo a tale soggetto che, in ultimo, si realizzano le condizioni necessarie per la tassazione ai fini dell'imposta di successione.
Nel merito la Curatela ritiene, altresì, l'avviso di liquidazione illegittimo con riferimento alle Imposte Ipotecarie,
Catastali, Imposta di Bollo, Tassa Ipotecaria e Tributi Speciali oggetto di autoliquidazione nella dichiarazione di successione.
Per quanto concerne l'imposta Ipotecaria, occorre preliminarmente considerare che l'art.1 del D. Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 prevede che siano oggetto di imposizione "le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari".
Ma gli articoli 2643 e seguenti del codice civile non prevedono alcun obbligo di trascrizione in capo al curatore dellRicorrente_1. L'art. 5 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 dispone espressamente che "Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o diritti reali immobiliari, a chiunque devoluti [omissis] l'ufficio del registro redige il certificato di successione [omissis] e ne richiede la trascrizione, compilando in duplice esemplare la nota a spese dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di successione."
Ma nel corso della giacenza dell'Eredità non si dà luogo a devoluzione alcuna e pertanto non si dovrà procedere a trascrivere alcunché né sarà dovuto il pagamento di alcuna Imposta Ipotecaria, Imposta di Bollo,
Tassa Ipotecaria e Tributi Speciali.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio finanziario osservando che mentre ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, i soggetti passivi dell'imposta sono gli eredi, ai sensi del successivo articolo 28, comma 2, l'obbligo di presentazione della dichiarazione di successione grava sui soggetti chiamati all'eredità, i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente, gli amministratori dell'eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari.
Il comma 5 dello stesso articolo 28 prevede che «I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 31 hanno rinunziato all'eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell'eredità.
Per quanto riguarda il pagamento dell'imposta, l'articolo 36 («Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta
»), al comma 3 del TUS dispone che «Fino a quando l'eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditaririspettivamente posseduti».
I soggetti che hanno pagato l'imposta si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria.
Pertanto, fino all'accettazione dell'eredità, chi non è in possesso di beni ereditari non deve rispondere dell'imposta e chi ne è in possesso non deve risponderne oltre il limite del valore dei beni posseduti.
Alla luce del delineato quadro normativo, i curatori delle eredità giacenti sono obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento della imposta «nel limite del valore dei beni ereditari posseduti
».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.
Sulla questione di diritto inerente alla vicenda in esame vi è stata una recentissima pronuncia della Corte di legittimità che ha dettato un principio al quale questo Collegio ritiene di doversi conformare. Con Ord. n.
27081/2024, la S.C. ha ritenuto che il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, c.2 e 31 del D.Lgs n. 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto, ai sensi dell'art. 36, cc. 3 e 4 del D.Lgs medesimo, al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali ricade la responsabilità patrimoniale.
Tale principio di diritto è stato confermato anche da successiva ord. della sez. 5° (n. 28869 del 08/11/2024).
La Cassazione, nelle sue argomentazioni, dà puntuale risposta, risolvendole, alle questioni sollevate dalla curatela dell'eredità giacente:
1) non si può ritenere che il curatore debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente.
Il curatore deve considerarsi un responsabile di imposta per i tributi dovuti dall'eredità giacente, seppur nei limiti «del valore dei beni ereditari in suo possesso»: non vi è dubbio infatti che il curatore non sia tenuto ultra vires, sicché non potrebbe affermarsi che il Curatore debba risponderne direttamente personalmente con i propri beni (, in quanto ex lege non può viceversa che risponderne nei limiti di patrimonio ereditario
2) Il curatore viene definito come “possessore” dei beni, per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali. Ed infatti, ai fini del pagamento delle imposte è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l'onere di promuovere la necessaria autorizzazione (art. 530 cod. civ.) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso.
3) In tema di imposte ipotecarie e catastali correlate alla successione, il curatore dell'eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell'art. 28, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell'art. 36, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 346 del 1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (Cass. 15/07/2009 n. 16428). Ulteriore conferma di ciò si rinviene ulteriore conferma proprio nell'art. 36 che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco.
Tale previsione non avrebbe alcun senso se non si desse per ammesso che il curatore è tenuto ad assolvere al debito tributario.
Affermata conclusivamente l'infondatezza del ricorso per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra spiegate, ritiene questo Collegio di dover dichiarare compensate le spese di lite per la particolare natura delle questioni agite e per il dubbio che poteva nutrirsi in ordine alla circostanza che questa sentenza ha specificamente trattato poco sopra sub punto 1).
P.Q.M.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Compensa le spese.