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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1424/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 20/11/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 20/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12403/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00409483 11 000 IVA-REGIMI SPECIALI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5035/2024 depositato il
20/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato nei termini di legge all'Agenzia delle Entrate SI e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si costituisce in giudizio la convenuta Associazione_1, mentre rimane contumace l'Agenzia della SI.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte la Regione Campania impugnando una cartella di pagamento, n. 07120240040948311000, notificata in data 7.03.2024, relativa al recupero IVA forfettaria su Modello IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020 di importo pari ad euro1082,01
in particolare parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della comunicazione di irregolarità come indicata nell'atto impugnato e nel merito la illegittimità dell'atto opposto per l'inesistenza del credito atteso che la società ha sempre optato per un regime IVA ordinario e non forfettario;
l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli, nell'atto di costituzione in giudizio ha riconosciuto che la società ricorrente ha sempre utilizzato il regime ordinario IVA e pertanto ha emesso provvedimento di sgravio totale dell'atto impugnato e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il giiudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 20/11/2024 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 20/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12403/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 00409483 11 000 IVA-REGIMI SPECIALI 2020 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5035/2024 depositato il
20/11/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia di I grado notificato nei termini di legge all'Agenzia delle Entrate SI e all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Napoli.
Si costituisce in giudizio la convenuta Associazione_1, mentre rimane contumace l'Agenzia della SI.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
All'udienza fissata per la trattazione la Corte ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente cita a giudizio innanzi a questa Corte la Regione Campania impugnando una cartella di pagamento, n. 07120240040948311000, notificata in data 7.03.2024, relativa al recupero IVA forfettaria su Modello IVA 2021 per l'anno d'imposta 2020 di importo pari ad euro1082,01
in particolare parte ricorrente eccepisce la mancata notifica della comunicazione di irregolarità come indicata nell'atto impugnato e nel merito la illegittimità dell'atto opposto per l'inesistenza del credito atteso che la società ha sempre optato per un regime IVA ordinario e non forfettario;
l'Agenzia delle Entrate DP I Napoli, nell'atto di costituzione in giudizio ha riconosciuto che la società ricorrente ha sempre utilizzato il regime ordinario IVA e pertanto ha emesso provvedimento di sgravio totale dell'atto impugnato e ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto rilevato,
osserva la Corte che la definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Sussistono ragioni di giustizia per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il giiudice dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, spese compensate.