Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
È ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall'art. 179 cod. pen., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/05/2005, n. 21348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21348 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/05/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2066
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 033418/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN TT, N. IL 15/04/1952;
avverso ORDINANZA del 14/06/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 14.6.2004, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile la richiesta di riabilitazione presentata da EN TE, rilevando che non era decorso il termine di legge prescritto per la concessione del beneficio.
Il condannato proponeva ricorso per Cassazione denunciando l'illegittimità del provvedimento per mancanza di motivazione e per violazione degli artt. 179 c.p. e 666 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Va rilevato che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 c.p.p. e che il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell'udienza in Camera di consiglio con la partecipazione delle parti: tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, c.p.p., la decisione di inammissibilità dell'istanza, con decreto motivato del presidente del tribunale di sorveglianza, è adottata "de plano", sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge e di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Ciò posto, nella giurisprudenza di questa Corte sono state precisate le tassative condizioni che legittimano l'emissione del decreto presidenziale e la deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in Camera di consiglio stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti manifestamente infondata per l'inesistenza dei presupposti minimi di legge, con la precisazione che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Cass., Sez. 1^, 4 novembre 2001, Cari;
Cass., Sez. 1^, 13 gennaio 2000, Angemi;
Cass., Sez. 1^, 30 ottobre 1996, Villa). Dai precedenti rilievi si evince che nel caso in esame il decreto di inammissibilità è stato emesso in violazione della disposizione di cui all'art. 666, comma 2, c.p.p., in quanto nella giurisprudenza di questa Corte è stato più volte precisato che è ammissibile l'istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia maturato il termine di cui all'art. 179 c.p., mentre la presenza di condanne per fatti posteriori alle sentenze alle quali si riferisce l'istanza di riabilitazione va presa in considerazione dal giudice competente solo in ordine alla valutazione di merito circa il requisito della buona condotta (Cass., Sez. 1^, 13 maggio 1998, Conti;
Sez. 1^, 3 maggio 1993, Capitano;
Sez. 1^, 21 ottobre 1992, Passavini). Pertanto, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento presidenziale e deve disporsi che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Sorveglianza di Bari per la trattazione dell'istanza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio il decreto impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bari per l'esame dell'istanza. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2005