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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 15/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CAVANI ITALO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 & Associati - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240010450205000 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il 21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 lo Studio Legale Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante avv. Difensore 1 ricorre avverso la cartella di pagamento 07820240010450205000 notificata in data 13.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma con la quale viene richiesto il pagamento di un importo pari a 111.345,52 €.
Il ricorrente riferisce che la pretesa fiscale è relativa a imposte, interessi e sanzione, in presenza di decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti, in parte a seguito della definizione agevolata delle liti presentata ex art. 1 dl 119/18 dal ricorrente per l'anno di imposta 2013; in parte a seguito dell'atto di adesione perfezionato nell'anno 2022, per l'anno di imposta 2015; in parte, infine, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/72 per l'Iva dovuta con riguardo al quarto trimestre dell'anno 2022.
Il ricorrente impugna pertanto la cartella di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per diversi motivi:
inesistenza - nullità della cartella e della pretesa in essa contenuta poiché priva della sottoscrizione originale;
invalidità delle notifiche- omessa notifica della decadenza dalla rateazione;
decadenza - prescrizione della pretesa;
violazione del diritto al contraddittorio. Nullità; vizio di motivazione. Violazione del divieto di doppia sanzione;
violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni. richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia europea.
Il ricorrente chiede dichiararsi nullo l'atto impugnato;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nella cartella di pagamento ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma si costituisce eccependo l'infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente con ampia argomentazione;
chiede di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente imputabili all'attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A seguito dell'ordinanza di questa Corte di Giustizia con cui è stata ordinata al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Parma, quest'ultimo Ufficio si costituisce contestando la fondatezza dei motivi presentati dal ricorrente;
chiede di rigettare il ricorso e confermare l'operato dell'Ufficio, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che il ricorso è fondato su una pluralità di eccezioni dalle quali però non emerge alcun riscontro tangibile dal quale poter far derivare conseguenze aventi ripercussioni sul piano normativo.
Il contribuente eccepisce l'inesistenza o nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione originale, o a stampa, per mancanza di dichiarazione di conformità all'originale e per mancata indicazione della sottoscrizione dei ruoli.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (n. 19327 del 15/07/2024); per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. Con ordinanza ancora più recente n. 26259/2025 è stato sancito che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l'invalidità dell'atto anche ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale.
Quanto alla eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, è dimostrato dalla documentazione depositata in atti che la cartella è stata regolarmente notificata a mani di persona addetta allo studio ai sensi dell'art. 145 cpc;
circa la mancanza della relazione di notifica sulla copia lasciata al destinatario, si rileva che l'omissione non determina inesistenza, o nullità ma una mera irregolarità, in quanto è priva di sanzione. Ugualmente infondata è la contestazione relativa alla mancanza di attestazione di conformità dell'atto impugnato all'originale digitale in quanto il contribuente ha certamente ricevuto l'unico originale.
Relativamente agli atti prodromici alla cartella di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica della comunicazione di irregolarità per l'IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/1972; le altre due ipotesi sono, una derivante dalla decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ex art. 1 del dl 119/2018, l'altra derivante dalla decadenza della rateazione degli importi dovuti a seguito dell'atto di adesione n. THLAGH0001/2022.
Tutte le somme confluite nella cartella sono state dettagliatamente descritte e quindi conoscibili dal contribuente anche perché conseguenza della decadenza dai piani di rateazione predisposti e in parte già pagati;
l'eccepita mancata comunicazione della decadenza dalla rateazione non è prevista da alcuna norma perché tutte le istruzioni e le conseguenze del mancato pagamento delle rate sono contenute nell'atto che viene sottoscritto dal contribuente che, ovviamente, si presume le conosca o le possa conoscere.
Si deve, altresì, osservare che secondo la Suprema Corte, l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, in quanto volta a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto.
Il contribuente eccepisce il decorso della prescrizione e della decadenza della pretesa tributaria, ma anche questa eccezione è infondata: la comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica dell'IVA è stata notificata in data 25.7.2023, successivamente all'iscrizione a ruolo e divenuto esecutivo, lo stesso è confluito nella cartella notificata il 24.1.2025, impedendo il maturare della prescrizione.
Per quanto riguarda la decadenza dalla rateazione, viene in considerazione l'art. 25 del dpr 602/1973 - che disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento – al quale è stato inserito il comma 1, c-bis),- secondo cui il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento contenente le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15-ter del 602/1973 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione. Pertanto, considerato che dai piani di rateazione si evince che, nel caso della definizione agevolata, il contribuente è decaduto per il mancato versamento di una rata entro il 31.8.2023, mentre nel caso dell'atto di adesione la decadenza si è verificata per il mancato pagamento della rata scadente il 31.10.2023, e la cartella di pagamento è stata notificata il 24.1.2025, è evidente che nessuna decadenza si è realizzata nel caso in esame.
In ordine all'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale occorre osservare che il d.lgs. n. 219/2023 ha attuato la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente intervenendo sulla legge n. 212/2000 aggiungendo l'articolo 6-bis. La nuova norma, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo.
Lo stesso articolo, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione. Il decreto Mef del 24 aprile 2024, infatti, elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione descrivendo la natura degli atti emessi dal Fisco che non richiedono obbligatoriamente il confronto con il contribuente.
Il contraddittorio preventivo, pertanto, si riferisce ad una fase di precontenzioso secondo cui il contribuente, prima che venga emesso l'atto di accertamento, viene convocato e sentito per valutarne le osservazioni e la documentazione eventualmente non conosciuta dall'ufficio accertatore. Si tratta di una fase prodromica e collaborativa in ottica di decongestionare il contenzioso e giungere alla determinazione dell'obbligazione tributaria.
Ciò premesso, si deve riscontrare che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio gli atti di intimazione autonomi (articolo 29 dl n. 78/2010) e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione, fra i quali si deve fare rientrare anche l'ipotesi in esame.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione della cartella, si osserva che la motivazione riguarda gli atti amministrativi dell'amministrazione finanziaria ma non gli atti dell'ente della riscossione: secondo l'art. 7, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi" riferendo, pertanto, l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non in riferimento all'attività dell'ente della riscossione che sono invece richiamati dal secondo comma dell'art. 7 a conferma della diversità di disciplina applicabile.
Nel caso di specie la cartella di pagamento risulta, comunque, motivata e sono stati in essa puntualmente indicati tutti i riferimenti idonei a portare a conoscenza del contribuente il contenuto e la provenienza delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio. Sono definite le misure del tasso annuo, della sanzione per il mancato pagamento dell'imposta e tutti i criteri utilizzati per il loro conteggio.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti costituite.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 2, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: CAVANI ITALO, Presidente
PAVIGNANI IVONNE, Relatore
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 82/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Studio Legale Ricorrente_1 & Associati - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF Difensore 1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Parma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820240010450205000 IVA-ALIQUOTE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 248/2025 depositato il 21/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 marzo 2025 lo Studio Legale Ricorrente_1 in persona del legale rappresentante avv. Difensore 1 ricorre avverso la cartella di pagamento 07820240010450205000 notificata in data 13.2.2025 dall'Agenzia delle Entrate -Riscossione di Parma con la quale viene richiesto il pagamento di un importo pari a 111.345,52 €.
Il ricorrente riferisce che la pretesa fiscale è relativa a imposte, interessi e sanzione, in presenza di decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti, in parte a seguito della definizione agevolata delle liti presentata ex art. 1 dl 119/18 dal ricorrente per l'anno di imposta 2013; in parte a seguito dell'atto di adesione perfezionato nell'anno 2022, per l'anno di imposta 2015; in parte, infine, a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/72 per l'Iva dovuta con riguardo al quarto trimestre dell'anno 2022.
Il ricorrente impugna pertanto la cartella di pagamento nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per diversi motivi:
inesistenza - nullità della cartella e della pretesa in essa contenuta poiché priva della sottoscrizione originale;
invalidità delle notifiche- omessa notifica della decadenza dalla rateazione;
decadenza - prescrizione della pretesa;
violazione del diritto al contraddittorio. Nullità; vizio di motivazione. Violazione del divieto di doppia sanzione;
violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni. richiesta di rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia europea.
Il ricorrente chiede dichiararsi nullo l'atto impugnato;
con eventuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nella cartella di pagamento ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Parma si costituisce eccependo l'infondatezza di tutte le censure proposte dal ricorrente con ampia argomentazione;
chiede di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione rispetto a tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente imputabili all'attività dell'ente impositore;
nel merito dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'Agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto. Con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio.
A seguito dell'ordinanza di questa Corte di Giustizia con cui è stata ordinata al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Parma, quest'ultimo Ufficio si costituisce contestando la fondatezza dei motivi presentati dal ricorrente;
chiede di rigettare il ricorso e confermare l'operato dell'Ufficio, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 21 novembre 2025 la causa viene trattata in camera di consiglio e assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare che il ricorso è fondato su una pluralità di eccezioni dalle quali però non emerge alcun riscontro tangibile dal quale poter far derivare conseguenze aventi ripercussioni sul piano normativo.
Il contribuente eccepisce l'inesistenza o nullità della cartella di pagamento per mancanza di sottoscrizione originale, o a stampa, per mancanza di dichiarazione di conformità all'originale e per mancata indicazione della sottoscrizione dei ruoli.
Come ritenuto da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che,
a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice" (n. 19327 del 15/07/2024); per quanto riguarda le cartelle di pagamento il requisito della sottoscrizione non è in alcun modo richiesto. Con ordinanza ancora più recente n. 26259/2025 è stato sancito che l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non comporta l'invalidità dell'atto anche ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale.
Quanto alla eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, è dimostrato dalla documentazione depositata in atti che la cartella è stata regolarmente notificata a mani di persona addetta allo studio ai sensi dell'art. 145 cpc;
circa la mancanza della relazione di notifica sulla copia lasciata al destinatario, si rileva che l'omissione non determina inesistenza, o nullità ma una mera irregolarità, in quanto è priva di sanzione. Ugualmente infondata è la contestazione relativa alla mancanza di attestazione di conformità dell'atto impugnato all'originale digitale in quanto il contribuente ha certamente ricevuto l'unico originale.
Relativamente agli atti prodromici alla cartella di pagamento, l'Agenzia delle Entrate ha documentato la notifica della comunicazione di irregolarità per l'IVA dovuta a seguito di controllo automatizzato ex art. 54 bis del dpr 633/1972; le altre due ipotesi sono, una derivante dalla decadenza dalla rateazione degli importi dovuti a seguito di definizione agevolata ex art. 1 del dl 119/2018, l'altra derivante dalla decadenza della rateazione degli importi dovuti a seguito dell'atto di adesione n. THLAGH0001/2022.
Tutte le somme confluite nella cartella sono state dettagliatamente descritte e quindi conoscibili dal contribuente anche perché conseguenza della decadenza dai piani di rateazione predisposti e in parte già pagati;
l'eccepita mancata comunicazione della decadenza dalla rateazione non è prevista da alcuna norma perché tutte le istruzioni e le conseguenze del mancato pagamento delle rate sono contenute nell'atto che viene sottoscritto dal contribuente che, ovviamente, si presume le conosca o le possa conoscere.
Si deve, altresì, osservare che secondo la Suprema Corte, l'adesione alla definizione agevolata preclude al contribuente ogni possibilità di agire per l'accertamento dell'inesistenza del presupposto impositivo, in quanto volta a definire "transattivamente" la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto.
Il contribuente eccepisce il decorso della prescrizione e della decadenza della pretesa tributaria, ma anche questa eccezione è infondata: la comunicazione di irregolarità della liquidazione periodica dell'IVA è stata notificata in data 25.7.2023, successivamente all'iscrizione a ruolo e divenuto esecutivo, lo stesso è confluito nella cartella notificata il 24.1.2025, impedendo il maturare della prescrizione.
Per quanto riguarda la decadenza dalla rateazione, viene in considerazione l'art. 25 del dpr 602/1973 - che disciplina i termini per la notifica della cartella di pagamento – al quale è stato inserito il comma 1, c-bis),- secondo cui il termine decadenziale per la notifica della cartella di pagamento contenente le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'art. 15-ter del 602/1973 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione, ossia dell'ultima rata del piano originario di rateazione. Pertanto, considerato che dai piani di rateazione si evince che, nel caso della definizione agevolata, il contribuente è decaduto per il mancato versamento di una rata entro il 31.8.2023, mentre nel caso dell'atto di adesione la decadenza si è verificata per il mancato pagamento della rata scadente il 31.10.2023, e la cartella di pagamento è stata notificata il 24.1.2025, è evidente che nessuna decadenza si è realizzata nel caso in esame.
In ordine all'omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale occorre osservare che il d.lgs. n. 219/2023 ha attuato la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente intervenendo sulla legge n. 212/2000 aggiungendo l'articolo 6-bis. La nuova norma, al comma 1, stabilisce che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giustizia tributaria sono preceduti, a pena di nullità, da contraddittorio informato ed effettivo.
Lo stesso articolo, però, prevede una deroga alla disposizione generale, escludendo, al comma 2, da tale obbligo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, esclusi anche i casi motivati a rischio riscossione. Il decreto Mef del 24 aprile 2024, infatti, elenca nel dettaglio le ipotesi di esclusione descrivendo la natura degli atti emessi dal Fisco che non richiedono obbligatoriamente il confronto con il contribuente.
Il contraddittorio preventivo, pertanto, si riferisce ad una fase di precontenzioso secondo cui il contribuente, prima che venga emesso l'atto di accertamento, viene convocato e sentito per valutarne le osservazioni e la documentazione eventualmente non conosciuta dall'ufficio accertatore. Si tratta di una fase prodromica e collaborativa in ottica di decongestionare il contenzioso e giungere alla determinazione dell'obbligazione tributaria.
Ciò premesso, si deve riscontrare che sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio gli atti di intimazione autonomi (articolo 29 dl n. 78/2010) e quelli di intimazione emessi per decadenza dalla rateazione, fra i quali si deve fare rientrare anche l'ipotesi in esame.
Per quanto riguarda il vizio di motivazione della cartella, si osserva che la motivazione riguarda gli atti amministrativi dell'amministrazione finanziaria ma non gli atti dell'ente della riscossione: secondo l'art. 7, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi" riferendo, pertanto, l'obbligo di motivazione solo agli atti dell'Amministrazione Finanziaria e non in riferimento all'attività dell'ente della riscossione che sono invece richiamati dal secondo comma dell'art. 7 a conferma della diversità di disciplina applicabile.
Nel caso di specie la cartella di pagamento risulta, comunque, motivata e sono stati in essa puntualmente indicati tutti i riferimenti idonei a portare a conoscenza del contribuente il contenuto e la provenienza delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio. Sono definite le misure del tasso annuo, della sanzione per il mancato pagamento dell'imposta e tutti i criteri utilizzati per il loro conteggio.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte tributaria di primo grado di Parma così ha deciso: Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.000,00 per ciascuna delle due parti resistenti costituite.