Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13802/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13802 del 2025, proposto da
AAA - Associazione Adozioni Alfabeto, nella persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Daniele Dorsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12
per l'annullamento
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità
del silenzio-inadempimento mantenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente all’obbligo di rilasciare entro i termini, successivamente alla presentazione dell’elenco dei cittadini italiani che desiderano adottare i minori bielorussi, la lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi diretta al Presidente della Repubblica di BI firmata dai vertici della Repubblica Italiana così come previsto dall’art. 9, del Protocollo di collaborazione tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica di BI in materia di adozioni dei cittadini minorenni della Repubblica di BI da parte dei cittadini della Repubblica Italiana
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. ER IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta preliminarmente parte ricorrente che in data 30 novembre 2017 è stato sottoscritto il nuovo protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali tra la Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Istruzione della BI in materia di adozione di cittadini minorenni della Repubblica di BI da parte dei cittadini della Repubblica Italiana.
Soggiunge che gli artt. 8 e 9 della suddetta Convenzione prevedono, rispettivamente, che:
- “Qualora ci siano aspiranti interessati all’adozione, considerato il calendario scolastico della Repubblica di Belarus, gli enti autorizzati trasmettono alla Commissione, entro il 1° agosto di ogni anno, gli elenchi dei cittadini italiani che desiderano adottare i minori bielorussi. Tali elenchi devono obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni, trasmesse dalla Parte Italiana: cognomi, nomi, data di nascita, numeri identificativi e luogo di residenza dei cittadini minorenni della Repubblica di Belarus; cognomi, nomi, data di nascita e indirizzi dell’effettivo domicilio degli aspiranti adottanti, nonché il possesso da parte degli stessi della cittadinanza italiana. In base all’ordinamento della Repubblica Italiana, lo status di cittadino italiano può essere autocertificato (ai sensi del DPR della Repubblica Italiana 28/12/2000 n. 445)”;
- “La Commissione, entro il 1° ottobre dello stesso anno, verifica i dati ricevuti dagli Enti autorizzati e, per il tramite dell’Ambasciata, trasmette ufficialmente alla Parte Belarus l’elenco aggiornato dei cittadini della Repubblica Italiana che desiderano adottare i minori bielorussi, corredato della lettera di garanzia sul benessere dei minori adottandi diretta al Presidente della Repubblica di Belarus, firmata dai vertici della Repubblica Italiana. Nel corso della formazione dell’elenco aggiornato si rispetta il principio generale della differenza di età tra ogni aspirante adottante e l’adottando che non deve essere inferiore a 16 anni e superiore a 45 anni. In casi eccezionali è possibile derogare a tale principio solo quando il limite massimo della differenza di età di 45 anni sussista per uno solo dei due coniugi: in tal caso il limite può essere superato dall’altro coniuge di non oltre 10 anni. La Commissione presenterà la rispettiva motivazione per ogni singolo caso”.
Nel precisare di aver trasmesso, in data 28 luglio 2025, l’elenco (aggiornato rispetto all’elenco dell’anno 2024, anch’esso regolarmente inviato) dei cittadini italiani desiderosi di adottare i minori bielorussi ospitati durante i c.d. soggiorni terapeutici per complessive 102 coppie, la ricorrente Associazione lamenta che la competente Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia omesso alcun riscontro.
Con nota del 6 ottobre 2025, il Vice Presidente della Commissione per le Adozioni Internazionali rappresentava quanto segue:
“Gentili Famiglie, siamo pienamente consapevoli del lungo percorso che state affrontando e dell’attesa che da anni accompagna il vostro desiderio di accogliere un bambino nella vostra vita. Comprendiamo profondamente il significato e il valore di questo impegno. In relazione alla scadenza del 1° ottobre 2025 prevista dal Protocollo bilaterale tra Italia e BI, desideriamo informarvi che la Commissione ha provveduto a trasmettere una comunicazione ufficiale alle competenti autorità bielorusse, con l’obiettivo di sollecitare l’impegno della Repubblica di BI di dare seguito agli impegni assunti nell’ambito del Protocollo. Tale iniziativa si è resa necessaria in quanto la lista delle famiglie adottanti trasmessa nel 2024 non ha ricevuto alcun riscontro da parte delle autorità bielorusse nonostante la lista sia stata inviata nel pieno rispetto di quanto prescrive il Protocollo. In un contesto così delicato, che coinvolge i diritti fondamentali dei minori e l’interesse delle famiglie adottive, è essenziale che ogni passo sia compiuto con la massima responsabilità e nel rispetto reciproco tra Stati. Per questo motivo, alla luce dell’immotivato silenzio sulla lista 2024 – oggetto di ben due solleciti rimasti, come detto, senza alcuna risposta – l’invio della lista 2025 avverrà una volta ottenuta formale rassicurazione circa la reale disponibilità della BI a riprendere le procedure adottive con il nostro paese. Sarà nostra cura fornirvi aggiornamenti tempestivi su ogni sviluppo rilevante”.
2. Assume parte ricorrente che il contegno osservato dall’anzidetta Commissione sia illegittimo sotto i seguenti profili:
Violazione ed erronea applicazione di legge: art. 1 e 2 legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche; art. 39 della 12 Costituzione. Eccesso di potere per vizio del procedimento.
Nel ribadire che la c.d. lettera di garanzia è un documento richiesto dal Protocollo di collaborazione per le adozioni internazionali già citato, firmato il 30/11/2017 e rilasciato dalla CAI, quale organismo interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella quale la CAI attesta che i coniugi adottanti sono in possesso di tutti i requisiti prescritti per l’adozione internazionale dalle norme vigenti e che l’Ente autorizzato al quale i coniugi hanno conferito mandato è di fatto delegato dalla CAI alla presentazione all’autorità straniera di ogni informazione riguardante gli adottanti ai sensi dell’art. 16 della Convenzione de L’Aja del 29/5/1993, osserva AAA che la Commissione abbia erroneamente considerato l’attività alla medesima in proposito rimessa non come alta amministrazione, ma come atto politico (allorquando è detto “l’invio della lista 2025 avverrà una volta ottenuta formale rassicurazione circa la reale disponibilità della BI a riprendere le procedure adottive con il nostro Paese”).
Chiede pertanto, conclusivamente, che venga accertata e dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito dell’elenco presentato dall’Associazione Adozioni Alfabeto riguardante le famiglie adottanti e i minori da adottare per l’anno 2025, con conseguente ordine, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di rilasciare la c.d. lettera di garanzia, fissando il relativo termine e nominando fin da ora in caso di inosservanza il Commissario che provvederà in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione convenuta.
3. Con memoria depositata in atti alla data del 23 gennaio 2026, l’Avvocatura Generale dello Stato ha rappresentato che, nelle more della trattazione della presente controversia (differita alla data odierna dalla Camera di Consiglio del 26 novembre 2025), “ la Lista 2025 delle famiglie aspiranti all'adozione di un minore bielorusso, corredata dalla lettera di garanzia firmata dal Presidente del Consiglio, è stata consegnata, brevi manu, all'Ambasciata di BI a Roma …, e con delibera n. 50/2025 del 9 dicembre 2025 … la Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) ha ratificato il provvedimento urgente monocratico nota prot. n. Dipofam-0025456-P del 1° ottobre 2025, inviata dal Vice presidente al Centro Nazionale per le Adozioni di Minsk, per il tramite all’Ambasciata della Repubblica di BI, al fine di verificare con le Autorità bielorusse la permanenza dell’interesse a proseguire il percorso adottivo con l’Italia”.
Tale circostanza integra, con riferimento al petitum sostanziale del presente ricorso, valenza pienamente satisfattiva delle pretese di parte ricorrente; per l’effetto imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in presenza di ravvisate giuste ragioni, possono formare oggetto di compensazione fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER IT, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER IT |
IL SEGRETARIO