CASS
Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2024, n. 20227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20227 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da CE Costruzioni, s.p.a. avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 02/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Giuseppe Pesce, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.NO MI è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere di una serie di delitti in materia tributaria, nonché del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di natura fiscale attraverso la pianificazione contabile dell'attività e la costituzione di società "cartiere" incaricate dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e del ruolo di fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri della società dello stesso MI. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20227 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 06/02/2024 Nella prospettiva accusatoria, al vertice dell'associazione vi sarebbe stata la CE costruzioni s.p.a., società appaltatrice di importanti opere pubbliche, mentre, al secondo e al terzo livello, rispettivamente, la società P.F.S. e le società cartiere, riconducibili a coimputati giudicati separatamente. All'interno di tale sodalizio, un altro coimputato, TO ES, avrebbe poi svolto l'attività di commercialista e di consulente contabile delle società cartiere coinvolte, partecipando, attraverso la prestazione di un essenziale contributo tecnico consultivo, al complesso meccanismo di frode fiscale costituente attuazione degli scopi sociali dell'organizzazione criminale. Con sentenza del 14 maggio 2015, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Brescia aveva affermato la responsabilità penale di MI NO, oltre che del correo TO ES, in relazione soltanto ad alcuni dei reati agli stessi ascritti e, segnatamente, quanto ad MI, in relazione ai delitti previsti dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, unificati dal vincolo della continuazione, per avere indicato, nella sua qualità di amministratore della CE costruzioni s.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008 2009 e 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti emessi dalle società e per i valori indicati in imputazione (capo B), nonché del reato dell'art. 8 del medesimo decreto, per avere, nella stessa qualità, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti per i valori indicati nei prospetti di cui all'imputazione (capo C). MI era stato, quindi, condannato alla pena di tre anni e mesi tre di reclusione con le attenuanti generiche;
era stato invece assolto dal delitto di associazione per delinquere contestato al capo A) e dal delitto contestato al capo D) della rubrica (art 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000). Il Tribunale aveva, inoltre, assolto la società CE costruzioni s.p.a. con la formula "perché il fatto non sussiste" in relazione all'illecito amministrativo alla stessa contestato di cui all'articolo 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo R) della rubrica). Secondo la contestazione, la responsabilità dell'ente sarebbe scaturita dall'aver commesso l'MI, quale legale rappresentante, il delitto di associazione per delinquere di cui al capo A), nell'interesse o comunque a vantaggio della società senza che fossero stati previamente adottati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire delitti della stessa specie di quello contestato al predetto capo. 2. A seguito di impugnazione da parte del Pubblico Ministero e dello stesso MI, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 14 luglio 2016, emessa in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la responsabilità penale di MI NO anche per i reati allo stesso ascritti ai capi A) e D), con esclusione, per quanto concerne quest'ultimo delitto, delle compensazioni operate da Unicoop s.r.l. e Veca costruzioni s.r.l. Per l'effetto rideterminava la pena in sei anni di reclusione. La Corte territoriale dichiarava, inoltre, la società CE costruzioni s.p.a., in persona del curatore fallimentare, responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto, applicando la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 24-ter e 10 del d.lgs. n. 231 del 2001. La sezione Terza della Corte di ZI, con la pronuncia n. 15788 del 11/10/2017, dep. 2018, annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14/07/2016 pronunciata nei confronti di MI NO, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e D), rigettava nel resto il ricorso e dichiarava inammissibile il ricorso di CE costruzioni s.p.a. in persona del liquidatore TO Morelli. 3.La Quarta sezione penale, con la sentenza del 13 dicembre 2018 n. 2332, a seguito di ricorso straordinario ex articolo 625-bis cod. proc. pen. presentato da MI contro la decisione della sezione Terza penale sopraindicata, in relazione alla condanna per i reati di cui al capo C), divenuta irrevocabile, rilevava l'intervenuta prescrizione per le condotte commesse nel 2008 e nel 2009, atteso che per quelle poste in essere nel corso del 2010 doveva ritenersi intercorso pacificamente il giudicato. Conseguentemente, revocava la suddetta sentenza limitatamente alle condotte poste in essere negli anni 2008 e 2009 contestate al capo C) ad MI NO;
annullava la sentenza della Corte d'appello di Brescia n.2293 del 2016 del 14/07/2016 per essere il reato di cui al capo C), limitatamente a tali condotte, estinto per prescrizione e rinviava ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di rinvio in ordine ai reati di cui ai capi A) e D). 4.Con sentenza del 10/06/2019, la Corte di Brescia, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia, dichiarava MI NO responsabile anche del reato a lui ascritto al capo A), dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui al capo D) perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante, rideterminava la pena inflitta all'appellante in anni quattro e mesi quattro di reclusione, 3 dichiarandolo contestualmente interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Visti gli artt. 24 ter, 69 e 72 d.lgs. n. 231 del 2000, dichiarava, inoltre, CE costruzioni s.p.a., in persona del curatore, responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto al capo R) e applicava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo citato nella misura di complessivi euro 150.000. Ordinava, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, la confisca per equivalente a carico di CE costruzioni s.p.a. dei beni mobili e immobili, delle somme dei titoli e di qualsiasi altra utilità nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 8.000.990,79. 5.Avverso tale decisione, per quanto qui d'interesse, CE Costruzioni s.p.a. proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al dictum della Corte di cassazione nella parte in cui aveva disposto l'annullamento con rinvio con riferimento al percorso argomentativo utilizzato per la ricostruzione della struttura organizzativa associativa a tre livelli. Presentava, anche, in data 18/05/2020, motivi nuovi deducendo che era stata disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 8.000.990,79 nonostante l'inserimento dell'art. 416 cod. pen. nell'elenco dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente risalisse al periodo successivo al luglio 2009. Lamentava, in definitiva, la disposta confisca dei profitti di reato per una ipotesi delittuosa che all'epoca dei fatti non rientrava ancora tra le fattispecie possibili fonti di responsabilità dell'ente e che quindi la quantificazione materiale del profitto oggetto di confisca avrebbe dovuto essere rapportata solo alle condotte illecite commesse dopo la vigenza del novellato articolo 24-ter, introdotto nel corpus del d.lgs. n. 231 del 2001 dalla legge 24\07\2009 n. 94 entrato in vigore in data 8/8/2009. 6. La Quarta sezione, accogliendo il motivo aggiunto proposto da NA costruzioni s.p.a., ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la determinazione della somma a concorrenza della quale è stata ordinata la confisca per equivalente nei confronti della CE costruzioni s.p.a. con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad un'altra sezione della Corte di appello di Brescia. 7.La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 02/02/2023, depositata in data 17/03/2023, dopo aver precisato che l'ambito di valutazione assegnato dalla Corte di cassazione alla Corte territoriale era delimitato alla "valutazione del 4 / profitto che tenga conto, quanto al reato di cui all'art. 416 cod. pen., esclusivamente delle condotte associative successive alla vigenza dell'art. 2, comma 29 , legge n. 94 del 2009, ovvero di quelle commesse all'i agosto 2009", ha quantificato la proiezione patrimoniale del programma criminoso connesso alla condotta associativa, tenendo conto della condotta associativa posta in essere nel periodo successivo all'agosto 2009, data di entrata in vigore del novellato art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001 e dei reati fine commessi nel medesimo periodo ovvero dei reati di cui al capo B) addebitati ad MI NO, relativi alle fatture annotate negli anni 2008, 2009 e 2010 - risalendo la consumazione del contestato delitto di cui all'articolo 2 decreto legislativo numero 74 del 2000 rispettivamente alle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali del 22 settembre 2009, 27 settembre 2010, 29 settembre 2011 - e dei delitti contestati al capo c), art. 8 decreto legislativo numero 74 del 2000, alle fatture emesse nel 2010. Alla luce di tali puntualizzazioni la Corte d'appello ha dunque ritenuto corretta la quantificazione del profitto in euro 6.689.319,10 così argomentando: «Pertanto posto che il complessivo profitto ammonta ad C 11.341.277,10 (4.651956,76 + C 6.689.320,34), deve ritenersi che tale somma, detratto l'importo già corrisposto all'Erario di C 4.651.958,00 ammonterà effettivamente ad C 6.689.319,10 (C 11.341.277,10 -C 4.651.958,00)». La Corte d'appello ha respinto anche il motivo di ricorso prospettato dall'appellante al fine di rivisitare l'entità del vantaggio fiscale ritenendo le argomentazioni estranee alla valutazione demandata dalla Suprema Corte al Collegio d'appello poiché relativa ad una parte motiva della sentenza che non è stata fatta oggetto di censura dalla Corte di legittimità né tantomeno dalla difesa dell'ente nel ricorso per ZI. 8. Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per ZI CE costruzioni s.p.a., in liquidazione e in fallimento, in persona del curatore dott. FE IG, lamentando in un primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 5, 9, 24-ter, 19, 53 d.lgs. n. 231 del 2001 per avere la Corte d'appello di Brescia condannato l'ente imputato con riferimento al reato associativo commesso quando il medesimo non era presente nel "catalogo" dei reati presupposto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché in violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627 comma 3. cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e quindi per aver determinato l'importo della confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 in violazione del dictum della Corte di legittimità. 5 A/ Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge, art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627 comma 3, cod. proc. pen. per aver determinato l'importo della confisca ex articolo 19 d.lgs. 231 del 2001 in violazione del dictum della Corte legittimità e in violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) con riferimento alla determinazione del profitto del reato di cui all'art. 24-ter comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 oggetto della disposta confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001. Ad avviso del ricorrente il dictum della Corte di legittimità avrebbe richiesto alla Corte d'appello di considerare che il profitto del reato associativo era altro e diverso dalla mera sommatoria del profitto dei reati fine;
l'individuazione delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso avrebbe imposto di prendere in considerazione il meccanismo accertato nel corso dei precedenti giudizi di merito che vedeva CE costruzioni s.p.a. quale soggetto che emetteva fatture attive relative a operazioni inesistenti in reverse charge e registrava da parte dei medesimi destinatari delle prime altrettante fatture di costo con iva esposto. Ciò avrebbe evidentemente imposto che la determinazione del vantaggio derivante dal reato associativo tenesse in debito conto, per un verso, che la registrazione delle fatture di costo abbatteva l'imponibile tassabile con conseguente risparmio d'imposta, e, per altro verso, che l'emissione di fatture attive aumentava lo stesso imponibile con conseguente gettito per l'erario. In conclusione, la Corte avrebbe errato nella misura in cui la sommatoria dell'importo delle fatture emesse dopo l'entrata in vigore del novellato articolo 24 ter del d.lgs. 2000 del 2001 non è stata portata a deconto dell'imponibile, in tesi, sottratto all'erario e non è stata calcolata la percentuale del 25%, quale effettivo profitto del reato associativo, sulla risultante di tale operazione algebrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La comune doglianza di cui al primo e, in parte, al secondo motivo di ricorso è infondata. L'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che: "nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede" e che: "quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato". Il profitto del reato al quale fa riferimento l'art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al 6 reato presupposto. Il legislatore ha previsto una ipotesi di confisca obbligatoria avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, ma non anche il prodotto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo. L'art. 19 contempla la confisca per equivalente, nel caso classico di ineseguibilità della confisca diretta, perché le res da apprendere non esistono, in quanto derivanti da un semplice risparmio, o non sono individuabili, in quanto confuse, o non più nella disponibilità dell'ente, in quanto alienate. Tale misura, analogamente alla confisca "in forma specifica", è da ritenere altrettanto obbligatoria (Sez. U., n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263684, secondo cui, «il ricorso da parte del legislatore, nel secondo comma ..., alla locuzione "può", non esprime l'intenzione di riconoscere ad essa natura facoltativa, ma la volontà di vincolare il dovere del giudice di procedervi alla previa verifica dell'impossibilità di provvedere alla confisca diretta del profitto del reato e dell'effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di ablazione al valore di detto profitto»). Tanto premesso, al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso, giova ribadire che la Quarta sezione di questa Corte, con la decisione n. 47010 del 2021, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la determinazione della somma a concorrenza della quale era stata ordinata la confisca per equivalente osservando (pag. 15) che il profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa era stato erroneamente quantificato puramente e semplicemente con riferimento alla ritenuta responsabilità di MI NO per la fattispecie associativa, senza alcun riferimento motivazionale al periodo in cui l'articolo 416 cod. pen. non costituiva reato valutabile come fonte di responsabilità dell'ente e non, come sostenuto dal ricorrente, perché il profitto del reato associativo fosse stato individuato nella mera sommatoria del profitto dei reati fine. La Quarta sezione ha infatti affermato che: «Va rilevato pertanto che la determinazione del profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa è quantificato puramente e semplicemente con riferimento alla ritenuta responsabilità di MI per la fattispecie associativa, senza alcun riferimento motivazionale al periodo in cui l'art. 416 c.p. non costituiva reato valutabile come fonte di responsabilità dell'Ente, (cfr. art. 24 ter, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserito ad opera della I. 15 luglio 2009, n. 94). Invero, per quanto riguarda il rispetto dei principii di legalità e di irretroattività ribaditi dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo, occorre fare comunque riferimento alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato e non al momento di percezione del profitto stesso. Il principio di legalità stabilito dall'art. 2 cit. subordina l'applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine 7 all'illecito, sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto. Ne discende che è la commissione del fatto a dover essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione, e per "fatto" deve appunto intendersi ciò che costituisce il reato. In altri termini, è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all'art. 2, l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trovava applicazione in relazione a "fatti" commessi prima della sua entrata in vigore. Il momento di acquisizione del profitto, invece, è del tutto irrilevante ai fini ora considerati, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che incontra il suo necessario presupposto nell'esistenza, appunto, di un reato che risulti commesso nella vigenza del su indicato D.Igs. Alla stregua di tali considerazioni risulta evidente, in ragione della natura tipicamente sanzionatoria della misura ablativa, che non può essere fatta retroagire a condotte realizzate anteriormente alla rilevata esistenza dei presupposti e delle condizioni per la stessa configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo rilievo, al riguardo, solo le condotte temporalmente coperte dalla vigenza, nel catalogo dei reati-presupposto, della fattispecie associativa. Avrebbero dovuto coerentemente estromettersi, dunque, al fine della corretta determinazione del profitto, tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore della novella legislativa n. 94 del 15 luglio 2009 (ex art. 2, comma 29)». Tanto chiarito, va rilevato che, a differenza dei giudizi rescissori precedenti, la Corte d'appello, nella decisione n. 288/2023 oggetto del presente ricorso, ha commisurato la sanzione ablatoria nel pieno rispetto del dettato legislativo dell'art. 2 ds.lgs. n. 231 del 2001 individuando le "proiezioni patrimoniali" del reato associativo prendendo in considerazione "il profitto che tenga conto, quanto al reato di cui all'art. 416 c.p., esclusivamente delle condotte associative successive alla vigenza dell'art. 2, comma 29, legge n. 94 del 2009, ovvero di quelle commesse dall' 1 agosto 2009". E' opportuno evidenziare, per cogliere la valenza del più accurato percorso motivazionale della decisione impugnata, che nella decisione del 10/06/2019, poi annullata con rinvio dalla Quarta Sezione n. 47010 del 2021, la Corte d'appello aveva determinato il profitto del reato richiamando le considerazioni svolte nella decisione del 14/07/2016 senza specificare l'ambito temporale di riferimento della condotta associativa: «pertanto la confisca dovrà cadere su beni della società fino alla concorrenza del profitto del reato. Per il calcolo si richiamano le osservazioni già contenute nella sentenza oggetto di annullamento rispetto alle quali va comunque detratta la parte relativa al delitto di cui al capo 8 d) per la quale è stata emessa in questa fase di rinvio declaratorie di prescrizione del reato. Pertanto, e conclusivamente, la confisca per equivalente va disposta nei confronti di CE costruzioni s.p.a. fino alla concorrenza dell'importo di euro 8.000.990,79» (pag.48). Allo stesso modo nella decisione richiamata, quella del 14/07/2016 (cfr. pag. 53), la Corte d'appello era rimasta silente in ordine al periodo temporale connesso al reato associativo da considerare rilevante ai fini della determinazione del vantaggio patrimoniale, essendosi limitata, in relazione ai provvedimenti ablatori, a determinare per CE costruzioni s.p.a. il profitto in euro 13.634.924,78. La Corte d'appello di Brescia, quindi, nella sentenza da ultimo impugnata, spendendo argomentazioni dettagliate e aggiuntive rispetto alle precedenti decisioni annullate con rinvio, in ottemperanza ai criteri ermeneutici indicati dalla Quarta sezione, ha determinato il profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa limitandosi a considerare esclusivamente l'arco temporale in cui il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. era già incluso nell'elenco dei reati presupposto della fonte di responsabilità dell'ente, così, di fatto, estromettendo dalla corretta determinazione del profitto tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore della novella legislativa n. 94 del 15 luglio 2009 (ex art. 2 comma 29). Del resto, la Quarta sezione ha enunciato il principio di diritto cui avrebbe dovuto conformarsi la Corte d'appello certamente non escludendo l'esistenza della compagine associativa al tempo antecedente quello dell'inclusione nell'elenco dei reati presupposti della fattispecie ex 461 cod. pen., né avrebbe potuto affermarlo trattandosi di un accertamento di mero fatto. Alla luce di quanto precisato appare destituita di fondamento la censura difensiva nella quale si afferma che, ai fini della determinazione del profitto, la Corte d'Appello abbia fatto erroneo riferimento al periodo temporale di cui ai reati fine commessi nel 2208 e 2009 travisando il dictum della Quarta Sezione che, riferendosi alle condotte rilevanti, si riferiva evidentemente alla condotta associativa. La censura non coglie nel segno giacché il riferimento è stato anzitutto operato dai giudici di appello ai reati tributari in realtà consumati dal 22 settembre 2009 al 29 settembre 2011 (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); in secondo luogo, la necessità di tenere conto, onde calcolare il profitto derivato dal reato di cui all'articolo 416. cod. pen., anche dei reati-fine, è derivata per il giudice del rinvio dall'esigenza di fare applicazione del criterio cui ha fatto riferimento la stessa sentenza rescindente della Quarta sezione, ovvero del criterio rappresentato dalla cosiddetta "proiezione patrimoniale del programma criminoso la pronuncia rescindente ha infatti testualmente evidenziato, 9 richiamando Sez. 3, numero 8785 del 29/11/209, dep 2020, Palmieri, Rv. 278256-02, che «il punto di partenza per giungere ad attribuire all'ente il conseguimento di un profitto a partire dall'illecito associativo è rappresentato dalla considerazione che il profitto del reato di associazione per delinquere sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale». Sicché se, pure è vero che, come aggiunto dalla stessa pronuncia a conferma di quanto già affermato da Sez. 3, n. 26725 del 04/03/2015, il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, allo stesso tempo però «è costituito dal complesso di vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi siano essi attribuibili a uno o più associati anche non identificati posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso» sicché, in altri termini, secondo la sentenza rescindente, un tale criterio non esclude ma, anzi, impone, nella corretta lettura operata dalla sentenza impugnata, di tenere conto anche dei reati fine. Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Brescia nella determinazione del profitto dell'associazione abbia correttamente tenuto conto anche dei reati tributari commessi dall'anno 2009 in poi. La circostanza che il profitto sia stato concretamente individuato nella sommatoria dei profitti dei singoli reati fine non inficia la correttezza del procedimento di individuazione giacché il principio secondo il quale "l'ente risponde non dei reati fine, ma delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso", (Sez. 1, n. 47 del 11/12/2020, dep. 2021, Figlionneni) non intende riferirsi alla mera "quantificazione matematica" della proiezione patrimoniale, ma alla circostanza che, a prescindere dall'attribuzione della responsabilità dei reati fine, il vantaggio patrimoniale derivante da essi è anticipatamente valutato a carico dell'ente quale proiezione della condotta associativa, non potendosi dunque escludere che detta proiezione patrimoniale possa occasionalmente coincidere con la somma del profitto dei singoli reati fine. Dunque, nessuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. è rilevabile nella specie. 2.11 secondo motivo di ricorso, nella restante parte, è inammissibile. La Corte d'appello ha correttamente osservato che la rivisitazione dell'entità dell'evento del reato fiscale, invocata con riferimento alle fatture fittizie, era tema eccedente la valutazione demandata dalla Suprema Corte al Collegio d'appello; l'entità del vantaggio fiscale derivato da tale "mimo, non è mai stata 1 0 oggetto di censura da parte della Corte di legittimità né tantomeno ha costituito motivo di ricorso da parte dell'ente nel giudizio di legittimità stesso. 3.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Giuseppe Pesce, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.NO MI è stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Brescia per rispondere di una serie di delitti in materia tributaria, nonché del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti di natura fiscale attraverso la pianificazione contabile dell'attività e la costituzione di società "cartiere" incaricate dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti e del ruolo di fittizie intestatarie dei contratti di lavoro nei cantieri della società dello stesso MI. Penale Sent. Sez. 3 Num. 20227 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: AMOROSO MARIA CRISTINA Data Udienza: 06/02/2024 Nella prospettiva accusatoria, al vertice dell'associazione vi sarebbe stata la CE costruzioni s.p.a., società appaltatrice di importanti opere pubbliche, mentre, al secondo e al terzo livello, rispettivamente, la società P.F.S. e le società cartiere, riconducibili a coimputati giudicati separatamente. All'interno di tale sodalizio, un altro coimputato, TO ES, avrebbe poi svolto l'attività di commercialista e di consulente contabile delle società cartiere coinvolte, partecipando, attraverso la prestazione di un essenziale contributo tecnico consultivo, al complesso meccanismo di frode fiscale costituente attuazione degli scopi sociali dell'organizzazione criminale. Con sentenza del 14 maggio 2015, all'esito di una complessa istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Brescia aveva affermato la responsabilità penale di MI NO, oltre che del correo TO ES, in relazione soltanto ad alcuni dei reati agli stessi ascritti e, segnatamente, quanto ad MI, in relazione ai delitti previsti dall'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, unificati dal vincolo della continuazione, per avere indicato, nella sua qualità di amministratore della CE costruzioni s.p.a., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2008 2009 e 2010, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti emessi dalle società e per i valori indicati in imputazione (capo B), nonché del reato dell'art. 8 del medesimo decreto, per avere, nella stessa qualità, al fine di consentire l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso fatture per operazioni inesistenti per i valori indicati nei prospetti di cui all'imputazione (capo C). MI era stato, quindi, condannato alla pena di tre anni e mesi tre di reclusione con le attenuanti generiche;
era stato invece assolto dal delitto di associazione per delinquere contestato al capo A) e dal delitto contestato al capo D) della rubrica (art 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000). Il Tribunale aveva, inoltre, assolto la società CE costruzioni s.p.a. con la formula "perché il fatto non sussiste" in relazione all'illecito amministrativo alla stessa contestato di cui all'articolo 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 (capo R) della rubrica). Secondo la contestazione, la responsabilità dell'ente sarebbe scaturita dall'aver commesso l'MI, quale legale rappresentante, il delitto di associazione per delinquere di cui al capo A), nell'interesse o comunque a vantaggio della società senza che fossero stati previamente adottati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire delitti della stessa specie di quello contestato al predetto capo. 2. A seguito di impugnazione da parte del Pubblico Ministero e dello stesso MI, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 14 luglio 2016, emessa in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la responsabilità penale di MI NO anche per i reati allo stesso ascritti ai capi A) e D), con esclusione, per quanto concerne quest'ultimo delitto, delle compensazioni operate da Unicoop s.r.l. e Veca costruzioni s.r.l. Per l'effetto rideterminava la pena in sei anni di reclusione. La Corte territoriale dichiarava, inoltre, la società CE costruzioni s.p.a., in persona del curatore fallimentare, responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto, applicando la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 24-ter e 10 del d.lgs. n. 231 del 2001. La sezione Terza della Corte di ZI, con la pronuncia n. 15788 del 11/10/2017, dep. 2018, annullava con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 14/07/2016 pronunciata nei confronti di MI NO, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e D), rigettava nel resto il ricorso e dichiarava inammissibile il ricorso di CE costruzioni s.p.a. in persona del liquidatore TO Morelli. 3.La Quarta sezione penale, con la sentenza del 13 dicembre 2018 n. 2332, a seguito di ricorso straordinario ex articolo 625-bis cod. proc. pen. presentato da MI contro la decisione della sezione Terza penale sopraindicata, in relazione alla condanna per i reati di cui al capo C), divenuta irrevocabile, rilevava l'intervenuta prescrizione per le condotte commesse nel 2008 e nel 2009, atteso che per quelle poste in essere nel corso del 2010 doveva ritenersi intercorso pacificamente il giudicato. Conseguentemente, revocava la suddetta sentenza limitatamente alle condotte poste in essere negli anni 2008 e 2009 contestate al capo C) ad MI NO;
annullava la sentenza della Corte d'appello di Brescia n.2293 del 2016 del 14/07/2016 per essere il reato di cui al capo C), limitatamente a tali condotte, estinto per prescrizione e rinviava ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio all'esito del giudizio di rinvio in ordine ai reati di cui ai capi A) e D). 4.Con sentenza del 10/06/2019, la Corte di Brescia, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia, dichiarava MI NO responsabile anche del reato a lui ascritto al capo A), dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui al capo D) perché estinto per intervenuta prescrizione e, riconosciute le già concesse circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante, rideterminava la pena inflitta all'appellante in anni quattro e mesi quattro di reclusione, 3 dichiarandolo contestualmente interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Visti gli artt. 24 ter, 69 e 72 d.lgs. n. 231 del 2000, dichiarava, inoltre, CE costruzioni s.p.a., in persona del curatore, responsabile dell'illecito amministrativo alla stessa ascritto al capo R) e applicava la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo citato nella misura di complessivi euro 150.000. Ordinava, ai sensi dell'art. 19, d.lgs. n. 231 del 2001, la confisca per equivalente a carico di CE costruzioni s.p.a. dei beni mobili e immobili, delle somme dei titoli e di qualsiasi altra utilità nella sua disponibilità fino alla concorrenza di euro 8.000.990,79. 5.Avverso tale decisione, per quanto qui d'interesse, CE Costruzioni s.p.a. proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al dictum della Corte di cassazione nella parte in cui aveva disposto l'annullamento con rinvio con riferimento al percorso argomentativo utilizzato per la ricostruzione della struttura organizzativa associativa a tre livelli. Presentava, anche, in data 18/05/2020, motivi nuovi deducendo che era stata disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza di euro 8.000.990,79 nonostante l'inserimento dell'art. 416 cod. pen. nell'elenco dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente risalisse al periodo successivo al luglio 2009. Lamentava, in definitiva, la disposta confisca dei profitti di reato per una ipotesi delittuosa che all'epoca dei fatti non rientrava ancora tra le fattispecie possibili fonti di responsabilità dell'ente e che quindi la quantificazione materiale del profitto oggetto di confisca avrebbe dovuto essere rapportata solo alle condotte illecite commesse dopo la vigenza del novellato articolo 24-ter, introdotto nel corpus del d.lgs. n. 231 del 2001 dalla legge 24\07\2009 n. 94 entrato in vigore in data 8/8/2009. 6. La Quarta sezione, accogliendo il motivo aggiunto proposto da NA costruzioni s.p.a., ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la determinazione della somma a concorrenza della quale è stata ordinata la confisca per equivalente nei confronti della CE costruzioni s.p.a. con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad un'altra sezione della Corte di appello di Brescia. 7.La Corte d'appello di Brescia con sentenza del 02/02/2023, depositata in data 17/03/2023, dopo aver precisato che l'ambito di valutazione assegnato dalla Corte di cassazione alla Corte territoriale era delimitato alla "valutazione del 4 / profitto che tenga conto, quanto al reato di cui all'art. 416 cod. pen., esclusivamente delle condotte associative successive alla vigenza dell'art. 2, comma 29 , legge n. 94 del 2009, ovvero di quelle commesse all'i agosto 2009", ha quantificato la proiezione patrimoniale del programma criminoso connesso alla condotta associativa, tenendo conto della condotta associativa posta in essere nel periodo successivo all'agosto 2009, data di entrata in vigore del novellato art. 24-ter d.lgs. n. 231 del 2001 e dei reati fine commessi nel medesimo periodo ovvero dei reati di cui al capo B) addebitati ad MI NO, relativi alle fatture annotate negli anni 2008, 2009 e 2010 - risalendo la consumazione del contestato delitto di cui all'articolo 2 decreto legislativo numero 74 del 2000 rispettivamente alle date di presentazione delle dichiarazioni fiscali del 22 settembre 2009, 27 settembre 2010, 29 settembre 2011 - e dei delitti contestati al capo c), art. 8 decreto legislativo numero 74 del 2000, alle fatture emesse nel 2010. Alla luce di tali puntualizzazioni la Corte d'appello ha dunque ritenuto corretta la quantificazione del profitto in euro 6.689.319,10 così argomentando: «Pertanto posto che il complessivo profitto ammonta ad C 11.341.277,10 (4.651956,76 + C 6.689.320,34), deve ritenersi che tale somma, detratto l'importo già corrisposto all'Erario di C 4.651.958,00 ammonterà effettivamente ad C 6.689.319,10 (C 11.341.277,10 -C 4.651.958,00)». La Corte d'appello ha respinto anche il motivo di ricorso prospettato dall'appellante al fine di rivisitare l'entità del vantaggio fiscale ritenendo le argomentazioni estranee alla valutazione demandata dalla Suprema Corte al Collegio d'appello poiché relativa ad una parte motiva della sentenza che non è stata fatta oggetto di censura dalla Corte di legittimità né tantomeno dalla difesa dell'ente nel ricorso per ZI. 8. Avverso tale ultimo provvedimento propone ricorso per ZI CE costruzioni s.p.a., in liquidazione e in fallimento, in persona del curatore dott. FE IG, lamentando in un primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 2, 5, 9, 24-ter, 19, 53 d.lgs. n. 231 del 2001 per avere la Corte d'appello di Brescia condannato l'ente imputato con riferimento al reato associativo commesso quando il medesimo non era presente nel "catalogo" dei reati presupposto di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché in violazione dell'art. 606 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627 comma 3. cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e quindi per aver determinato l'importo della confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 in violazione del dictum della Corte di legittimità. 5 A/ Nel secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge, art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 627 comma 3, cod. proc. pen. per aver determinato l'importo della confisca ex articolo 19 d.lgs. 231 del 2001 in violazione del dictum della Corte legittimità e in violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) con riferimento alla determinazione del profitto del reato di cui all'art. 24-ter comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 oggetto della disposta confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001. Ad avviso del ricorrente il dictum della Corte di legittimità avrebbe richiesto alla Corte d'appello di considerare che il profitto del reato associativo era altro e diverso dalla mera sommatoria del profitto dei reati fine;
l'individuazione delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso avrebbe imposto di prendere in considerazione il meccanismo accertato nel corso dei precedenti giudizi di merito che vedeva CE costruzioni s.p.a. quale soggetto che emetteva fatture attive relative a operazioni inesistenti in reverse charge e registrava da parte dei medesimi destinatari delle prime altrettante fatture di costo con iva esposto. Ciò avrebbe evidentemente imposto che la determinazione del vantaggio derivante dal reato associativo tenesse in debito conto, per un verso, che la registrazione delle fatture di costo abbatteva l'imponibile tassabile con conseguente risparmio d'imposta, e, per altro verso, che l'emissione di fatture attive aumentava lo stesso imponibile con conseguente gettito per l'erario. In conclusione, la Corte avrebbe errato nella misura in cui la sommatoria dell'importo delle fatture emesse dopo l'entrata in vigore del novellato articolo 24 ter del d.lgs. 2000 del 2001 non è stata portata a deconto dell'imponibile, in tesi, sottratto all'erario e non è stata calcolata la percentuale del 25%, quale effettivo profitto del reato associativo, sulla risultante di tale operazione algebrica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La comune doglianza di cui al primo e, in parte, al secondo motivo di ricorso è infondata. L'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 prevede che: "nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede" e che: "quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato". Il profitto del reato al quale fa riferimento l'art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale rispetto al 6 reato presupposto. Il legislatore ha previsto una ipotesi di confisca obbligatoria avente ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, ma non anche il prodotto di esso, né i mezzi utilizzati per commetterlo. L'art. 19 contempla la confisca per equivalente, nel caso classico di ineseguibilità della confisca diretta, perché le res da apprendere non esistono, in quanto derivanti da un semplice risparmio, o non sono individuabili, in quanto confuse, o non più nella disponibilità dell'ente, in quanto alienate. Tale misura, analogamente alla confisca "in forma specifica", è da ritenere altrettanto obbligatoria (Sez. U., n. 11170 del 25/09/2014, dep. 2015, Uniland S.p.a. e altro, Rv. 263684, secondo cui, «il ricorso da parte del legislatore, nel secondo comma ..., alla locuzione "può", non esprime l'intenzione di riconoscere ad essa natura facoltativa, ma la volontà di vincolare il dovere del giudice di procedervi alla previa verifica dell'impossibilità di provvedere alla confisca diretta del profitto del reato e dell'effettiva corrispondenza del valore dei beni oggetto di ablazione al valore di detto profitto»). Tanto premesso, al fine di verificare la fondatezza del primo motivo di ricorso, giova ribadire che la Quarta sezione di questa Corte, con la decisione n. 47010 del 2021, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la determinazione della somma a concorrenza della quale era stata ordinata la confisca per equivalente osservando (pag. 15) che il profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa era stato erroneamente quantificato puramente e semplicemente con riferimento alla ritenuta responsabilità di MI NO per la fattispecie associativa, senza alcun riferimento motivazionale al periodo in cui l'articolo 416 cod. pen. non costituiva reato valutabile come fonte di responsabilità dell'ente e non, come sostenuto dal ricorrente, perché il profitto del reato associativo fosse stato individuato nella mera sommatoria del profitto dei reati fine. La Quarta sezione ha infatti affermato che: «Va rilevato pertanto che la determinazione del profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa è quantificato puramente e semplicemente con riferimento alla ritenuta responsabilità di MI per la fattispecie associativa, senza alcun riferimento motivazionale al periodo in cui l'art. 416 c.p. non costituiva reato valutabile come fonte di responsabilità dell'Ente, (cfr. art. 24 ter, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, inserito ad opera della I. 15 luglio 2009, n. 94). Invero, per quanto riguarda il rispetto dei principii di legalità e di irretroattività ribaditi dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo, occorre fare comunque riferimento alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato e non al momento di percezione del profitto stesso. Il principio di legalità stabilito dall'art. 2 cit. subordina l'applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine 7 all'illecito, sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto. Ne discende che è la commissione del fatto a dover essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione, e per "fatto" deve appunto intendersi ciò che costituisce il reato. In altri termini, è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all'art. 2, l'intera disciplina sanzionatoria del decreto non trovava applicazione in relazione a "fatti" commessi prima della sua entrata in vigore. Il momento di acquisizione del profitto, invece, è del tutto irrilevante ai fini ora considerati, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che incontra il suo necessario presupposto nell'esistenza, appunto, di un reato che risulti commesso nella vigenza del su indicato D.Igs. Alla stregua di tali considerazioni risulta evidente, in ragione della natura tipicamente sanzionatoria della misura ablativa, che non può essere fatta retroagire a condotte realizzate anteriormente alla rilevata esistenza dei presupposti e delle condizioni per la stessa configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente, assumendo rilievo, al riguardo, solo le condotte temporalmente coperte dalla vigenza, nel catalogo dei reati-presupposto, della fattispecie associativa. Avrebbero dovuto coerentemente estromettersi, dunque, al fine della corretta determinazione del profitto, tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore della novella legislativa n. 94 del 15 luglio 2009 (ex art. 2, comma 29)». Tanto chiarito, va rilevato che, a differenza dei giudizi rescissori precedenti, la Corte d'appello, nella decisione n. 288/2023 oggetto del presente ricorso, ha commisurato la sanzione ablatoria nel pieno rispetto del dettato legislativo dell'art. 2 ds.lgs. n. 231 del 2001 individuando le "proiezioni patrimoniali" del reato associativo prendendo in considerazione "il profitto che tenga conto, quanto al reato di cui all'art. 416 c.p., esclusivamente delle condotte associative successive alla vigenza dell'art. 2, comma 29, legge n. 94 del 2009, ovvero di quelle commesse dall' 1 agosto 2009". E' opportuno evidenziare, per cogliere la valenza del più accurato percorso motivazionale della decisione impugnata, che nella decisione del 10/06/2019, poi annullata con rinvio dalla Quarta Sezione n. 47010 del 2021, la Corte d'appello aveva determinato il profitto del reato richiamando le considerazioni svolte nella decisione del 14/07/2016 senza specificare l'ambito temporale di riferimento della condotta associativa: «pertanto la confisca dovrà cadere su beni della società fino alla concorrenza del profitto del reato. Per il calcolo si richiamano le osservazioni già contenute nella sentenza oggetto di annullamento rispetto alle quali va comunque detratta la parte relativa al delitto di cui al capo 8 d) per la quale è stata emessa in questa fase di rinvio declaratorie di prescrizione del reato. Pertanto, e conclusivamente, la confisca per equivalente va disposta nei confronti di CE costruzioni s.p.a. fino alla concorrenza dell'importo di euro 8.000.990,79» (pag.48). Allo stesso modo nella decisione richiamata, quella del 14/07/2016 (cfr. pag. 53), la Corte d'appello era rimasta silente in ordine al periodo temporale connesso al reato associativo da considerare rilevante ai fini della determinazione del vantaggio patrimoniale, essendosi limitata, in relazione ai provvedimenti ablatori, a determinare per CE costruzioni s.p.a. il profitto in euro 13.634.924,78. La Corte d'appello di Brescia, quindi, nella sentenza da ultimo impugnata, spendendo argomentazioni dettagliate e aggiuntive rispetto alle precedenti decisioni annullate con rinvio, in ottemperanza ai criteri ermeneutici indicati dalla Quarta sezione, ha determinato il profitto della società ritenuta responsabile in via amministrativa limitandosi a considerare esclusivamente l'arco temporale in cui il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. era già incluso nell'elenco dei reati presupposto della fonte di responsabilità dell'ente, così, di fatto, estromettendo dalla corretta determinazione del profitto tutte le condotte associative anteriori all'entrata in vigore della novella legislativa n. 94 del 15 luglio 2009 (ex art. 2 comma 29). Del resto, la Quarta sezione ha enunciato il principio di diritto cui avrebbe dovuto conformarsi la Corte d'appello certamente non escludendo l'esistenza della compagine associativa al tempo antecedente quello dell'inclusione nell'elenco dei reati presupposti della fattispecie ex 461 cod. pen., né avrebbe potuto affermarlo trattandosi di un accertamento di mero fatto. Alla luce di quanto precisato appare destituita di fondamento la censura difensiva nella quale si afferma che, ai fini della determinazione del profitto, la Corte d'Appello abbia fatto erroneo riferimento al periodo temporale di cui ai reati fine commessi nel 2208 e 2009 travisando il dictum della Quarta Sezione che, riferendosi alle condotte rilevanti, si riferiva evidentemente alla condotta associativa. La censura non coglie nel segno giacché il riferimento è stato anzitutto operato dai giudici di appello ai reati tributari in realtà consumati dal 22 settembre 2009 al 29 settembre 2011 (vedi pag. 6 della sentenza impugnata); in secondo luogo, la necessità di tenere conto, onde calcolare il profitto derivato dal reato di cui all'articolo 416. cod. pen., anche dei reati-fine, è derivata per il giudice del rinvio dall'esigenza di fare applicazione del criterio cui ha fatto riferimento la stessa sentenza rescindente della Quarta sezione, ovvero del criterio rappresentato dalla cosiddetta "proiezione patrimoniale del programma criminoso la pronuncia rescindente ha infatti testualmente evidenziato, 9 richiamando Sez. 3, numero 8785 del 29/11/209, dep 2020, Palmieri, Rv. 278256-02, che «il punto di partenza per giungere ad attribuire all'ente il conseguimento di un profitto a partire dall'illecito associativo è rappresentato dalla considerazione che il profitto del reato di associazione per delinquere sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale». Sicché se, pure è vero che, come aggiunto dalla stessa pronuncia a conferma di quanto già affermato da Sez. 3, n. 26725 del 04/03/2015, il delitto di associazione per delinquere è idoneo a generare un profitto in via autonoma rispetto a quello prodotto dai reati fine, allo stesso tempo però «è costituito dal complesso di vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi siano essi attribuibili a uno o più associati anche non identificati posto che l'istituzione della societas sceleris è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso» sicché, in altri termini, secondo la sentenza rescindente, un tale criterio non esclude ma, anzi, impone, nella corretta lettura operata dalla sentenza impugnata, di tenere conto anche dei reati fine. Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene che la Corte d'appello di Brescia nella determinazione del profitto dell'associazione abbia correttamente tenuto conto anche dei reati tributari commessi dall'anno 2009 in poi. La circostanza che il profitto sia stato concretamente individuato nella sommatoria dei profitti dei singoli reati fine non inficia la correttezza del procedimento di individuazione giacché il principio secondo il quale "l'ente risponde non dei reati fine, ma delle proiezioni patrimoniali del programma criminoso", (Sez. 1, n. 47 del 11/12/2020, dep. 2021, Figlionneni) non intende riferirsi alla mera "quantificazione matematica" della proiezione patrimoniale, ma alla circostanza che, a prescindere dall'attribuzione della responsabilità dei reati fine, il vantaggio patrimoniale derivante da essi è anticipatamente valutato a carico dell'ente quale proiezione della condotta associativa, non potendosi dunque escludere che detta proiezione patrimoniale possa occasionalmente coincidere con la somma del profitto dei singoli reati fine. Dunque, nessuna violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. è rilevabile nella specie. 2.11 secondo motivo di ricorso, nella restante parte, è inammissibile. La Corte d'appello ha correttamente osservato che la rivisitazione dell'entità dell'evento del reato fiscale, invocata con riferimento alle fatture fittizie, era tema eccedente la valutazione demandata dalla Suprema Corte al Collegio d'appello; l'entità del vantaggio fiscale derivato da tale "mimo, non è mai stata 1 0 oggetto di censura da parte della Corte di legittimità né tantomeno ha costituito motivo di ricorso da parte dell'ente nel giudizio di legittimità stesso. 3.
Per questi motivi
il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/02/2024