CASS
Sentenza 2 marzo 2026
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2026, n. 8206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8206 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA LL EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Egle PI;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, ON IC, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. FRANCESCO SABATINO, anche quale sostituto processuale del codifensore avv. FRANCESCO LOJACONO, per il ricorrente che, nel riportarsi anche alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2025 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio limitatamente al capo 1) e ha per il resto rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 marzo 2024 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo Penale Sent. Sez. 5 Num. 8206 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/02/2026 2 Valentia dell’11 aprile 2022, rideterminato la pena nei confronti di La LL TO a seguito dell’assoluzione per il reato di cui al capo 20 A) e dell’estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 54 e 58 e, per il resto, confermato la condanna per gli altri reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.pr. 309/90) e 47 (art.416 bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte il condannato ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen., attraverso atto sottoscritto dai difensori di fiducia e procuratori speciali, deducendo il seguente motivo. 3. Con l’unico motivo, articolato in una duplice censura, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza. In realtà, sottolinea il ricorrente, la sentenza impugnata nell’annullare la decisione impugnata quanto al capo 1), relativo all’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, ha indicato al giudice del rinvio di stabilire l’eventuale sussistenza della partecipazione del ricorrente ad entrambe le strutture criminali, omettendo di valutare le doglianze relative alla contestazione associativa di cui all’art.416 bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere oggetto anch’esso di nuova e compiuta valutazione. 3.1. Ulteriore travisamento delle risultanze processuali si ravvisa nelle dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia RE e CA, asseritamente convergenti, senza che tuttavia i giudici di legittimità abbiano in alcun modo esaminato le doglianze della difesa ed in particolare la circostanza che la dichiarazione del collaboratore RE non fosse autonoma, ma frutto della conoscenza dei fatti da fonti giudiziarie;
individuava peraltro il coinvolgimento di La LL in un altro procedimento poi archiviato e non nel presente. Eguale travisamento è da rinvenire nelle dichiarazioni di CA. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure avanzate nell’unico motivo di ricorso non si confrontano con la sentenza impugnata, perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo. Di conseguenza: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di 3 giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Sarebbe sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata. 2. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1 e 47, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata chiara nel delimitare il perimetro del giudizio rescissorio;
ha cioè richiesto al giudice del rinvio di approfondire se vi siano elementi ulteriori per reputare sussistente la partecipazione del ricorrente ad ambedue le strutture associative, in relazione al capo 1 (art.74 d.p.r. 309/90) atteso che per il capo 47 (art.416 bis cod. pen.) ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione al reato associativo sia stata esauriente (p.172; par.5.11.2). Non solo vi è il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado, ma vi è la valorizzazione del continuo rapporto con gli altri partecipi, evidenziando che i rapporti non si limitano ai reati fine di cui ai capi 54 e 58, i quali comunque correttamente sono valorizzati dal punto di vista associativo perché in relazione agli stessi non vi è stata un’assoluzione, quanto piuttosto la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Si richiamano inoltre le dichiarazioni etero accusatorie di CA e RE. 3. Quanto al lamentato travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA AE e RE TO, anche in tal caso la censura è manifestamente infondata. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE, va rilevato che con il ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata non era stata censurata la dichiarazione del collaboratore sotto il profilo 4 della mancanza di autonomia genetica della fonte;
non può dunque ravvisarsi un errore di fatto su tale punto in chiave omissiva, difettando ab origine il relativo motivo di censura. Quanto ai dedotti ulteriori travisamenti delle dichiarazioni, le relative censure attengono, in realtà, a una diversa valutazione del compendio fattuale operata dalla sentenza impugnata, non condivisa dal ricorrente, ma non integrano un effettivo travisamento del dato probatorio. In particolare, la divergenza concernente la circostanza dell’intervenuta iniziazione del ricorrente – prospettata dal collaboratore CA come imminente e riferita invece dal collaboratore RE come già avvenuta – non è stata considerata dalla sentenza impugnata quale elemento decisivo. Diversamente, rilievo dirimente è stato attribuito al convergente riferimento di entrambi i collaboratori di giustizia alla vicinanza di La LL al capo clan Fiorillo SArio, alla sua militanza nel gruppo vibonese quale addetto alla vendita di sostanze stupefacenti, al riferimento di CA al risalente inserimento di La LL nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, nonché alla sua prossimità ai sodali ZZ AL e SC Felice, coimputati del capo 58, rispetto al quale la Corte ha, ancora una volta, evidenziato che il proscioglimento è intervenuto per estinzione del reato per prescrizione e non nel merito (pp. 172-173). 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI RA SA NN CO 5
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, ON IC, che nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. FRANCESCO SABATINO, anche quale sostituto processuale del codifensore avv. FRANCESCO LOJACONO, per il ricorrente che, nel riportarsi anche alla memoria depositata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 marzo 2025 la Prima sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio limitatamente al capo 1) e ha per il resto rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 marzo 2024 che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Vibo Penale Sent. Sez. 5 Num. 8206 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 05/02/2026 2 Valentia dell’11 aprile 2022, rideterminato la pena nei confronti di La LL TO a seguito dell’assoluzione per il reato di cui al capo 20 A) e dell’estinzione per intervenuta prescrizione per i reati di cui ai capi 54 e 58 e, per il resto, confermato la condanna per gli altri reati di cui ai capi 1 (art. 74 d.pr. 309/90) e 47 (art.416 bis cod. pen.). 2. Avverso la sentenza della Prima sezione di questa Corte il condannato ha proposto ricorso ex art.625-bis cod. proc. pen., attraverso atto sottoscritto dai difensori di fiducia e procuratori speciali, deducendo il seguente motivo. 3. Con l’unico motivo, articolato in una duplice censura, il ricorrente ha dedotto la sussistenza di un errore di fatto decisivo contenuto nella sentenza. In realtà, sottolinea il ricorrente, la sentenza impugnata nell’annullare la decisione impugnata quanto al capo 1), relativo all’associazione finalizzata al commercio di stupefacenti, ha indicato al giudice del rinvio di stabilire l’eventuale sussistenza della partecipazione del ricorrente ad entrambe le strutture criminali, omettendo di valutare le doglianze relative alla contestazione associativa di cui all’art.416 bis cod. pen., che avrebbe dovuto essere oggetto anch’esso di nuova e compiuta valutazione. 3.1. Ulteriore travisamento delle risultanze processuali si ravvisa nelle dichiarazioni etero accusatorie dei collaboratori di giustizia RE e CA, asseritamente convergenti, senza che tuttavia i giudici di legittimità abbiano in alcun modo esaminato le doglianze della difesa ed in particolare la circostanza che la dichiarazione del collaboratore RE non fosse autonoma, ma frutto della conoscenza dei fatti da fonti giudiziarie;
individuava peraltro il coinvolgimento di La LL in un altro procedimento poi archiviato e non nel presente. Eguale travisamento è da rinvenire nelle dichiarazioni di CA. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure avanzate nell’unico motivo di ricorso non si confrontano con la sentenza impugnata, perché nella ipotesi di specie non è configurabile una svista o un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo. Di conseguenza: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di 3 giudizio;
2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie (ex plurimis, Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 4, n. 6770 del 17/01/2008, Romano, Rv. 239037; Sez. 6, n. 14296 del 20/03/2014, Apicella, Rv. 259503; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana, Rv. 260817). Sarebbe sufficiente siffatta argomentazione per evidenziare che le critiche del ricorrente si collocano fuori del perimetro segnato dall'art. 625-bis cod. proc. pen., dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato la censura riproposta in questa sede, non ponendo in essere alcun errore in fatto che possa avere inciso sulla tenuta logica della motivazione operata. 2. Con riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1 e 47, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata è stata chiara nel delimitare il perimetro del giudizio rescissorio;
ha cioè richiesto al giudice del rinvio di approfondire se vi siano elementi ulteriori per reputare sussistente la partecipazione del ricorrente ad ambedue le strutture associative, in relazione al capo 1 (art.74 d.p.r. 309/90) atteso che per il capo 47 (art.416 bis cod. pen.) ha ritenuto che la motivazione relativa alla partecipazione al reato associativo sia stata esauriente (p.172; par.5.11.2). Non solo vi è il richiamo alle sentenze di primo e secondo grado, ma vi è la valorizzazione del continuo rapporto con gli altri partecipi, evidenziando che i rapporti non si limitano ai reati fine di cui ai capi 54 e 58, i quali comunque correttamente sono valorizzati dal punto di vista associativo perché in relazione agli stessi non vi è stata un’assoluzione, quanto piuttosto la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione. Si richiamano inoltre le dichiarazioni etero accusatorie di CA e RE. 3. Quanto al lamentato travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CA AE e RE TO, anche in tal caso la censura è manifestamente infondata. Con riferimento alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RE, va rilevato che con il ricorso per cassazione che ha dato luogo alla sentenza impugnata non era stata censurata la dichiarazione del collaboratore sotto il profilo 4 della mancanza di autonomia genetica della fonte;
non può dunque ravvisarsi un errore di fatto su tale punto in chiave omissiva, difettando ab origine il relativo motivo di censura. Quanto ai dedotti ulteriori travisamenti delle dichiarazioni, le relative censure attengono, in realtà, a una diversa valutazione del compendio fattuale operata dalla sentenza impugnata, non condivisa dal ricorrente, ma non integrano un effettivo travisamento del dato probatorio. In particolare, la divergenza concernente la circostanza dell’intervenuta iniziazione del ricorrente – prospettata dal collaboratore CA come imminente e riferita invece dal collaboratore RE come già avvenuta – non è stata considerata dalla sentenza impugnata quale elemento decisivo. Diversamente, rilievo dirimente è stato attribuito al convergente riferimento di entrambi i collaboratori di giustizia alla vicinanza di La LL al capo clan Fiorillo SArio, alla sua militanza nel gruppo vibonese quale addetto alla vendita di sostanze stupefacenti, al riferimento di CA al risalente inserimento di La LL nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, nonché alla sua prossimità ai sodali ZZ AL e SC Felice, coimputati del capo 58, rispetto al quale la Corte ha, ancora una volta, evidenziato che il proscioglimento è intervenuto per estinzione del reato per prescrizione e non nel merito (pp. 172-173). 4. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro tremila.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Egle PI RA SA NN CO 5