Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01165/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05174/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5174 del 2022, proposto da
AN DI DI, LE DI DI, DA CI, rappresentati e difesi dall'avvocato Loris Laino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della ordinanza n. 217 del 28.06.2022, notificata il 14.07.2022 ex art. 140 c.p.c., con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ex art. 31 D.P.R. 380/2001 per le opere abusive realizzate alla via Pisciarelli, n. 71; b) della nota prot. n. 31849 del 12.04.2022 richiamata nel corpo del provvedimento impugnato, mai comunicata, con la quale è stata rigettata la richiesta di condono inoltrata ex lege 724/94 dalla sig.ra Di FU; c) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ove lesivo della posizione della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa NZ LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza n. 217 del 28 giugno 2022, notificata il 14 luglio 2022, con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001 delle opere abusive realizzate alla via Pisciarelli, n. 71, nonché per l’annullamento della richiamata nota prot. n. 31849 del 12 aprile 2022 con la quale è stata rigettata la richiesta di condono relativa alle medesime opere.
2. La vicenda amministrativa può essere così sinteticamente ricostruita.
I ricorrenti sono proprietari, unitamente a Di FU RI RO, di un immobile sito in Pozzuoli alla via Pisciarelli, n. 71, avente destinazione non residenziale ed individuato al foglio di mappa 45, p.lla 762, ricadente in zona soggetta a vincolo ex lege 431/85.
Il suddetto immobile è costituito da una porzione di area, individuata al sub 101, ove insiste un capannone oggetto di contratto di locazione nei confronti della società Harmony Dance Napoli S.r.l., e di una restante area destinata a deposito, individuata catastalmente al sub 102.
In data 21 aprile 1995 Di FU RI RO inoltrava istanza di condono edilizio ex L. 724/1994 prot. 22899 in relazione alla superficie individuata in 602mq (foglio 45 map.762, catasto edilizio urbano) provvedendo all’integrale pagamento dell’oblazione.
Con istanza in pari data, Di DI IT, altro comproprietario dell’immobile, presentava diversa istanza di condono per una ulteriore superficie di 1099 mq (foglio 45 map.762, catasto edilizio urbano) parimenti provvedendo all’integrale pagamento dell’oblazione.
Con l’ordinanza n. 217 del 28 giugno 2022, oggetto del presente gravame, notificata il 14 luglio 2022 agli odierni ricorrenti, il Comune di Pozzuoli ha ingiunto la demolizione ex art. 31 DPR 380/20021 delle opere abusive realizzate, richiamando la nota prot. n. 31849 del 12 aprile 2022 con la quale è stata rigettata l’istanza di condono prot. 22899 presentata da Di FU RI RO, per essere l’immobile in questione “superiore ai limiti di 750,00 metri cubi, precisamente risulta essere di metri cubi 3600,00, come dichiarato sia nei grafici di progetto, sia nella perizia tecnica allegata all’istanza di condono edilizio”.
Il provvedimento di rigetto si fonda pertanto sull’assenza del permesso a costruire prescritto dall’art. 31 D.P.R. 380/2001 per interventi che comportano ampliamenti di volume, in territorio dichiarato di notevole interesse pubblico.
3. Il ricorso è affidato a plurime doglianze con le quali i ricorrenti contestano:
1) l’illegittimità dell’ordinanza in quanto resa in pendenza del procedimento di sanatoria attivato ed in ogni caso per essersi formato il silenzio sulla domanda di condono del Di DI IT, in relazione alla quale il Comune non si è mai pronunziato; il rigetto della domanda di condono della Di FU, invece, non sarebbe mai stato notificato;
2) la circostanza che il vincolo insistente sull’area, sarebbe da intendersi quale relativo in relazione al quale si sarebbe formato il silenzio assenso sull’istanza di parere all’Autorità preposta alla tutela del vincolo ex art. 39 l.724/1994;
3) che l’ordinanza non sarebbe stata notificata a tutti i proprietari dell’area ma unicamente alla Di FU;
4) il deficit istruttorio per non essersi il Comune accorto della pendenza di un procedimento di sanatoria;
5) le omesse garanzie partecipative per mancata comunicazione avvio del procedimento;
6) che in relazione al diniego di condono sull’istanza presentata dalla Di FU, esso non sarebbe mai stato notificato alla originaria richiedente.
3. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio depositando memoria difensiva nella quale ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso e ha prodotto documentazione.
4. All’udienza pubblica di smaltimento del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con riferimento alle censure formulate con il primo motivo di ricorso occorre preliminarmente rilevare che con riferimento all’abuso in questione sono state presentate plurime istanze di sanatoria ai sensi dell’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sfociate poi nel provvedimento di diniego prot. 31849 del 12 aprile 2022 sull’istanza formulata da una dei comproprietari.
Parte ricorrente, pur riconoscendo la comproprietà dell’immobile sito in Pozzuoli, foglio di mappa n. 45, particella 762, destinato ad uso non residenziale e ricadente in zona soggetta a vincolo ex lege 431/85, ritiene implicitamente che l’istanza di condono presentata dal Di DI IT, assunta al prot. n 2912 del 21 aprile 1995, debba costituire un’istanza di condono edilizio separata ed autonoma rispetto a quella presentata antecedentemente dalla Di FU RI RO.
Tale assunto, tuttavia, non può essere condiviso.
Nel caso di specie, il manufatto oggetto delle due istanze costituisce un’unità funzionale e materiale, senza alcuna formale divisione dell’immobile, sicché le domande di condono devono essere necessariamente considerate uniche sotto il profilo sostanziale.
Il frazionamento delle domande in capo ai singoli comproprietari si configura come strumento artificioso e in contrasto con il principio di unità dell’opera abusiva, idoneo a eludere i limiti volumetrici e sostanziali previsti dalla disciplina del condono edilizio (artt. 6 e 38, comma 5, L. 47/1985, richiamati dall’art. 39, comma 6, L. 724/1994) cosicché “ uno stesso soggetto legittimato non può utilizzare separate domande di sanatoria per aggirare il limite massimo di volumetria, dovendosi, in tal caso, necessariamente unificare le richieste quando si tratti della medesima costruzione da considerarsi in senso unitario ” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV ter, sent. del 02.10.2023 n. 14498).
Alla luce di quanto sopra, la tesi di parte ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che il diritto al condono edilizio deve essere valutato in riferimento all’intera unità immobiliare oggetto di abuso, e non attraverso un artificioso scorporo delle domande.
A tali conclusioni è pervenuta altresì la giurisprudenza di questo T.A.R. secondo cui “ La volontà del privato di considerare un'unità immobiliare autonomamente utilizzabile ed indipendente rispetto alle altre porzioni ed unità del medesimo fabbricato, non può influire sui criteri e sui limiti inderogabilmente fissati dall'ordinamento per la condonabilità dell'immobile abusivo, per modo che il frazionamento surrettizio di un immobile non può valere a sottrarlo al regime di condonabilità che gli è proprio. La valutazione deve essere effettuata sulla base della volumetria complessiva del manufatto, indipendentemente dal numero delle istanze di condono presentate. Infatti, va esclusa la possibilità di aggirare il limite volumetrico previsto mediante il fittizio frazionamento dell'immob ile” (T.A R. Campania – Napoli, Sez. III, 3.09.2018, n. 5317).
Pertanto, deve nella specie affermarsi che le due istanze di condono presentate dai comproprietari sono state correttamente considerate come non autonomamente valutabili, costituendo una unica domanda sostanziale, con l’inevitabile conseguenza che l’espresso diniego della prima istanza di condono, formulato nei confronti di uno dei comproprietari, deve estendersi anche alla seconda, atteso che entrambe le domande si riferiscono allo stesso bene unitario, senza che sia intervenuta alcuna divisione formale.
L’attività valutativa operata dall’Amministrazione non risulta quindi attinta dal paventato deficit di istruttoria censurato anche con il quarto motivo di ricorso.
Ad ulteriore conferma della sostanziale unitarietà delle due istanze di condono edilizio, si rileva come entrambe facciano riferimento al medesimo immobile sito nel Comune di Pozzuoli (NA), alla Via Pisciarelli n. 71, censito al foglio di mappa n. 45, particella n. 762, come emerge dagli stralci delle relative domande che si riportano di seguito
Con riferimento, invece, alla mancata notifica del diniego di sanatoria alla richiedente Di FU RI RO, atto presupposto all’ordinanza di demolizione, questo Collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ la mancata e/o non corretta notifica dell'atto non determina l'illegittimità del provvedimento, ma incide esclusivamente sulla decorrenza dei termini per impugnare. La notifica del provvedimento di diniego, infatti, lungi dal costituire requisito necessario ai fini dell'esistenza o della validità dell'atto, è prevista dalla legge ai soli fini della certezza della sua conoscenza e, (…), con conseguente slittamento del dies a quo per la decorrenza del termine per proporre ricorso. ” (cfr. T.A.R., Roma, sez. II, 09/03/2021, n. 2841).
Nella specie, pertanto, la mancata notifica del diniego di sanatoria non incide né sulla legittimità dello stesso (censurata con il sesto motivo di ricorso) né sulla legittimità del provvedimento di ingiunzione della demolizione.
5.2. Del pari infondate sono le censure prospettate con il secondo motivo di ricorso fondate su un’erronea valutazione della natura del vincolo paesaggistico gravante sull’area da parte del Comune di Pozzuoli.
Preme rilevare che il provvedimento di demolizione impugnato trova fondamento in ragioni di ordine volumetrico e non già nella sussistenza del vincolo paesaggistico, con conseguente infondatezza delle doglianze articolate dalla ricorrente sul punto.
Inoltre, al riguardo va ricordato che, secondo giurisprudenza costante e pacifica, non possono essere comunque sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa.
Ed invero, la distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla stessa; la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali.
In assenza delle suddette condizioni, l’incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2013, n. 4619; Cons. Stato, Sez. VI, 29aprile 2013, n. 2343; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 19 maggio 2015, n.2819 e 12 ottobre 2020, n. 4388 cit.).
5.3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo all’omessa notifica dell’ordinanza di demolizione a tutti i comproprietari, è infondato.
Sul punto va ricordato che la notifica dell'ordine demolitorio a tutti i comproprietari, non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione stesso, ma rileva unicamente come condizione necessaria per l'operatività dell'effetto acquisitivo conseguente alla mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di cui all'art. 31, d.P.R. n. 380/2001; i proprietari del bene, infatti, devono essere messi pienamente in condizione di rimuovere, se lo desiderano, l'abuso e ciò allo scopo di evitare l'effetto acquisitivo. (sul punto vedasi T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VIII, 05/07/2021, n.4616, e di recente, ex multis, T.A.R. Molise Campobasso, Sez. I, 17/06/2024, n. 204, per cui: “ La mancata notifica del provvedimento demolitorio al proprietario non inficia la legittimità dello stesso, attenendo la notificazione dell’atto non già alla fase di perfezionamento ma alla fase di integrazione dell’efficacia. Pertanto, l'unica conseguenza derivante dalla mancata notifica dell’ordinanza di demolizione al proprietario sarà l’impossibilità di pretenderne l’esecuzione da parte di quest'ultimo e di procedere in suo danno all'acquisizione gratuita in caso di mancata spontanea ottemperanza dell'autore dell’abuso ”; in senso conforme, Cons. giust. amm. Sicilia, 04/12/2023, n. 856; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 28/12/2020, n. 2614).).
5.4. Infine, per giurisprudenza costante e pacifica, l’art. 10 bis non si applica ai procedimenti di natura vincolata quale quello di repressione degli abusi edilizi e di diniego di condono per opere eseguite in zona vincolata. I ricorrenti invocano garanzie partecipative che non avrebbero potuto portare il Comune a determinazioni diverse da quelle adottate, pacificamente vincolate.
6. Per quanto esposto, il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore del Comune di Pozzuoli, che liquida in euro 2000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL AN, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
NZ LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NZ LI | EL AN |
IL SEGRETARIO