Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00871/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02097/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Gramegna e Filippo Mario Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e Questura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento ex art. 31, co. 1-2, c.p.a.
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Siracusa sull'istanza ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, trasmessa il 3.9.2024 ed integrata da successive note ex art. 10-bis L. 241/1990 del 14.10.2024, recante “Istanza per rilascio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773” assunta al prot. della medesima Prefettura e di ogni altro, provvedimento amministrativo connesso, precedente ovvero consequenziale;
e per la conseguente condanna ex art. 31, co. 3, c.p.a.
della Prefettura di Siracusa ad adottare i chiesti provvedimenti di conclusione del procedimento e/o rilascio del prefato titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
con richiesta fin d’ora ex art. 34, co. 1, lett. e) c.p.a.
della nomina di un Commissario ad acta, in caso di perdurante inadempienza da parte della Prefettura di Siracusa, nonché di determinazione di una somma di denaro dovuta dalla P.A. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa e della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa US SA OT e udito il difensore dell’amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 29.09.2025 e depositato il 14.10.2025, il ricorrente ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Siracusa sull’istanza ex artt. 11 e 52 r.d. n. 773/1931, trasmessa il 3.09.2924 e integrata da successive note del 14.10.2024, recante “Istanza per rilascio dell’attività di pirotecnico deposito e vendita ex artt. 11 e 52 18 giugno 1931 n. 773” e per la condanna della medesima Prefettura ad adottare i chiesti provvedimenti, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza.
Ha esposto in fatto quanto segue:
- a seguito della trasmissione della detta istanza ex artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in data 4.10.2024 la Prefettura di Siracusa trasmetteva al ricorrente la nota “comunicazione motivi ostativi ex art. 10 bis della legge 241/90. Avvio procedimento finalizzato al rilascio del titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività di pirotecnico deposito e vendita ex art. 101 R.D. 635/1940 e artt. 11 e 52 R.D. 18 giugno 1931, n. 773” prot. n. -OMISSIS-;
- a seguito di ostensione degli atti richiesti tramite il proprio difensore di fiducia, il ricorrente, in data 14.10.2024, trasmetteva osservazioni scritte relative alla detta comunicazione;
- la Prefettura non avrebbe riscontrato tali osservazioni e di fatto non avrebbe concluso il procedimento in questione.
Avverso il silenzio, parte ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. - Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 L. 241/1990- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, sviamento, falsità e travisamento dei presupposti.
2. Si è costituita la Prefettura intimata che ha altresì prodotto documentazione, specificando di avere emesso il decreto di diniego del titolo autorizzativo per l’esercizio dell’attività di pirotecnico in data 17 marzo 2025, onerando la Questura di Caserta della relativa notifica, sicché nessuna inerzia sarebbe predicabile in capo all’amministrazione resistente.
3. In data 4 marzo 2026 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia (notificato all’Amministrazione in pari data), con richiesta di compensazione di spese di lite in quanto l’assenza di notificazione dell’atto avrebbe legittimato l’azione avverso il silenzio della p.a..
4. Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 l’Avvocato dello Stato non si è opposto alla compensazione delle spese e il ricorso è stato posto in decisione.
5. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi interpretare l’atto di rinuncia, non notificato nei termini rituali (almeno dieci giorni prima dell’udienza), quale atto univoco da cui desumere la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione.
6. Le spese possono essere compensate in ragione della mancata notificazione del provvedimento conclusivo al ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC IA AS, Presidente
US SA OT, Consigliere, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| US SA OT | NC IA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.