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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1228/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2560/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00473842 13000 BONIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00473842 13000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 12.02.2025, opposta limitatamente alla quota consortile anni 2022 e 2023 (importo complessivo di € 1.045,00) del Consorzio di Bonifica Basso Jonio
Reggino.
Censura l'atto per l'insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, non avendo il Resistente_1
effettuato alcun intervento che abbia portato una specifica utilità, tenuto anche conto che la proprietà del ricorrente è lontana rispetto a corsi d' acqua esistenti.
Fa riferimento, inoltre, alla sentenza n.188/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett.a) della legge della Regione Calabria n. 11/2003, nella parte in cui la previsione normativa stabilisce che il contributo consortile di bonifica è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” piuttosto che “in presenza del beneficio”.
Censura, ancora, la cartella per difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per fatti attinenti al merito della pretesa, nonché per fatti antecedenti la formazione del ruolo;
deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, che, in effetti, non si è costituito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non è stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica, che avrebbe potuto eventualmente dimostrare il beneficio, non si è costituito in giudizio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2560/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - 92063110800
elettivamente domiciliato presso Resistente_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2024 00473842 13000 BONIFICA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 396/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 094 2024 00473842 13000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata in data 12.02.2025, opposta limitatamente alla quota consortile anni 2022 e 2023 (importo complessivo di € 1.045,00) del Consorzio di Bonifica Basso Jonio
Reggino.
Censura l'atto per l'insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, non avendo il Resistente_1
effettuato alcun intervento che abbia portato una specifica utilità, tenuto anche conto che la proprietà del ricorrente è lontana rispetto a corsi d' acqua esistenti.
Fa riferimento, inoltre, alla sentenza n.188/2018 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett.a) della legge della Regione Calabria n. 11/2003, nella parte in cui la previsione normativa stabilisce che il contributo consortile di bonifica è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” piuttosto che “in presenza del beneficio”.
Censura, ancora, la cartella per difetto di motivazione.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva per fatti attinenti al merito della pretesa, nonché per fatti antecedenti la formazione del ruolo;
deduce, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione.
Ha presentato memorie parte ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce della mancata costituzione in giudizio del Consorzio, che, in effetti, non si è costituito.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, quindi, va accolto.
Ritiene la Corte che sia ora applicabile il comma 5 bis dell'art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992: doveva essere dimostrata la fondatezza della pretesa, a fronte della specifica eccezione del ricorrente sulla mancanza del beneficio, fornendo in giudizio prova contraria.
L'onere probatorio, perciò, è oggi posto in capo alla pubblica amministrazione e, nel caso in trattazione, non è stato assolto, tenuto anche conto che il Consorzio di Bonifica, che avrebbe potuto eventualmente dimostrare il beneficio, non si è costituito in giudizio.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.