Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1228
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza di beneficio fondiario

    La Corte ritiene applicabile l'art. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui l'onere probatorio sulla fondatezza della pretesa è a carico della pubblica amministrazione. Tale onere non è stato assolto, anche a causa della mancata costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica.

  • Accolto
    Illegittimità costituzionale normativa di riferimento

    La Corte accoglie il ricorso basandosi sull'onere probatorio a carico dell'amministrazione e sulla mancata costituzione del consorzio, senza esplicitamente pronunciarsi sulla questione di costituzionalità sollevata.

  • Accolto
    Difetto di motivazione della cartella

    La Corte accoglie il ricorso basandosi sull'onere probatorio a carico dell'amministrazione e sulla mancata costituzione del consorzio, senza esplicitamente pronunciarsi sulla questione del difetto di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1228
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1228
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo