Art. 3.
L'onere derivante dalla presente legge fara' carico al bilancio del Ministero dei trasporti, per gli esercizi finanziari 1954-55 e seguenti, sul capitolo concernente Le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.
L'onere derivante dalla presente legge fara' carico al bilancio del Ministero dei trasporti, per gli esercizi finanziari 1954-55 e seguenti, sul capitolo concernente Le sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie concesse all'industria privata.