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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2003/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2299 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7617/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica e/o d'ufficio per omesso/parziale/ tardivo versamento IMU – Anno 2019 con contestuale irrogazione delle sanzioni, n. 2299 del 6 dicembre
2024, protocollo n. 37085 del 06/12/2024, per l'omesso versamento della Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, sull'immobile di proprietà della medesima sito in Villa San Giovanni alla Indirizzo_1
, con il quale era richiesto il pagamento della imposta e applicata la sanzione pecuniaria per un totale di euro 163,00, notificato in data 28.12.2024.
Con il ricorso chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché illegittimo. Chiariva che la ricorrente e' proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, identificato N. C.E.U. del Comune di Villa San Giovanni, al foglio A/10, particella 322, sub 6, cat. A2, piano 1, rendita catastale € 464,81, di cui la ricorrente possiede una quota pari al 33,33% del diritto di proprietà.
Su tale immobile, a seguito di presentazione di successione mortis causa del defunto genitore Nominativo_1, insiste il diritto di abitazione nella misura del 100% del coniuge superstite Nominativo_2 , adibito da quest'ultima a propria abitazione principale.
Il secondo comma dell'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. La Sig.ra Nominativo_2, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nella misura del 100% e del diritto di proprietà nella misura del 33,33%, avendo adibito l'immobile de quo ad abitazione principale, secondo i principi i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209/2022 e della giurisprudenza della
Suprema Corte, gode anch'essa dell'esenzione dal versamento dell'IMU. Chiedeva annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
rimanendo contumace la parte intimata non ha fornito la prova dei presupposti impositivi.
Parte ricorrente assume che diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare è in capo a Nominativo_2, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nella misura del 100% e del diritto di proprietà nella misura del 33,33%.
Quest'ultima avendo adibito l'immobile ad abitazione principale gode dell'esenzione dal versamento dell'IMU. Non avendo la P.A. fornito prova contraria il ricorso deve essere accolto.
Non sussistendo prova certa che la P.A. conoscesse la dichiarazione di successione e quanto narrato nel ricorso, prima dell'invio dell'atto impugnato, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIANFARINI ALBERTO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2003/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2299 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7617/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente impugna l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica e/o d'ufficio per omesso/parziale/ tardivo versamento IMU – Anno 2019 con contestuale irrogazione delle sanzioni, n. 2299 del 6 dicembre
2024, protocollo n. 37085 del 06/12/2024, per l'omesso versamento della Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019, sull'immobile di proprietà della medesima sito in Villa San Giovanni alla Indirizzo_1
, con il quale era richiesto il pagamento della imposta e applicata la sanzione pecuniaria per un totale di euro 163,00, notificato in data 28.12.2024.
Con il ricorso chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato poiché illegittimo. Chiariva che la ricorrente e' proprietaria dell'immobile sito in Indirizzo_1, identificato N. C.E.U. del Comune di Villa San Giovanni, al foglio A/10, particella 322, sub 6, cat. A2, piano 1, rendita catastale € 464,81, di cui la ricorrente possiede una quota pari al 33,33% del diritto di proprietà.
Su tale immobile, a seguito di presentazione di successione mortis causa del defunto genitore Nominativo_1, insiste il diritto di abitazione nella misura del 100% del coniuge superstite Nominativo_2 , adibito da quest'ultima a propria abitazione principale.
Il secondo comma dell'art. 540 c.c. attribuisce al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. La Sig.ra Nominativo_2, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nella misura del 100% e del diritto di proprietà nella misura del 33,33%, avendo adibito l'immobile de quo ad abitazione principale, secondo i principi i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 209/2022 e della giurisprudenza della
Suprema Corte, gode anch'essa dell'esenzione dal versamento dell'IMU. Chiedeva annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
rimanendo contumace la parte intimata non ha fornito la prova dei presupposti impositivi.
Parte ricorrente assume che diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare è in capo a Nominativo_2, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione nella misura del 100% e del diritto di proprietà nella misura del 33,33%.
Quest'ultima avendo adibito l'immobile ad abitazione principale gode dell'esenzione dal versamento dell'IMU. Non avendo la P.A. fornito prova contraria il ricorso deve essere accolto.
Non sussistendo prova certa che la P.A. conoscesse la dichiarazione di successione e quanto narrato nel ricorso, prima dell'invio dell'atto impugnato, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.