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Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 18/03/2026, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01328/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1328 del 2026, proposto dalla Fortaleza S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Sbordoni, Massimiliano Mura e Francesca Flamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Arenula, 16;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo prot. n. 5625/RU del 5 gennaio 2026 e della determinazione direttoriale della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi prot. n. 794229 del 9 dicembre 2025;
- della Determinazione Direttoriale prot. n. 794229 del 9 dicembre 2025 della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi, nella parte in cui ha limitato l’applicazione dell’indennità provvisoria ai soli concessionari per la gestione del gioco del bingo che hanno promosso specifici ricorsi giurisdizionali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, ancorché non conosciuto;
e/o per l’accertamento
- del diritto della società ricorrente a vedersi applicare, a far data dal 1° gennaio 2025, un regime di indennità/canone conforme ai criteri eurounitari, in luogo del meccanismo forfettario previsto dall’art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 207/2024;
- del conseguente obbligo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di procedere alla rideterminazione dell’indennità/canone dovuto per il periodo 1° gennaio 2025-31 dicembre 2026, secondo criteri coerenti con i principi di proporzionalità, riequilibrio economico e parametrazione ai fatturati effettivi del concessionario;
- dell’esistenza del credito della ricorrente per le somme eventualmente versate in eccedenza, con riferimento ai pagamenti già eseguiti nel corso dell’anno 2025, da accertarsi all’esito della rideterminazione dovuta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 il dott. LE IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Visto l’avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine alla possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, segnatamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
Premesso che:
- la società ricorrente ha impugnato la Determina Direttoriale, dagli estremi indicati in epigrafe, con la quale l’Agenzia resistente ha rideterminato la misura dell’indennità mensile provvisoria dovuta dai concessionari per il gioco del bingo in esecuzione di diverse sentenze ad essi favorevoli, rese da questo Tribunale, limitandone gli effetti ai soli concessionari che abbiano proposto ricorso;
- si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, rappresentando come l’Agenzia abbia esteso, con Determinazione Direttoriale prot. n. 135315 del 26 febbraio 2026, “ anche ai concessionari che non erano parti dei giudizi conclusisi con le citate sentenze del Tar Lazio pubblicate il 26 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 l’applicazione in misura ridotta del canone dovuto per un importo di 2.800,00 euro mensili per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026 ”;
Rilevato che:
- alla camera di consiglio del 9 marzo 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, dato avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, nonché della possibile improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto, come anticipato, un nuovo provvedimento sostitutivo del precedente che ha regolato diversamente la materia;
- infatti, “ Vi è improcedibilità per carenza di interesse ogni qualvolta sopravvengano provvedimenti che (…) modifichino la situazione di diritto o di fatto, in senso favorevole o no, in guisa da togliere al ricorrente interesse alla rimozione dell'atto originariamente impugnato ” (Cons. St., sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7913);
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura e dell’esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE IL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IL | IT RI |
IL SEGRETARIO