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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 196/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 806/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. THBCRBA00082 2024 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proposto ricorso avverso l'atto di recupero di contributo concesso dalla Stato, per violazione delle norme antimafia, all'udienza di discussione il difensore della parte eccepisce l'incompetenza funzionale di giudice tributario adito a favore dell'AGO, cui chiede sia rinviata la causa.
Nulla oppone l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto il giudice tributario rinvia la causa all'autorità giudiziaria ordinaria nei modi e tempi de legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Bologna - versione monocratica, rilevata la propria incompetenza a fabore del giudice ordinario, rimette la causa per la riassunzione nei modi e tempi previsti dalla legge.
Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BALLARDINI BARBARA, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 806/2024 depositato il 17/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO-REVOCA AGEVOLAZIONI-RATEAZ. n. THBCRBA00082 2024 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proposto ricorso avverso l'atto di recupero di contributo concesso dalla Stato, per violazione delle norme antimafia, all'udienza di discussione il difensore della parte eccepisce l'incompetenza funzionale di giudice tributario adito a favore dell'AGO, cui chiede sia rinviata la causa.
Nulla oppone l'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dato atto il giudice tributario rinvia la causa all'autorità giudiziaria ordinaria nei modi e tempi de legge.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Bologna - versione monocratica, rilevata la propria incompetenza a fabore del giudice ordinario, rimette la causa per la riassunzione nei modi e tempi previsti dalla legge.
Spese compensate.