e obblighi di informazione) 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla
chiusura delle operazioni di voto e' fatto divieto a tutte le
amministrazioni pubbliche di svolgere attivita' di comunicazione ad
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione
delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalita'
di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 novembre 2003, n. 313 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica."; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II:"Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali."; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III:"Capo II Disposizioni finali.".