Sentenza 13 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2001, n. 9510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9510 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
e $51 0 /0 1 I L 0 L 8 O 6 B . l E REP UB BLI a N E n , N e 1 O p I 8 Z a 9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 1 m R - e T t 1 S s 1 I i - G s Oggetto: 4 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E l 2 R a . e A L h D c sanzioni Codice strada: 1 sezione civile 3 i E f T 2 i d . N E o T S composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: modello di verbale e R m E A Presidente contestazione illegittima.dr. Alfredo Rocchi dr. Ugo Vitrone Consigliere R.G. N. 1960/99 dr. Giovanni Verucci Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron.21913 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 20.04.2001 S E N T E NZA sul ricorso iscritto al n° 1960 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto: DA PREFETTO DI FORLI'CESENA, ex lege domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Ge- nerale dello Stato e da questa rappresentato e difeso. RICORRENTE
CONTRO
DO AL, già domiciliato nel giudizio di merito in Cesena, presso l'avv. Sergio Buratti. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Forlì-Cesena n. 183 del 31 luglio - 14 ottobre 1998. 1092 2001 - 2 Udita, all'udienza del 20 aprile 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Fulvio Uccella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 14 ottobre 1998, il Pretore di Forli- Cesena accoglieva l'opposizione di VI IG all' ordinanza del locale Prefetto, che gli aveva ingiunto il pagamento di una sanzione pecuniaria, per violazio- ne dell'art. 179, 2° comma, D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (da ora C.d.S.), per aver circolato il 3 ottobre 1994 alla guida di un veicolo di sua proprietà con il cro- notachigrafo manomesso. Con l'oppposizione si era dedotta la mancanza di ogni manomissione del cronotachigrafo, come confermato dal- la verifica operata da un centro specializzato, mentre la riscontrata deviazione del pennino di cui al verba- le era da ritenere fortuita e nei limiti di tolleranza consentiti ordinariamente. Il pretore riteneva fondata l'eccezione "di carattere formale proposta dall'opponente in ordine all'indebita redazione del verbale..", che sarebbe stato compilato "in maniera totalmente difforme da quanto prevede il modello VI.1 allegato all'art. 383 Reg.es. C.d.S."; ad avviso del giudice del merito, "vi sono verbalizzazioni sconnesse nei margini e nella parte alta dello stampa- to", con conseguente illegittimità dell'atto opposto, per la quale il ricorso era da accogliere con condanna del Prefetto al pagamento delle spese di causa. Avverso detta sentenza ha ricorso il Prefetto di Cese- na-Forlì con unico motivo. Il IG non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso censura la sentenza di merito per viola- zione dell'art. 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, (Regolamento di attuazione e di esecuzione del C.d.S., da ora Reg.es.), anche per insufficiente motivazione, perchè, mancando la querela di falso avverso le atte- stazioni del verbale di cui il IG aveva piena co- noscenza tanto da contestarne il contenuto, non sono chiari i motivi per cui l'atto sarebbe illegittimo. Il verbale venne anche sottoscritto dall'autore della violazione e fu da lui impugnato in sede amministrati- va, per non aver commesso alcuna alterazione del cro- notachigrafo, contestandosi in tal modo i profili so- stanziali dell'infrazione accertata, e nessuna ragione formale fu invocata dall'autore della violazione, il quale comunque non poteva dedurla, non sussistendo i motivi di illegittimità di cui alla sentenza.
1.1. Il motivo di ricorso è fondato in quanto, se il verbale "deve in genere essere conforme al modello VI. 1 allegato" (art. 383, ultimo comma, Reg.es.), non so- lo lo stesso in alcuni casi "specifici" può essere di- verso da quello ma, nella fattispecie concreta, non è stato redatto su un modello diverso. Nell'atto deve esservi, in conformità al modello nor- mativo, "l'indicazione del giorno, dell'ora e della lo- calità nei quali la violazione è avvenuta, delle gene- ove del ralità e della residenza del trasgressore e, caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo di veicolo e della targa di riconosci- mento, la sommaria esposizione del fatto nonchè la ci- tazione della norma violata e le eventuali dichiara- zioni delle quali il trasgressore chiede l'iscrizione" (art. 383, 1°comma Reg.es.). Dalla sentenza impugnata, risulta solo l'esistenza di verbalizzazioni ai margini e nella parte alta dello stampato, ma non quale degli elementi costitutivi o requisiti di legittimità dell'atto manchi nel caso per cui non può che ritenersi non sufficientemente motiva- ta sul punto la decisione di merito. In accoglimento del ricorso la sentenza deve quindi essere cassata e gli atti devono rinviarsi al Tribuna- le di Forlì, in composizione monocratica e in persona - 5 di diverso magistrato, perchè decida sull'opposizione con motivazione adeguata, provvedendo anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- gnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tri- bunale di Forlì in composizione monocratica e in per- sona di diverso magistrato. Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile preshified four 2001. siglisigliere estensore Il Sorry CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pima Ston IL CANCELLERE Andrea Baroni Deposi I 9 L 8 L e 6 CANCELLITE O l B . a n E N e , E p 1 N a 8 O I 9 m Z 1 e t - A s 1 R i T 1 s S - l I 4 a G 2 E e . R h L c A i f i 3 D d 2 E o . T m T N E R S A E