Sentenza 24 ottobre 2012
Massime • 1
Il reato di falsa attestazione di qualità personali (art. 495 cod. pen.) resta assorbito nella ipotesi delittuosa di indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato quando esso integri un elemento essenziale per la configurazione di quest'ultima e ne costituisca la modalità tipica di consumazione. (Fattispecie in cui l'imputato straniero aveva presentato falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attestava l'inesistente possesso della cittadinanza italiana al fine di ottenere l'erogazione del contributo assistenziale del " bonus bebè").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2012, n. 44230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44230 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 24/10/2012
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - N. 1464
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 19363/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte di appello di Breccia;
avverso la sentenza di non luogo a procedere 6 dicembre 2011 del G.U.P. presso il Tribunale di Crema, pronunciata nei confronti di:
JA LA nato il [...] in [...]
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria difensiva dell'imputato.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di non luogo a procedere 6 dicembre 2011, del G.U.P. presso il Tribunale di Crema, pronunciata nei confronti di OU LA, in ordine al reato di cui all'art. 316 ter c.p., cosi riqualificato il fatto contestato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
1.) i motivi di impugnazione e le ragioni della decisione di questa Corte.
L'originaria accusa concerneva due imputazioni: la prima (capo A) ex art. 640 bis c.p. e la seconda (capo B) ex artt. 495-61 n.2 c.p., capo "B".
Il Procuratore generale, con un unico motivo di impugnazione, prospetta erronea applicazione dell'art. 84, art. 316 ter e art. 495 c.p., prendendo preliminarmente atto della corretta derubricazione dell'originario addebito ex art. 640 bis c.p. sub A) nell'ipotesi di cui all'art. 316 ter c.p. e, dato l'ammontare della somma indebitamente percepita (Euro 1.000 del cosiddetto bonus bebè), anche all'ulteriore "declassamento" dei fatto a mero illecito amministrativo ai sensi del capoverso del citato art. 316 ter.. Il ricorrente ha invece contestato in diritto il ritenuto assorbimento nel capo A, così diversamente qualificato, dell'addebito ex art. 495 - art. 61 c.p., n. 2 sub B, consistito nell'avere il prevenuto falsamente attestato d'essere cittadino italiano, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione presentata al fine di ottenere l'erogazione del contributo de quo. Rileva il Procuratore generale che il G.U.P. di Crema è pervenuto sulla scorta del noto e consolidato insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. Sez. 5^ Un. 19.4.2007, Carchivi;
Sez. 6^, 31.5.2007, Piga ed altre), secondo cui "il reato di cui all'art. 316 ter c.p. assorbe quello di falso previsto dall'art. 483, in quanto l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi costituisce un elemento essenziale per la sua configurazione, nel senso che la falsa dichiarazione rilevante ex art. 483 c.p., ovvero l'uso di un atto falso, ne costituiscono modalità tipiche di consumazione ... e ciò pure quando occorra avere riguardo alla previsione dell'art. 316 ter, comma 2, non superandosi i livelli quantitativi dell'indebitamente percepito posti dalla legge come spartiacque tra il fatto di mera rilevanza amministrativa e quello di rilevanza penale". Osserva peraltro la parte pubblica:
a) che nella specie, non è stato contestato al capo B il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico di cui all'art. 483 c.p., bensì, correttamente (trattandosi di falsità avente ad oggetto "non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 c.p., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p.", quale è lo status di cittadino italiano: v. Cass. Sez. 5^, 4.12.2007, Durastanti;
Sez. 5^, 16.1.2001, Cerretani), il diverso reato di cui all'art. 495 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2;
b) che la Suprema Corte, con la richiamata pronunzia delle Sezione Unite Carenivi, ha altresì precisato che "solo i delitti di cui all'art. 483 c.p. e all'art. 489 c.p. rimangono assorbiti ai sensi dell'art. 84 c.p. nel delitto previsto dall'art. 316 ter c.p., il quale concorre invece con gli altri delitti di falso eventualmente commessi al fine di ottenere le indebite erogazioni";
c) che nulla di diverso è dato ricavare dalle pronunzie successive (evocate anch'esse dal G.U.P. a supporto del proprio assunto) tutte incentrate, sotto il profilo che qui interessa, esclusivamente sul rapporto tra la fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p. ed il reato di falso previsto dall'art. 483 cod. pen. bensì correttamente (trattandosi di falsità aventi ad oggetto non tanto fatti, secondo il paradigma dell'art. 483 cod. pen., quanto qualità personali del dichiarante rilevanti ai sensi dell'art. 495 c.p.", quale è lo status di cittadino italiano: v. Cass. Sez. 5^, 4.12.2007, Durastanti;
Sez. 5^, 16.1.2001, Cerretani) il reato di cui all'art.495 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2;
d) che, pertanto, la violazione dell'art. 316 ter cod. pen. non poteva assorbire il contestato delitto di falso.
Ritiene la Corte che l'assunto del Procuratore generale non sia fondato.
Il reato in questione è un reato a struttura complessa che si articola, necessariamente, in due funzionali ed intersecate condotte, nelle quali la qualità personale del dichiarante, data dall'affermato ma inesistente possesso della cittadinanza italiana, integra un elemento essenziale per la configurazione del ritenuto delitto ex art. 316 ter cod. pen., nel senso che la falsa affermazione di essere cittadino italiano (contenuta nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentata al fine di ottenere l'erogazione del contributo di Euro 1.000, previsto dall'art. 1, comma 331 della Legge Finanziaria n. 266 del 2005) costituisce, per lo straniero, illegittimo beneficiario del contributo assistenziale ("bonus bebè"), la modalità tipica di consumazione dell'illecito de quo.
Da ciò l'assorbimento dei delitto di falso, dato dalla violazione dei disposti dell'art. 495 cod. pen., nello schema dogmatico del delitto ex art. 316 ter cod. pen., nei termini fatti propri dal G.U.P. presso il Tribunale di Crema, a nulla rilevando, nell'economia della violazione, che attiene ad indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, la distinzione operata dal ricorrente tra "falsità su fatti" e "falsità su qualità personali". Il ricorso pertanto risulta infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che è stata formulata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2012