Art. 4. Istituzione della Direzione generale
dei servizi periferici del tesoro
E' istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed e' assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;
b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;
c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;
d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.
Le funzioni di studio e ricerca, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.
I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.
I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.
Nota all'art. 4, terzo comma:
Le funzioni di studio e ricerca sono annoverate tra i "compiti dei dirigenti", di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 , concernente:
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
dei servizi periferici del tesoro
E' istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed e' assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:
a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;
b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;
c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;
d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.
Le funzioni di studio e ricerca, di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.
I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.
I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per meta' secondo il turno di anzianita' e per meta' mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianita' alla data dello scrutinio.
Nota all'art. 4, terzo comma:
Le funzioni di studio e ricerca sono annoverate tra i "compiti dei dirigenti", di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 , concernente:
Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.