CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA MA OS, Presidente
RI EO, EL
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via A. Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via F. Filzi, N[ 40/f 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520060014214625000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110003672877000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023700835000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona avverso l'intimazione di pagamento n. 03520239000362053000 del 24/02/2023, notificata il 06-10/06/2025, nonché delle 5 cartelle esattoriali alle quali si riferisce la predetta intimazione
(nn. 03520060014214625000, 03520090000054613000, 03520100021000620000, 03520110003672877000
e 03520110023700835000), il tutto avente a oggetto tributi IRAP, annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, addizionale comunale e regionale IRPEF annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, ritenute IRPEF annualità 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. oltre interessi e sanzioni annualità 2002, 2005, 2006, 2007 e
2008, iscritte a ruolo per l'importo complessivo di €. 118.140,87, detratte le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali IVS e INPS. Con il ricorso si deduce:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle impugnate, stante l'intervenuta prescrizione o l'altrimenti avvenuta estinzione della pretesa azionata dall'Agente della Riscossione.
Al riguardo si premette che il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento opposta in data 6-10 giugno
2025 e si segnala che l'intimazione, così come dichiarato dallo stesso Agente della Riscossione, si fonda sulle seguenti cartelle esattoriali:
- 03520060014214625000, asseritamente notificata il 21/09/2006, avente a oggetto l'IRAP 2002,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2002, ritenute IRPEF 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto
- I.V.A. 2002, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 11.658,85;
- 03520090000054613000, asseritamente notificata il 05/05/2009, avente a oggetto l'IRAP 2005,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2005 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2005, oltre sanzioni e interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 37.561,16;
- 03520100021000620000, asseritamente notificata il 23/09/2010, avente a oggetto l'IRAP 2006,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2006 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2006, oltre sanzioni ed interessi, Ente impositore Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cremona, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 37.647,63, detratti ruoli aventi ad oggetto Contributi IVS ed INPS;
- 03520110003672877000, asseritamente notificata il 24/03/2011, avente a oggetto l'IRAP 2007, l'IRPEF
2007, l'addizionale regionale IRPEF 2007 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2007, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 16.265,15;
- 03520110023700835000, asseritamente notificata il 16/01/2012, avente a oggetto l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2008, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 18.727,82;
Il tutto, quindi, per un totale complessivo di €. 118.140,87.
Il ricorrente invoca il termine di prescrizione decennale applicabile alla tipologia di tributi richiamati nelle cartelle sottese all'opposta intimazione di pagamento, nonché il termine prescrizionale quinquennale applicabile a sanzioni e interessi.
Ciò posto, evidenzia che, così come dichiarato dallo stesso Concessionario nel dettaglio degli addebiti, le cartelle esattoriali de quibus, aventi a oggetto, rispettivamente, il tributo IRAP, annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, l'addizionale comunale e regionale IRPEF annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, ritenute IRPEF annualità 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. oltre interessi e sanzioni annualità 2002, 2005,
2006, 2007 e 2008, risultano essere state notificate il 21/09/2006, il 05/05/2009, il 23/09/2010, il 24/03/2011 ed il 16/01/2012 da ciò conseguendo l'intercorsa prescrizione del credito in esse portato, rispettivamente,
a decorrere da 22/09/2016, dal 06/05/2019, dal 24/09/2020, dal 25/03/2021 e dal 17/01/2022.
L'intimazione di pagamento opposta, infatti, quale primo e unico atto successivo alla asserita notifica delle suddette cartelle di pagamento, risulta essere stata notificata solo in data 06-10/06/2025, da ciò conseguendo la prescrizione del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo trascorsi all'evidenza il termine quinquennale applicabile alle sanzioni e agli interessi, nonché il termine decennale applicabile ai tributi oggetto di riscossione.
2) La ricorrente deduce altresì la violazione del disposto di cui all'art. 25, d.p.r. 602/1973, e sostiene che l'intimazione impugnata sia il primo atto venuto a sua conoscenza, non essendo state notificate le cartelle sottese all'intimazione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
*****
2.- Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Cremona, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la pretesa impositiva di cui alle predette cartelle non sarebbe prescritta, atteso che dopo la regolare notifica delle cartelle, al ricorrente sarebbero stati notificati diversi atti dell'esecuzione.
A tale resistente nulla può essere imputato avendo essa ottemperato agli incombenti di propria competenza nei termini previsti dalla legge.
*****
3.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto o, comunque, chiedendone il rigetto sulla base dei seguenti motivi:
- inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21, d.lgs. 546/1992: il ricorso sarebbe tardivo, stante la corretta notifica non solo delle cartelle (all.ti 2 - 6 alla comparsa di costituzione), ma anche di atti successivi mai regolarmente impugnati (in particolare, avvisi di intimazione notificati il 15 maggio 2012); a ciò deve aggiungersi che per la cartella n. 03520060014214625000, il ricorrente ha presentato, in data 21 ottobre 2008, istanza di rateazione, effettuando pagamenti (tale istanza ha valenza di atto ricognitivo di debito e vale quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione e rinuncia ad avvalersi di prescrizioni); comunque, le cartelle sono tutte state notificate, donde l'inammissibilità del ricorso (le cartelle possono infatti essere impugnate, unitamente all'intimazione, se di esse il ricorrente abbia avuto conoscenza solo con l'intimazione);
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione: la prescrizione della pretesa portata dalle cartelle, infatti, sarebbe stata interrotta da ulteriori atti notificati al ricorrente e, segnatamente, dagli avvisi di intimazione di seguito indicati: Avviso intimazione n. 03520089000690256000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520060014214625000; Avviso intimazione n. 03520129003715718000 notificato il
15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520090000054613000; Avviso intimazione n.
03520129003716122000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n.
03520100021000620000; Avviso intimazione n. 03520129003716324000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520110003672877000; a ciò aggiungasi che il termine di prescrizione nel caso di specie deve ritenersi sospeso per due ragioni: a) la legge n. 147/2013, che al comma 623 ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) per il periodo dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; b) la normativa emergenziale Covid nel tempo succedutasi, per effetto della quale il termine di prescrizione dovrebbe essere aumentato da 478 fino a 492 giorni.
*****
4.- Con memoria difensiva dell'8 gennaio 2026 il ricorrente contesta quanto osservato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione con particolare riferimento alla prescrizione della pretesa fiscale.
In particolare, osserva che l'ultimo atto che la difesa avversaria assume come interruttivo della prescrizione risulterebbe notificato in data 15/05/2012.
L'atto successivamente opposto in questa sede – i.e. l'intimazione di pagamento n° 03520239000362053000, notificata in data 06/06/2025 – è intervenuto, pertanto, a distanza di oltre 13 anni e segnatamente a distanza di 13 anni e 18 giorni (equivalenti a 4770 giorni). Dunque, anche volendo accedere, per mera ipotesi, alla tesi dell'Agente della riscossione circa l'operatività della sospensione emergenziale dei termini di prescrizione per complessivi 478 giorni, risulterebbe, comunque, spirato alla data di notifica dell'atto impugnato il termine di 11 anni e nove mesi (pari a 4770 –
478 = 4292 giorni); termine quindi, comunque superiore al termine prescrizionale quinquennale e persino a quello decennale invocato dalla controparte in relazione ai tributi Irpef, Irap ed IVA, oggetto delle cartelle esattoriali richiamate nell'atto impugnato e compiutamente indicate nell'atto di opposizione.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, come segue:
- per il ricorrente: “a) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n° 03520239000362053000 del 24/02/2023, notificata il 06-10/06/2025, nonché delle sottese cartelle di pagamento nn° 03520060014214625000, 03520090000054613000, 03520100021000620000, 03520110003672877000 e 03520110023700835000 e, delle relative iscrizioni a ruolo, per i motivi le causali tutte sopra esposte;
b) In subordine e sempre nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza e/o inesistenza del diritto di credito vantato dagli Enti impositori per il tramite dell'Agente alla riscossione;
c) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra indicati, che nulla e a nessun titolo dovrà essere corrisposto dal sig. Ricorrente_1, in merito alla pretesa azionata in virtù della intimazione di pagamento opposta;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con attri- buzione ai procuratori antistarii ex art. 93 c.p.c.”;
- per l'Agenzia delle Entrate: “Respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite”;
- per l'Agenzia delle Entrate Riscossione: “In via principale, nel merito, dichiarare il ricorso di controparte inammissibile e/o infondato di fatto e di diritto, con condanna al rimborso delle spese sostenute dalla controparte. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Il ricorso è ammissibile, atteso che con esso si intende far valere non già la prescrizione maturata in data antecedente alla notifica delle cartelle – che avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente mediante l'impugnazione delle predette cartelle, non avvenuta – ma la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle (e degli ulteriori atti interruttivi) e in epoca precedente alla notifica dell'intimazione impugnata (sulla possibilità di impugnare l'intimazione di pagamento, in quanto atto avente natura di avviso di mora, cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 6436 dell'11/03/2025).
6.- Nel merito, è fondato il motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Va ricordato, in linea generale e per quanto di interesse in questa sede, che: “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 33213 del 29/11/2023).
Quinquennale, invece, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi (Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
23052 del 11/08/2025).
Ciò premesso, è documentato e pacifico tra le parti che:
- successivamente alla notifica delle cartelle contenute nell'intimazione impugnata, l'Agente della
Riscossione ha notificato al ricorrente ulteriori atti (avvisi di intimazione) con i quali è stato intimato al predetto il pagamento delle somme di cui alle cartelle;
- gli ultimi atti di intimazione, interruttivi della prescrizione dei crediti fiscali azionati, sono stati notificati, al più tardi, in data 15 maggio 2012;
- la notifica dell'intimazione qui impugnata è avvenuta in data 6-10 giugno 2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che il termine di prescrizione pari i dieci o ai cinque anni, previsto rispettivamente per le imposte e per le sanzioni e gli interessi, debbano essere aumentati, per le cause di sospensione previste dalle norme sopra indicate (legge n. 147/2013, art. 1, comma 623, per il periodo dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; normativa emergenziale Covid con sospensione fino a
492 giorni).
Osserva la Corte che, pur considerando la sospensione dei termini di prescrizione nella misura sopra indicata, per il periodo massimo pari a 662 giorni (27 dicembre 2013 – 15 giugno 2014: 170 giorni;
492 giorni per il periodo Covid), al momento della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnato, il termine di prescrizione decennale (e a fortiori quello quinquennale) deve ritenersi in ogni caso decorso.
Va, infatti, considerato che gli ultimi atti interruttivi sono stati notificati in data 15 maggio 2012; il termine di dieci anni, aumentato del periodo di sospensione predetto, è quindi spirato in data 7 marzo 2024 (termine del 15 maggio 2022 aumentato di 662 giorni).
Come detto, l'intimazione qui impugnata è stata notificata solo nel giugno 2025 e, dunque, ben oltre il termine di prescrizione dei crediti tributari come sopra determinato.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
7.- Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione e sono liquidate in € 2.300,00 oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Nel rapporto tra ricorrente e Agenzia delle Entrate di Cremona, invece, le spese vanno integralmente compensate, essendo emerso documentalmente il rispetto da parte di detta resistente dei termini di legge per lo svolgimento dei propri incombenti e non essendo imputabile alla stessa il mancato rispetto del termine di prescrizione, non osservato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite fra parte ricorrente e parte Agenzia delle Entrate;
condanna Agenzia Entrate - Riscossioni al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in €.2.300,00 oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Cremona, 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
MA AL RI SA CI
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCIURPA MA OS, Presidente
RI EO, EL
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via A. Ponchielli, 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cremona - Via F. Filzi, N[ 40/f 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRPEF-ALTRO 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRAP 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03520239000362053000 IRAP 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520060014214625000 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IVA-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520090000054613000 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520100021000620000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110003672877000 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03520110023700835000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cremona avverso l'intimazione di pagamento n. 03520239000362053000 del 24/02/2023, notificata il 06-10/06/2025, nonché delle 5 cartelle esattoriali alle quali si riferisce la predetta intimazione
(nn. 03520060014214625000, 03520090000054613000, 03520100021000620000, 03520110003672877000
e 03520110023700835000), il tutto avente a oggetto tributi IRAP, annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, addizionale comunale e regionale IRPEF annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, ritenute IRPEF annualità 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. oltre interessi e sanzioni annualità 2002, 2005, 2006, 2007 e
2008, iscritte a ruolo per l'importo complessivo di €. 118.140,87, detratte le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi previdenziali IVS e INPS. Con il ricorso si deduce:
1) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle impugnate, stante l'intervenuta prescrizione o l'altrimenti avvenuta estinzione della pretesa azionata dall'Agente della Riscossione.
Al riguardo si premette che il ricorrente ha ricevuto l'intimazione di pagamento opposta in data 6-10 giugno
2025 e si segnala che l'intimazione, così come dichiarato dallo stesso Agente della Riscossione, si fonda sulle seguenti cartelle esattoriali:
- 03520060014214625000, asseritamente notificata il 21/09/2006, avente a oggetto l'IRAP 2002,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2002, ritenute IRPEF 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto
- I.V.A. 2002, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 11.658,85;
- 03520090000054613000, asseritamente notificata il 05/05/2009, avente a oggetto l'IRAP 2005,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2005 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2005, oltre sanzioni e interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 37.561,16;
- 03520100021000620000, asseritamente notificata il 23/09/2010, avente a oggetto l'IRAP 2006,
l'addizionale comunale e regionale IRPEF 2006 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2006, oltre sanzioni ed interessi, Ente impositore Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cremona, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 37.647,63, detratti ruoli aventi ad oggetto Contributi IVS ed INPS;
- 03520110003672877000, asseritamente notificata il 24/03/2011, avente a oggetto l'IRAP 2007, l'IRPEF
2007, l'addizionale regionale IRPEF 2007 nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2007, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 16.265,15;
- 03520110023700835000, asseritamente notificata il 16/01/2012, avente a oggetto l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. 2008, oltre sanzioni ed interessi, iscritta a ruolo per l'importo complessivo di €. 18.727,82;
Il tutto, quindi, per un totale complessivo di €. 118.140,87.
Il ricorrente invoca il termine di prescrizione decennale applicabile alla tipologia di tributi richiamati nelle cartelle sottese all'opposta intimazione di pagamento, nonché il termine prescrizionale quinquennale applicabile a sanzioni e interessi.
Ciò posto, evidenzia che, così come dichiarato dallo stesso Concessionario nel dettaglio degli addebiti, le cartelle esattoriali de quibus, aventi a oggetto, rispettivamente, il tributo IRAP, annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, l'addizionale comunale e regionale IRPEF annualità 2002, 2005, 2006 e 2007, ritenute IRPEF annualità 2002, nonché l'imposta sul valore aggiunto I.V.A. oltre interessi e sanzioni annualità 2002, 2005,
2006, 2007 e 2008, risultano essere state notificate il 21/09/2006, il 05/05/2009, il 23/09/2010, il 24/03/2011 ed il 16/01/2012 da ciò conseguendo l'intercorsa prescrizione del credito in esse portato, rispettivamente,
a decorrere da 22/09/2016, dal 06/05/2019, dal 24/09/2020, dal 25/03/2021 e dal 17/01/2022.
L'intimazione di pagamento opposta, infatti, quale primo e unico atto successivo alla asserita notifica delle suddette cartelle di pagamento, risulta essere stata notificata solo in data 06-10/06/2025, da ciò conseguendo la prescrizione del credito azionato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, essendo trascorsi all'evidenza il termine quinquennale applicabile alle sanzioni e agli interessi, nonché il termine decennale applicabile ai tributi oggetto di riscossione.
2) La ricorrente deduce altresì la violazione del disposto di cui all'art. 25, d.p.r. 602/1973, e sostiene che l'intimazione impugnata sia il primo atto venuto a sua conoscenza, non essendo state notificate le cartelle sottese all'intimazione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'intimazione di pagamento.
*****
2.- Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Cremona, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo che la pretesa impositiva di cui alle predette cartelle non sarebbe prescritta, atteso che dopo la regolare notifica delle cartelle, al ricorrente sarebbero stati notificati diversi atti dell'esecuzione.
A tale resistente nulla può essere imputato avendo essa ottemperato agli incombenti di propria competenza nei termini previsti dalla legge.
*****
3.- Si costituisce, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Brescia, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto o, comunque, chiedendone il rigetto sulla base dei seguenti motivi:
- inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3 e 21, d.lgs. 546/1992: il ricorso sarebbe tardivo, stante la corretta notifica non solo delle cartelle (all.ti 2 - 6 alla comparsa di costituzione), ma anche di atti successivi mai regolarmente impugnati (in particolare, avvisi di intimazione notificati il 15 maggio 2012); a ciò deve aggiungersi che per la cartella n. 03520060014214625000, il ricorrente ha presentato, in data 21 ottobre 2008, istanza di rateazione, effettuando pagamenti (tale istanza ha valenza di atto ricognitivo di debito e vale quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione e rinuncia ad avvalersi di prescrizioni); comunque, le cartelle sono tutte state notificate, donde l'inammissibilità del ricorso (le cartelle possono infatti essere impugnate, unitamente all'intimazione, se di esse il ricorrente abbia avuto conoscenza solo con l'intimazione);
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione: la prescrizione della pretesa portata dalle cartelle, infatti, sarebbe stata interrotta da ulteriori atti notificati al ricorrente e, segnatamente, dagli avvisi di intimazione di seguito indicati: Avviso intimazione n. 03520089000690256000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520060014214625000; Avviso intimazione n. 03520129003715718000 notificato il
15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520090000054613000; Avviso intimazione n.
03520129003716122000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n.
03520100021000620000; Avviso intimazione n. 03520129003716324000 notificato il 15/05/2012 di cui alla cartella di pagamento n. 03520110003672877000; a ciò aggiungasi che il termine di prescrizione nel caso di specie deve ritenersi sospeso per due ragioni: a) la legge n. 147/2013, che al comma 623 ha disposto la sospensione dei termini prescrizionali relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 618) per il periodo dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; b) la normativa emergenziale Covid nel tempo succedutasi, per effetto della quale il termine di prescrizione dovrebbe essere aumentato da 478 fino a 492 giorni.
*****
4.- Con memoria difensiva dell'8 gennaio 2026 il ricorrente contesta quanto osservato dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione con particolare riferimento alla prescrizione della pretesa fiscale.
In particolare, osserva che l'ultimo atto che la difesa avversaria assume come interruttivo della prescrizione risulterebbe notificato in data 15/05/2012.
L'atto successivamente opposto in questa sede – i.e. l'intimazione di pagamento n° 03520239000362053000, notificata in data 06/06/2025 – è intervenuto, pertanto, a distanza di oltre 13 anni e segnatamente a distanza di 13 anni e 18 giorni (equivalenti a 4770 giorni). Dunque, anche volendo accedere, per mera ipotesi, alla tesi dell'Agente della riscossione circa l'operatività della sospensione emergenziale dei termini di prescrizione per complessivi 478 giorni, risulterebbe, comunque, spirato alla data di notifica dell'atto impugnato il termine di 11 anni e nove mesi (pari a 4770 –
478 = 4292 giorni); termine quindi, comunque superiore al termine prescrizionale quinquennale e persino a quello decennale invocato dalla controparte in relazione ai tributi Irpef, Irap ed IVA, oggetto delle cartelle esattoriali richiamate nell'atto impugnato e compiutamente indicate nell'atto di opposizione.
All'udienza odierna le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi, come segue:
- per il ricorrente: “a) Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o illegittimità della intimazione di pagamento n° 03520239000362053000 del 24/02/2023, notificata il 06-10/06/2025, nonché delle sottese cartelle di pagamento nn° 03520060014214625000, 03520090000054613000, 03520100021000620000, 03520110003672877000 e 03520110023700835000 e, delle relative iscrizioni a ruolo, per i motivi le causali tutte sopra esposte;
b) In subordine e sempre nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione e/o decadenza e/o inesistenza del diritto di credito vantato dagli Enti impositori per il tramite dell'Agente alla riscossione;
c) In via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare, per i motivi sopra indicati, che nulla e a nessun titolo dovrà essere corrisposto dal sig. Ricorrente_1, in merito alla pretesa azionata in virtù della intimazione di pagamento opposta;
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, con attri- buzione ai procuratori antistarii ex art. 93 c.p.c.”;
- per l'Agenzia delle Entrate: “Respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, con condanna di parte ricorrente alle spese di lite”;
- per l'Agenzia delle Entrate Riscossione: “In via principale, nel merito, dichiarare il ricorso di controparte inammissibile e/o infondato di fatto e di diritto, con condanna al rimborso delle spese sostenute dalla controparte. Con vittoria di spese e onorari di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.- Il ricorso è ammissibile, atteso che con esso si intende far valere non già la prescrizione maturata in data antecedente alla notifica delle cartelle – che avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente mediante l'impugnazione delle predette cartelle, non avvenuta – ma la prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle (e degli ulteriori atti interruttivi) e in epoca precedente alla notifica dell'intimazione impugnata (sulla possibilità di impugnare l'intimazione di pagamento, in quanto atto avente natura di avviso di mora, cfr. Cass. pen., Sez. 5, sent. n. 6436 dell'11/03/2025).
6.- Nel merito, è fondato il motivo con il quale si deduce l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle contenute nell'intimazione di pagamento impugnata.
Va ricordato, in linea generale e per quanto di interesse in questa sede, che: “il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA si prescrive nell'ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all'art. 2946 c.c., mentre non opera l'estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi” (Cass. civ., Sez. 5, ord. n. 33213 del 29/11/2023).
Quinquennale, invece, il termine di prescrizione delle sanzioni e degli interessi (Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
23052 del 11/08/2025).
Ciò premesso, è documentato e pacifico tra le parti che:
- successivamente alla notifica delle cartelle contenute nell'intimazione impugnata, l'Agente della
Riscossione ha notificato al ricorrente ulteriori atti (avvisi di intimazione) con i quali è stato intimato al predetto il pagamento delle somme di cui alle cartelle;
- gli ultimi atti di intimazione, interruttivi della prescrizione dei crediti fiscali azionati, sono stati notificati, al più tardi, in data 15 maggio 2012;
- la notifica dell'intimazione qui impugnata è avvenuta in data 6-10 giugno 2025.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostenuto che il termine di prescrizione pari i dieci o ai cinque anni, previsto rispettivamente per le imposte e per le sanzioni e gli interessi, debbano essere aumentati, per le cause di sospensione previste dalle norme sopra indicate (legge n. 147/2013, art. 1, comma 623, per il periodo dal 27 dicembre 2013 al 15 giugno 2014; normativa emergenziale Covid con sospensione fino a
492 giorni).
Osserva la Corte che, pur considerando la sospensione dei termini di prescrizione nella misura sopra indicata, per il periodo massimo pari a 662 giorni (27 dicembre 2013 – 15 giugno 2014: 170 giorni;
492 giorni per il periodo Covid), al momento della notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnato, il termine di prescrizione decennale (e a fortiori quello quinquennale) deve ritenersi in ogni caso decorso.
Va, infatti, considerato che gli ultimi atti interruttivi sono stati notificati in data 15 maggio 2012; il termine di dieci anni, aumentato del periodo di sospensione predetto, è quindi spirato in data 7 marzo 2024 (termine del 15 maggio 2022 aumentato di 662 giorni).
Come detto, l'intimazione qui impugnata è stata notificata solo nel giugno 2025 e, dunque, ben oltre il termine di prescrizione dei crediti tributari come sopra determinato.
Il ricorso va, pertanto, accolto.
7.- Le spese seguono la soccombenza nel rapporto tra ricorrente e Agenzia delle Entrate Riscossione e sono liquidate in € 2.300,00 oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Nel rapporto tra ricorrente e Agenzia delle Entrate di Cremona, invece, le spese vanno integralmente compensate, essendo emerso documentalmente il rispetto da parte di detta resistente dei termini di legge per lo svolgimento dei propri incombenti e non essendo imputabile alla stessa il mancato rispetto del termine di prescrizione, non osservato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Cremona, accoglie il ricorso;
compensa le spese di lite fra parte ricorrente e parte Agenzia delle Entrate;
condanna Agenzia Entrate - Riscossioni al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate in €.2.300,00 oltre oneri di legge se dovuti da distrarsi in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Cremona, 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
MA AL RI SA CI